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BIPOP CARIRE, new economy all'italiana
L'istituto simbolo della economia via internet protagonista di pratiche discriminatorie in favore di azionisti ed investitori "privilegiati" in danno dei piccoli risparmiatori? La denunzia di ADUSBEF. L'istanza da inviare alla banca. di Vicepresidenza ADUSBEF E arrivò il primo scandalo della nuova era bancaria. L'universo della finanza on line italiana, presentato alla comunità degli investitori come un concentrato di efficienza, snellezza e trasparenza per rispondere al meglio alle sfide della competizione globale, lontano dalle logiche burocratiche e clientelari che hanno progressivamente eroso il vecchio sistema creditizio del Belpaese, mostra al primo giro di boa gli eterni vizi del fare banca in Italia. BIPOP CARIRE, battezzata la principessa della new economy italiana, protagonista alcuni mesi fa di un originale progetto di banca on line e di struttura finanziaria, sul modello delle aggressive new companies nordamericane, tale da suscitare l'apprezzamento degli investitori sino a decretarne il clamoroso successo borsistico, avrebbe infatti adottato pratiche discriminatorie nei confronti della propria clientela, assicurando ad alcuni investitori privilegiati rendimenti finanziari certi ai rispettivi patrimoni, in danno dei piccoli risparmiatori ed azionisti che avrebbero subito trattamenti deteriori dei propri titoli e sopportato le gravi perdite bilancio determinate dalle notevoli esposizioni a tal fine subite dalla banca. Precisamente, secondo notizie dirette raccolte da Adusbef, Bipop Carire, con decisione del Consiglio di Amministrazione di venerdì 12 ottobre 2001, ha deliberato di riservare accantonamenti aggiuntivi per 125 milioni di Euro a copertura di sofferenze per crediti erogati a clientela primaria (almeno 250 clienti) dell'asset management in riferimento a contratti di gestione patrimoniale stipulati con garanzia di restituzione del capitale e di rendimento. Secondo tale fonte, peraltro confermata da un esposto formulato da un membro del Collegio Sindacale della società, BIPOP CARIRE garantiva ad alcuni clienti rendimenti predefiniti nelle gestioni di patrimoni, indipendentemente dall'andamento del mercato finanziario ovvero richiedeva a taluni di essi di acquistare azioni della società verso la messa a disposizione di affidamenti garantiti o dal portafoglio titoli o dalle stesse azioni. Poiché tali pratiche avrebbero causato perdite, pari come detto ad almeno 125 milioni di euro (242 miliardi di lire), ed una consistente flessione del titolo in borsa, con gravissimo danno sia agli investitori che ai depositanti, Adusbef ha chiesto di acclarare, con un esposto a Banca d'Italia, Antitrust e CONSOB, se sui contratti di gestione dei clienti privilegiati sia stata riportata la clausola del rendimento certo, anche per esaminare sotto quale forma e a che titolo la banca abbia accreditato performances predeterminate, ed infine se tali pratiche discriminatorie della clientela debbano considerarsi un caso isolato di finanziamento anomalo ovvero corrispondano a prassi consolidate degli istituti di credito e finanziari perché eventualmente adottate da altre banche e se tali atti, di difficile occultazione in corso di ispezioni dalle autorità di vigilanza, siano compatibili con le corrette regole di trasparenza e concorrenza.
I sopra citati comportamenti costituiscono invero una patente violazione dell'art. 21 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n.58 / 1998) che al comma 1, lett. a) così recita: "Nella prestazione dei servizi d'investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati", nonché di quanto stabilito dall'art. 26 comma 1, lett. c) Regolamento CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998 ("Regolamento di attuazione del D.Lgs. n.58/'98 concernente la disciplina degli intermediari"), il quale sancisce che gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: "si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro"; non va infine esclusa la contraddizione con il principio normativo di "sana e prudente gestione", su cui ruota tutta la normativa in tema di autorizzazione all'attività e vigilanza), di cui all'art. 70 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385), in tema di Amministrazione straordinaria che, al comma 1, lett. a), parla di "gravi irregolarità nell'amministrazione" e alla lett. b) di "previste gravi perdite patrimoniali"; di sicura rilevanza è poi la violazione dalla banca del generale dovere di professionalità, dovuto dal mandatario particolarmente qualificato nella prestazione dei servizi d'investimento, in particolare riferimento alla illegittimità di promesse di rendimenti o di restituzione del capitale su gestioni patrimoniali indipendentemente dall'andamento dei mercati.
La Vicepresidenza ADUSBEF, in attesa che le istituzioni di controllo e vigilanza facciano luce sulla molto italiana vicenda secondo auspicabili criteri di trasparenza e doveroso accertamento di fatti e responsabilità, invita gli azionisti e gli investitori di BIPOP CARIRE che ritengano di essere lesi dai sopra riferiti comportamenti del management della società, ad inviare una apposita lettera con cui formalmente invitare le Autorità di Vigilanza, Banca d'Italia e Consob, per le materie di rispettiva competenza, a svolgere un'approfondita indagine sull'esistenza di tali censurabili condotte in relazione ai pregiudizi arrecati sulle performances del titolo BIPOP CARIRE ed ai fondi comuni d'investimento di tipo azionario, che investivano parte del proprio portafoglio nei titoli della società, ed a richiedere a BIPOP CARIRE il risarcimento dei danni derivati da tali spregiudicate condotte alle rispettive ragioni di risparmiatori e depositanti.
La Vicepresidenza ADUSBEF sarà pienamente disponibile a seguire gli aspetti legali dell'intera vicenda ed a tal fine si dichiara disponibile all'esame della documentazione contrattuale a disposizione degli azionisti e depositanti BIPOP CARIRE, che potrà essere inviata all'indirizzo Vicepresidenza ADUSBEF - Corso Porta Luce n. 20 - (73013) Galatina (Lecce).
Lecce, lì 26 ottobre 2001.
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