Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Appello Lecce /

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


La Corte di Appello di Lecce - Sezione prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Marcello DELL'ANNA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott. Antonio ESPOSITO - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 288/2015

nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 8 9 4 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2 0 1 0, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 01 Ottobre 2014.

TRA

P. T., , in proprio, ed unitamente a P. C., e P. V., in qualità di eredi della fidejubente sig.ra A. T., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via Martiri d'Otranto n° 4.

- APPELLANTI -

E

ITALFONDIARIO S.p.A., con sede in Roma alla via Carucci n° 131, P. I. n° 00880671003, società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria, iscritta al n° 31725 dell'elenco generale degli intermediari finanziari, nonché nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B., a tanto abilitato in forza di procura conferita con atto autenticato dal notaio Luca Amato di Roma del 27/01/201, rep. n° 32109, racc. n° 9605, quale procuratore della Castello Finance s.r.I., con sede legale in Roma alla via Carucci n° 131, C. F. n° 04555440967, elettivamente domiciliato in Lecce alla via S. Trinchese n° 6I/D, nello studio dell'avv. Vito Albione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Vasta e Giorgio Costantino, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.

- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

IL PROCURATORE DEGLI APPELLANTI

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Lecce, così provvedere:
1) Riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione, pur dichiarando la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ammette l'anatocismo con cadenza annuale e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'anatocismo con qualsiasi cadenza temporale, condannando la Banca al pagamento delle maggiori somme indicate in C.T.U.
2) Riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione si presceglie la soluzione della sola seconda C.T.U., che adopera per il ricalcolo il saldo passivo presente nel primo e/o in atti (la terza soluzione) e non il saldo "O" (prima soluzione), omettendo di considerare i risultati anche del primo elaborato peritale (dott. Perlangeli) e degli effetti cambiari regolarizzati e non oggetto di riconvenzionale; dichiarare che nel caso di domanda riconvenzionale la Banca sia tenuta alla prova del saldo passivo iniziale, dovendo in difetto farsi riferimento al saldo pari a "O", condannando la Banca al pagamento delle maggiori somme indicate in C.T.U.
3) Riformare la statuizione della appellata sentenza nel punto in cui in motivazione non riconosce al debitore principale ed ai fideiussori un risarcimento equitativo da danno in "re ipsa" da errata segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, condannando la Banca al pagamento delle maggiori somme liquidate equitativamente dall'ecc.ma Corte d'appello.
4) Condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, la Banca al pagamento di spese, diritti ed onorari anche di questo grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.


