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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009
(Appello Lecce, est. Anna Rita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)
E' necessario premettere che - come già chiarito nell'esposizione relativa allo svolgimento del processo - con la sentenza non definitiva 84/2001 la Corte ha già deciso in ordine ai punti controversi del presente contenzioso (…) per cui con la presente sentenza definitiva deve solo essere stabilito il "quantum" eventualmente dovuto dagli appellanti in applicazione dei criteri già fissati con la citata sentenza parziale, oltre che in ordine alle spese di lite. Non possono pertanto trovare ingresso in questa sede le questioni e censure in proposito reiterate dalla difesa della Banca nella fase del giudizio successiva alla sentenza non definitiva, poiché investono questioni già decise con la sentenza parziale e non riesaminabili in sede di pronuncia definitiva. In tal senso si è peraltro costantemente espressa la Cassazione, chiarendo che <<nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia.. Ciò. significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata). Pertanto ove il giudice, nonostante l'esaurimento della potestas decidendi al riguardo, abbia risolto quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, il giudice dell'impugnazione, e quindi anche la Corte di Cassazione, deve rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita>> (così, ex plurimis, Cassazione, sezione I, sentenza 11 maggio 2006 n.10889). Deve aggiungersi che al fine di valutare quali questioni siano state decise in sede di sentenza non definitiva è all'evidenza necessario l'esame sia del dispositivo che della motivazione della stessa, che devono ritenersi -quantomeno implicitamente - decise anche tutte le questioni preliminari o relative all'integrità del contraddittorio e che, infine, per quanto dichiarato dalla difesa degli appellanti, la Cassazione con sentenza n.870/06 ha confermato le statuizioni contenute nella citata sentenza non definitiva n.84/2001, respingendo il ricorso proposto dalla Banca. (Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)
Per quanto riguarda il "quantum", il consulente tecnico d'ufficio, applicando i criteri fissati dalla Corte con la richiamata sentenza parziale. con l'ordinanza collegiale del 26 marzo 2004, con la quale la Corte ha stabilito che è onere della Banca produrre tutti gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa e che, in caso di mancata produzione di quelli relativi al periodo antecedente al 30.9.1984, a tale data va ritenuto sussistente un saldo pari a" zero", nonché, infine, con l'ordinanza collegiale del 12 maggio 2006, con la quale la Corte ha disposto che il c.t.u. tenga conto degli estratti conto in seguito prodotti dalla Banca e antecedenti al 1994, depositati giusta autorizzazione in tal senso dell'8.6.2004. (Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)
Non può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base della lettera del 26.10.1995 a firma di C. L., prodotta in atti e richiamata dalla difesa della Banca nelle note di replica, poiché la stessa è irrilevante al fine di decidere, in quanto contiene solo una richiesta di concessione di un mutuo fondiario, da destinare in parte alla chiusura del conto corrente in essere con la Banca appellata, senza tuttavia che venga indicata alcuna specifica somma a debito del correntista (e ciò pur a prescindere da ogni valutazione in ordine alla rilevanza di tale documento nel giudizio volto ad accertare i rapporti dare-avere tra le parti). (Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)
Come già affermato da questa Corte in vicende analoghe (C.d.A. Lecce, sentenze n. 83612006, 41/2007 e 538/2007), costituisce infatti canone di comune applicazione ex art. 2697 c.c. quello secondo cui ciascuna parte, che asserisce di essere creditrice dell'altra, è tenuta a provare il proprio assunto: nella presente vicenda, quindi, incombeva alla banca dimostrare l'esattezza del dato di partenza ed all'opponente-appellante incidentale il dato -secondo il suo punto di vista- diverso, sicché entrambe avrebbero dovuto produrre gli estratti conto onde ricostruire il rapporto fin dal suo sorgere. L'omessa produzione non consente alla Corte di verificare l'esattezza o l'inesattezza del dato indicato dalla Banca, che, sganciato dalle poste precedenti - attive e passive - è fine a se stesso, rappresenta cioè un mero numero che, non riscontrato in alcun modo, diventa privo di significato. D'altro canto la giurisprudenza ha sottolineato che l'estratto di saldo conto, costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri, pur avendo valore ai fini del procedimento monitorio, "può assumere rilievo solo come documento indiziario" nel successivo procedimento di opposizione e decreto ingiuntivo, "liberamente" apprezzabile dal giudice "nel contesto di altri elementi egualmente significativi" (v, da ultimo Cass. 7549/2005 e prima Cass. 3630/1996). Nell'ambito dell'apprezzabilità del documento da parte del giudice'assume rilievo la contestazione del cliente - a fronte della quale, anche ove "generica" (v. Cass. 8 128/1990) - il saldo conto finisce per non rivestire (a fronte della diversa rilevanza nel procedimento monitorio, se certificato conforme) nel giudizio di cognizione alcuna efficacia probatoria, perché le previsioni di legge non introducono sul punto eccezione alcuna circa i criteri che presiedono alla prova civile, con la conseguenza che la Banca resta "soggetta all'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito indicato" nel documento in questione. Nella specie, inoltre, non vi è motivo per ritenere che la banca prima del 30.9.1984 abbia applicato al conto corrente n.27/147 un tasso diverso da quello dalla stessa determinato in base alla clausola di rinvio all' "uso piazza", già dichiarata nulla, e che non abbia conteggiato gli interessi passivi con anatocismo trimestrale, pure già dichiarato nullo per violazione dell'art. 1283 c.c., per cui non può che ritenersi che all'importo meramente indicato la Banca sia pervenuta sulla base di pratiche seguite all'epoca e già dichiarate illegittime, sicché esso va ritenuto del tutto inattendibile e non solo privo di valore indiziario. Irrilevante è poi quanto sancito dall'art. 2200 c.c., atteso, per un verso, che tale norma non sancisce l'obbligatorietà della distruzione degli estratti conto e, per altro verso, che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di somme eventualmente versate in più dal cliente, nonché dell'azione di pagamento esercitata dalla Banca inizia a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, per cui è onere e interesse delle parti che intendano agire in giudizio per il soddisfacimento di un proprio credito conservare la documentazione necessaria per provarlo in giudizio. In considerazione di quanto innanzi questa Corte reputa, in conformità con i propri precedenti, che il conto n.27/147 alla suddetta data deve ritenersi presentare il dato "zero". (Appello Lecce, est. Annarita Pasca, sentenza n. 442 del 10 settembre 2009)
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