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Le Ferrovie dello Stato sono responsabili per non aver saputo prevenire e evitare i danni alla salute dei dipendenti dovuti alla prolungata esposizione all’amianto negli anni ’50 e ’60.
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 644/2005
udienza del 13 dicembre 2004
deposito del 14 gennaio 2005
Svolgimento del processo
La società Rete Ferroviarie Italiana p.a. (già Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni) propone ricorso per cassazione affidato a un motivo d’impugnazione, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378, cod. proc. civ., contro la sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Roma che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello che aveva proposto nei confronti del sig. S. C., a favore del quale era stata condannata al pagamento della somma di £ 145.904.820, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto per la malattia tumorale causata da esposizione all’amianto.
La sentenza d’appello ha ritenuto, per quanto qui interessa (ovvero escluse le questioni di prescrizione e di calcolo del risarcimento), che la responsabilità della società ferroviaria nei confronti del C., in conseguenza della malattia sofferta (carcinoma epidermoidale scarsamente differenziato), le andasse assegnata in applicazione dell’art. 2087, cod. civ., non essendo state tempestivamente adottate dall’Azienda ferroviaria opportune iniziative a difesa dei lavoratori, pur essendo note sul piano scientifico, quanto meno a partire dagli anni sessanta, le conseguenze cancerogene dell’amianto, da ritenere fattore sufficiente ed esclusivo, indipendentemente dal limitato tabagismo, posto che le lavorazioni cui il C. era addetto lo esponevano ad un rischio di inalazione di asbesto a causa del rilascio di fibre dai rivestimenti in amianto spruzzato dalle casse dei rotabili e dalla polvere prodotta dall’usura delle pasticche frenanti.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218, 2043, 2697, cod. civ., anche in relazione alla legge 27/3/1992, n. 257, oltre difetto di motivazione, perché il Giudice di appello, condividendo il richiamo dell’Ausiliare alla normativa interna e comunitaria che, in tema d’amianto, sarebbe intervenuta tra gli anni sessanta e settanta, non ha tenuto conto che, invece, ciò si è verificato solo a partire dagli anni 80 (direttive CEE del 1980, 1983 e DM 16 ottobre 1986) ed è stato definito dalla legge n. 257 del 1992, tant’è che solo a partire dagli anni ’70 cessò la coibentazione delle vetture con l’amianto e dall’inizio degli anni ’80 iniziò il programma ferroviario di decoibentazione delle vetture.
Nega, quindi, dovendosi escludere una sua responsabilità oggettiva, di poter essere altrimenti ritenuta responsabile del danno, oltretutto non avendo la sentenza considerato che le dismissioni immediate del materiale rotabile avrebbero pregiudicato il sistema trasporti, pur avendo, per contro, riconosciuto contraddittoriamente che il livello d’esposizione all’amianto era estremamente basso e trascurato di valutare che il C., dipendente dal 1959 delle Ferrovie, nel 1971 fu trasferito a domanda a mansioni di assistente che escludevano e, comunque, riducevano il nesso di causalità a livelli ancora più modesti.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Va premesso che la sentenza impugnata da atto che le non contestate lavorazioni alla quali il C. fu addetto sino al 1971 implicavano un contatto continuo e non occasionale proprio con le vetture e con l materiale per i quali era diffuso l’utilizzo dell’amianto.
Data questa cornice, non può, per contro, essere apprezzata, per contestare l’esistenza del rapporti di causalità e il conseguente addebito di responsabilità, l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui: la stessa sentenza impugnata deve ammettere che il livello di esposizione del C. all’amianto era estremamente basso.
Questa asserzione, reiterata nella memoria: l’esposizione all’amianto era stata in effetti estremamente bassa, è del tutto priva di consistenza, posto che la decisione afferma qualcosa di assolutamente diverso, in linea con le argomentazioni che sorreggono quel giudizio, ovvero che allo stato attuale delle conoscenze non è possibile escludere l’esistenza di un rischio di tumore polmonare anche a livelli di esposizione estremamente bassi.
La sentenza, come accennato, fonda l’affermazione di responsabilità sotto il profilo della violazione dell’art. 2087, cod. civ., (ovvero all’interno della responsabilità contrattuale) esclusa ogni ipotesi di responsabilità oggettiva (v. motivazione terzultimo alinea).
Quanto a questo profilo è appena il caso di ricordare che da tempo la Cassazione ha affermato che l’art. 2087, prescrivendo agli imprenditori di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l’impresa apprestando attrezzature e servizi idonei allo scopo.
In particolare l’art. 2087 non contiene soltanto l’enunciazione di un dovere imposto nell’interesse generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all’imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli tenuto ad adempire e che il lavoratore ha diritto di pretendere (v. Cass. 18 novembre 1976, n. 4318).