IL PROCURATORE DELL'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Lecce, così provvedere:
1) Condannare gli appellanti principali alla restituzione delle somme indebitamente incassate in esecuzione della decisione di primo grado, per l'importo di €. 34.734,81, oltre interessi legali dal 05/02/2010 e sino al soddisfo.
2) Condannare i sigg.ri T. P., C. P. e V. P. al pagamento in favore della Castello Finance s.r.l. (successore a titolo particolare della Intesa Gestione Crediti S.p.A.) della somma di E. 20.658,28, oltre interessi dalla scadenza dei singoli effetti e sino al soddisfo.
3) Condannare, infine, gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in esse comprese quelle delle due C.T.U., per un importo di €. 3.533,94 (C.T.U. Parlangeli) ed €. 8.992,44 (C.T.U. Liguori).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10.4.1998 P. T., P. C. e P. V., in qualità di eredi della fideiubente T. A., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Caripuglia S.p.A. chiedendo che venisse dichiarata la nullità parziale del modulo contrattuale regolante il rapporto di c/c n. 1030, divenuto poi n. 3696 e successivamente n. 215.534, con apertura di credito, intercorso tra P. T. e Caripuglia, e, per l'effetto, determinare a mezzo di c.t.u. contabile l'effettivo dare-avere tra le parti, con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, c.m.s., c.d. giorni valuta e spese fittizie, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima comunicazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Si costituiva Caripuglia contestando le pretese avanzate dagli attori e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento di lire 40.000.000, oltre interessi convenzionali dalla scadenza dei singoli effetti sino al soddisfo, nonché per il risarcimento dei danni per lite temeraria. Costituitasi in giudizio Intesa Gestione Crediti S.p.A., subentrata a Caripuglia, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica contabile e successive integrazioni. Il Tribunale adito, con sentenza n. 334 del 5.2.2010, dichiarava che il credito degli attori era pari ad €. 12.986,35 e, per l'effetto, condannava la banca al pagamento di detta somma, oltre interessi legali, con rifusione delle spese del giudizio. Rilevava il primo giudice, sulla scorta dell'indagine tecnica espletata, la nullità delle clausole del contratto di apertura di credito relative alla determinazione dell'interesse ultralegale secondo gli usi di piazza e all'anatocismo trimestrale, nonché riguardo agli addebiti per c.m.s., valute fittizie, spese e commissioni, ricostruendo l'effettivo dare-avere tra le parti applicando la capitalizzazione annuale degli interessi dovuti dal correntista. Avverso detta sentenza, con atto del 16.11.2010, hanno proposto appello P. T., P. C. e P. V.. Si è costituito Italfondiario S.p.A., subentrata a Intesa Gestione Crediti S.p.A., contestando i motivi posti a fondamento dell'appello, chiedendone il rigetto, e spiegando appello incidentale.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe riportate, è stata riservata per la decisione all'udienza dell'1.10.2014, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di appello P. T., P. C. e P. V. deducono la "insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della domanda relativo all'ammissibilità della capitalizzazione annuale degli interessi". Rilevano gli appellanti che il giudice di prime cure, dopo aver correttamente statuito, in conformità con l'ormai unanime orientamento giurisprudenziale, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, avrebbe dovuto escludere qualsivoglia capitalizzazione. Il motivo è fondato.
Questa Corte condivide e fa proprio l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 02-12-2010, n. 24418) secondo cui, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Pertanto, nel computo del credito risultato in favore degli odierni appellanti, all'esito dell'indagine tecnica espletata, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono la "omessa ed insufficiente motivazione sul punto della domanda relativo all'ammissibilità dell'inizio del ricalcolo da un saldo pari a 'o' ". Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento espresso da questa Corte in diverse pronunce, l'omessa produzione da parte della banca degli estratti di conto dalla sua accensione non consente di ricostruire il rapporto di dare-avere tra le parti sin dal suo sorgere, partendo da un dato certo, posto che, stante la nullità delle clausole sugli interessi, il dato costituito dall'estratto conto più risalente, sganciato dalle poste - attive e passive - precedenti, è fine a se stesso, rappresenta cioè un mero numero, che, non riscontrato in alcun modo, diviene privo di significato. Pertanto, il rapporto di dare-avere tra le parti deve essere ricostruito partendo da un saldo pari a zero.
1.3. Con il terzo motivo gli appellanti denunciano la <<omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della domanda relativo a danno in "re ipsa" da errata segnalazione a centrale dei rischi>>. Censurano la sentenza impugnata per avere il primo giudice disatteso la domanda risarcitoria sulla base della ritenuta mancata prova del danno, senza considerare l'estrema difficoltà di fornire siffatta prova, dovendosi, quindi, necessariamente ricorrere ad una liquidazione equitativa del danno. Il motivo è fondato.
Non v'è dubbio che la segnalazione alla Centrale Rischi sia illegittima, essendo risultato un credito in favore degli odierni appellanti stante la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi, e che la stessa - per pacifica giurisprudenza, analogamente a quanto avviene in caso di illegittimo protesto di cambiale - comporti un danno alla reputazione e all'immagine sociale de soggetto illegittimamente segnalato.
Ciò posto, ritiene la Corte che qualora, come nella fattispecie, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio per la mancanza di elementi certi, è consentito ricorrere ad una valutazione equitativa del danno, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. (in termini, Cass. civ., sez. I, 24-05-2010, n. 12626).
