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SELEZIONE SENTENZE ANATOCISMO & C.
( a cura dell'avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF Onlus)
Si pubblicano, salvo errori ed omissioni, una serie di sentenze relativa alle tematiche dell'anatocismo, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni valuta, delle spese forfettarie.
Queste sentenze si caratterizzano per aver l'utente ottenuto non solo la "cancellazione" del debito, ma anche la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla banca. Trattasi di sentenze che vanno a completare quelle già presente nel sito www.studiotanza.it e www.adusbef.puglia.it e www.adusbef.it che risolvono le tematiche relative all'accertamento della nullità ed invalidità parziale del contratto di apercredito con scoperto di conto corrente, relativamente a: 1) interessi ultralegali arbitrariamente variati dalla banca in virtù di un esistente tasso uso piazza; 2) arbitraria variazione dei c.d. giorni valuta a sfavore del cliente, nonostante una mancata regolazione contrattuale degli stessi; 3) applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrale, non previste contrattualmente; 4) anatocismo, 5) spese applicate senza che vi fosse una previsione contrattuale (cfr. la sentenza sub 1 e 3). Inoltre si risolvono favorevolmente all'utente la problematica inerente ai contratti ante 92, con la previsione numerica del tasso ultralegale e dell'uso piazza. La convenzione di tasso,in dette ipotesi, è un atto costituito da un formulario prestampato, predisposto dalla banca, con parti in bianco che, solo successivamente alla sottoscrizione da parte dell'utente, sono state riempite dal funzionario della banca, contro ogni pattuizione. Tuttavia detta ipotetica pattuizione non può costituire altro che l'indicazione numerica dell'ipotetico tasso “uso di piazza” adoperato dalla banca solo con riferimento a quel determinato momento storico: detto tasso, infatti, non risulta utilizzato in concreto dalla banca che, come provato dagli estratti conto, ha unilateralmente ed arbitrariamente variato il tasso seguendo l'“uso di piazza” e non quello indicato nella convenzione. L'esercizio dello ius variandi da parte della banca, per i contratti sottoscritti ante 92, non può sfuggire alle censure di nullità di cui all'art. 1284 c.c. e 1346 c.c., sulla determinatezza o determinabilità oggettiva del tasso di interesse ultralegale e dell'oggetto del contratto (cfr. la sentenza sub 2).
Ecco le principali vittorie della VICEPRESIDENZA ADUSBEF nel 2004 e 2005 nel solo campo dei rimborsi degli interessi ultralegali (interessi ultralegali, anatocismo, cms, giorni valuta e spese) sui conti correnti. Il nostro motto è: "SENTENZE, non sogni!"
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