Orbene, in relazione al tempo della prestazione lavorativa (anni dal ’59 al ’71), le Ferrovie dello Stato, com’è noto, costituite con una speciale autonomia nell’ambito del Ministero dei trasporti (e dell’aviazione civile), erano strutturate, al di la degli Uffici direzionali propri di una Azienda autonoma, in Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma, in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco organico di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i consulenti (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. r.d. 8 gennaio 1925, n. 34, recante modificazioni all’art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, nonché DM 9 aprile 1968, n. 3685 e DM 19 giugno 1974, senza n.).
Non si tratta, cioè, in questa fattispecie, di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, parallela, per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non border line, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri.
Orbene, la filiera del comando, come si usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un’organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d’amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio.
In particolare, la pericolosità dell’amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso si situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle di asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell’Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l’accoglimento del ricorso.
Infatti, la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087, cod. civ., non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l’id quod plerumque accidit, a tutelare l’integrità psicofisica di colui che metta a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cass., 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078).
Ogni ulteriore considerazione appare, a questo punto, inutile per rimarcare il rigetto del ricorso.
Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 27,00, oltre Euro 3.000 per onorari.
Modalità di Calcolo della Pensione dei Ferrovieri iscritti al fondo speciale.
(Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. - doppio calcolo su pensione FS per cessazioni dal servizio con anzianità contributiva maggiore di 37 anni)
Direzione Centrale delle Prestazioni, 16-10-2007 n. 25063
Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. - doppio calcolo su pensione FS per cessazioni dal servizio con anzianità contributiva maggiore di 37 anni.
Centrale Prestazioni
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA
: Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. - doppio calcolo su pensione FS per cessazioni dal servizio con anzianità contributiva maggiore di 37 anni.
Secondo la normativa vigente, l'importo della prestazione da liquidare con il sistema retributivo è dato dalla somma della quota a) di pensione per le anzianità maturate fino al 31/12/1992 e della quota b) di pensione relativa alle anzianità maturate dall'1/1/1993.
gli iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello stato la base pensionabile di quota a) è costituita dagli elementi fissi della retribuzione spettanti all'atto della cessazione dal servizio maggiorati del 18%.
'1/1/1995, in base all'art. 15 della legge 724/1994, entra a far parte della base pensionabile anche l'indennità integrativa speciale spettante in attività di servizio non soggetta all'aumento del 18%.
base pensionabile di quota b) è costituita dalla media delle retribuzioni annue pensionabili percepite in costanza del rapporto di lavoro nel periodo di riferimento. Le voci della retribuzione pensionabile sono le stesse della quota a) fino al 31/12/1995. Dall' 1/1/1996, limitatamente alle anzianità successive al 31/12/1995, si applica l'art. 12 della legge 153/1969 e successive modificazioni (inclusione delle competenze accessorie nella base pensionabile).
dipendenza di quanto sopra rappresentato, a tutt'oggi, la percentuale complessiva di pensionabilità viene determinata sommando quella relativa agli anni maturati fino al 31/12/1992 con quella maturata successivamente senza mai, comunque, superare l'80%, corrispondente ai 37 anni di servizio che per i ferrovieri costituisce l'anzianità di massimo rendimento. Pertanto, gli anni eventualmente eccedenti vengono detratti dalla percentuale di rendimento della quota b).
é in alcuni casi, applicando il criterio di calcolo sopra specificato, si potrebbe creare una condizione di sfavore per coloro che cessino dal servizio con anzianità contributiva maggiore di 37 anni, anche in conformità con le disposizioni emanate dall'INPS con circolare n. 153 del 9 luglio 1993 in applicazione del decreto legislativo 503/1992, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
caso in cui il totale dell'anzianità complessivamente maturata sia superiore a 37 anni, occorre calcolare:
• l'importo di pensione che spetterebbe all'interessato considerando, per la determinazione della quota a), l'anzianità maturata al 31/12/1992 (sempre da limitare a 37 anni se già maturati a tale data) e, per la quota b), l'anzianità maturata dall' 1/1/1993 limitata al raggiungimento dei 37 anni;
• l'importo di pensione che spetterebbe all'interessato considerando, ai fini della quota b), tutta l'anzianità maturata dall' 1/1/1993 alla cessazione dal servizio ed ai fini della quota a), soltanto gli anni utili per il raggiungimento di una anzianità pari a 37.
Una volta effettuati i due diversi calcoli, dovrà essere posto in pagamento la pensione di importo più favorevole per l'interessato.
Sulla base dei chiarimenti sopra forniti, le Sedi vorranno definire le pensioni in via di liquidazione nonché, su istanza o ricorso degli interessati e nei limiti dei termini prescrizionali, ricostituire quelle già definite.
Si fa presente, infine, che il programma di calcolo è stato aggiornato per consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici in conformità a quanto sopra rappresentato.
Il Direttore centrale delle Prestazioni
Nori
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