In ragione del discredito alla reputazione e all'immagine sociale derivante dalla illegittima segnalazione, appare equo liquidare la somma di € 10.000,00 - all'attualità, comprensiva quindi i rivalutazione ed interessi -in favore di ciascuno degli appellanti.
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale Italfondiario censura la decisione di primo grado per avere il Tribunale consentito agli attori di produrre ulteriore documentazione relativa al conto corrente n. 1030 dopo lo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 184 c.p.c., disponendo poi, sulla base della documentazione irritualmente acquisita, supplemento di c.t.u. e fondando, quindi, la propria decisione sulle risultanze di tale ulteriore indagine peritale. La censura è infondata.
Osserva la Corte che, con l'atto di citazione in primo grado, P. T., P. C. e P. V. hanno chiesto in via istruttoria, anche con riferimento al conto corrente n. 1030, di ordinare alla banca "l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato".
Con ordinanza del 29.6.2002, il G.I. ha disposto consulenza tecnica contabile, ordinando nel contempo alla banca, in accoglimento dell'istanza di esibizione formulata dagli attori, di produrre in giudizio la documentazione relativa al rapporto di conto corrente necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Consegue che la banca convenuta, in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal giudice, avrebbe dovuto depositare tutta la documentazione inerente il rapporto intercorso tra le parti, compresa quella afferente il conto corrente n. 1030, sicché essa non può dolersi del fatto che gli attori abbiano depositato, successivamente al decorso del termine fissato dall'art. 184 c.p.c., gli estratti conto in loro possesso, sopperendo così (in parte) all'inadempimento dell'ordine di esibizione.
2.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al secondo motivo di appello incidentale, con il quale Italfondiario lamenta che il primo giudice abbia dichiarato la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 1030, senza che questo fosse stato acquisito agli atti, sul presupposto che lo stesso contenesse la clausola degli interessi calcolati sulla base del c.d. uso piazza, la cui sussistenza emerge comunque dalle risultanze dell'indagine peritale.
2.3. Con il terzo motivo di appello incidentale Italfondiario si duole che il primo giudice abbia ritenuto non dovuta la commissione di massimo scoperto calcolata sulla base del rinvio agli usi della piazza, nonostante la sanzione di nullità (art. 1284 c.c.) fosse prevista solo con riferimento agli interessi ultralegali. Il motivo è infondato.
Al riguardo va osservato che la nullità della commissione di massimo scoperto discende dalla indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione ex art. 1346 c.c., non essendo sufficiente, per pacifica giurisprudenza, il rinvio agli usi praticati sulla piazza.
2.4. Con il quarto motivo di appello incidentale Italfondiario censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente eliminato, dal calcolo del rapporto di dare- avere tra le parti, i c.d. "giorni valuta" e le spese, ritenendo che l'onere di provare la debenza dei relativi importi spettasse alla banca. La censura va disattesa.
Va, al riguardo, rilevato che la decorrenza delle valute non risulta espressamente pattuita, di modo che deve applicarsi la valuta corrispondente al giorno in cui la banca ha effettivamente acquistato o perso la disponibilità del denaro, mentre nel prospetto di calcolo elaborato dal c.t.u. partendo dal "saldo 0" (p. 14) non risultano computate le spese del conto.
3. Il c.t.u. dott.ssa Liguori, nel tabulato riassuntivo contenuto nelle conclusioni della relazione depositata il 13.6.2007 (p. 15), ha indicato i risultati raggiunti nella rielaborazione del rapporto di conto corrente utilizzando i diversi criteri prospettati. Stante l'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale, il credito degli appellanti deve essere individuato nella somma di € 193.994,91, corrispondente alla prima ipotesi formulata dal c.t.u., relativa alla ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti partendo da un saldo pari a zero e senza operare alcuna capitalizzazione, in luogo della terza ipotesi (€ 12.986,35), recepita dal primo giudice, nella quale si è tenuto conto del saldo iniziale riveniente dal primo estratto conto, computando poi la capitalizzazione annuale.
4. In conclusione, deve essere rideterminata in € 193.994,91 la somma per cui è condanna nella sentenza impugnata in favore di P. T., P. C. e P. V..
Inoltre, Italfondiario va condannato al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Le spese del presente grado di giudizio, ferme restando quelle di primo grado, sono poste a carico di Italfondiario secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Tanza, anticipatario.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto del 16.11.2010 da P. T., P. C. e P. V., nonché sull'appello incidentale spiegato da Italfondiario S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 334 del 5.2.2010, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 193.994,91 la somma dovuta da Italfondiario S.p.A. in favore degli appellanti, oltre interessi legali come previsto nella pronuncia impugnata;
2) condanna Italfondiario S.p.A. al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti della somma di 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) condanna Italfondiario S.p.A. al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.888,00, di cui 888,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Tanza, anticipatario.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 13.2.2015.

Il Consigliere est. Dott. Antonio ESPOSITO
Il Presidente Dott. Marcello DELL'ANNA

pubbl. il 23/04/2015



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