Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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App Lecce Dell'Anna / Trib. Lecce Maggiore

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Appello Lecce, Sez. I, Presidente Marcello DELL'ANNA, Sentenza n. 704 dell'8 ottobre 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce, Sezione prima Civile - composta dai signori:
1) Dott. Marcello DELL'ANNA - Presidente Est.
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Anna Rita PASCA - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 704 dell'8 ottobre 2013

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 734 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2009 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3 Aprile 2013,
TRA

S, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Martiri d'Otranto n° 4, nello studio dell'avv. Antonio Tanza, che la rappresenta unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Missere, come da procura a margine dell'originale dell'atto di citazione.

- APPELLANTE -

E
INTESA SAN PAOLO S.p.A. (c.f. 10810700152), già Banca Intesa S.p.A.), Capogruppo del Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante dott. Davide Carlo Maria Chemelli, in virtù di procura speciale per Notar Mariella di Milano (rep. n. 19105), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Armando Attolini, in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta e con questi elettivamente domiciliata in Lecce alla Via N. Sauro n. 16 (studio avv, Silvio Bonea).
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
(…)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…)
citazione 14 aprile 2004
sentenza 473 del 20 giugno- 8 luglio 2008 pagamento 281.276,62

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico vanno esaminate, prima, le censure mosse dall'appellante incidentale, il quale sostiene - innanzi tutto - con l'unico motivo che il primo giudice ha erroneamente risolto le questioni della decadenza dall'azione, della prescrizione, degli interessi "uso piazza" e della C.M.S.
In ordine al primo profilo sostiene che l'intervenuta approvazione tacita degli estratti - conto precludeva l'esercizio dell'azione. La tesi, che, peraltro, non critica il ragionamento puntuale, svolto sul punto dal Tribunale, è infondata. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte - in linea con il pluridecennale insegnamento del giudice di legittimità - l'approvazione (espresso o tacita degli estratti conto) concerne esclusivamente l'aspetto contabile (e veridico) della annotazione degli addebiti e degli accrediti, che integra un fatto completamente diverso dalla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori ad essa sottostanti, le quali costituiscono titoli contrattuali, regolati dale norme generali, sicchè l'approvazione non incide sulle deduzioni di nullità, annullabilità, inefficacia delle single conseguenti registrazioni.
Circa il secondo profilo (prescrizione, che è decennale - secondo la regola generale e non quinquennale) va osservato - in primis - che come segnalato dalla Corte nell'ordinanza del 7 marzo 2013 si poneva per la relativa eccezione un problema di tempestività: contrariamente, infatti, all'assunto della banca, essa non fu sollevata con la comparsa di risposta, ma solo con la comparsa conclusionale, quindi quando era già maturata la preclusione, rilevabile d'ufficio. Peraltro, è infondata nel merito, atteso - a fronte della regola generale, secondo cui il termine inizia a decorrere dalla chiusura del conto - che l'appellante non ha precisato né l'entità dell'affidamento né la qualità delle rimesse (solutorie e/o ripristinatorie), rispetto alle quali la prescrizione dovrebbe operare. Ne consegue che la tesi, secondo cui la prescrizione decorre da ogni operazione (anteriore al decennio) è fine a sé stessa oltreché generica, in quanto si tratta di stabilire non a priori, ma caso per caso se è intervenuto un "pagamento" nel senso chiarito dalla S.C. nella sentenza a S.U. 24418 del 2010.
Quanto, infine, al terzo profilo, la critica - peraltro, palesemente, infondata - è inammissibile per genericità: rispetto, infatti, alla motivazione esplicitata dal Tribunale (v. pag. 7 - 8), con ampio richiamo dell'orientamento della Giurisprudenza di legittimità, l'appellante si è limitato a riportarsi alle difese svolte in primo grado.
Inammissibile è, infine, il quarto profilo per difetto di critica del ragionamento - idoneo a supportare la decisione del Tribunale - sulla non spettanza della C.M.S., perché non pattuita: sulla questione la banca si è limitata a sostenere che "appaiono censurabili le statuizioni in tema di commissione di massimo scoperto" senza spiegare il perché.
Con lo stesso motivo la Banca rivendica l'applicabilità dell'art. 1194c.c.-
L'eccezione è inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché nuova - non essendo stata mai sollevata in primo grado - e perché è generica non contenendo alcuna indicazione - trattandosi di disposizione derogabile - sulle modalità con cui la banca che teneva il conto ha proceduto alla imputazione dei pagamenti che, peraltro, di solito sulla prassi bancaria, concernono contestualmente capitale, interessi e spese.
Con il primo motivo l'appellante principale si duole della ritenuta legittimità della capitalizzazione annuale.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sent. N. 97 del 2009) sostiene, per le ragioni ivi indicate, l'erroneità sul punto della statuizione del primo giudice.
La censura è fondata.
La Corte, sulla questione si è già espresso numerose volte, sottolineando che non si è in presenza di un uso normativo - atteso che tale forma di capitalizzazione non è stata mai praticata e che la capitalizzazione annuale non ha base negoziale per la semplice ed ovvia ragione dell'incoerenza logica della prevedibilità - sul versante della banca sia della capitalizzazione trimestrale che di quella annuale.
Conclusivamente non va tenuto conto della capitalizzazione annuale nella rideterminazione del rapporto dare - avere.

(...)

Da ultimo, la banca, con l'appello incidentale, deduce - in relazione al ricalcolo effettuato dal C.T.U. e recepito dal Tribunale - che la determinazione del credito finale risente della "incolmabile lacunosità degli estratti conto prodotti dalla società attrice", "sulla quale" - soggiunge - "incombeva l'onere probatorio": da qui l'impossibilità della rideterminazione "per saltum".
Neppure questa censura coglie nel segno.
La mancata produzione degli estratti-conto, concernenti alcuni periodi intermedi in un arco di tempo pluridecennale, non vale a rendere inattendibile la ricostruzione operata dal C.T.U., atteso che, in considerazione dell'andamento del conto e dell'applicazione di clausole nulle o non pattuite, al più tanto ha inciso negativamente sulla posizione del cliente.
Va, inoltre, soggiunto che, gravando l'onere probatorio su entrambe le parti del rapporto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la mancanza degli estratti-conto in alcuni periodi comporta che il C.T.U. - nella ricostruzione del rapporto - stabilizzi il dato riscontrato nella continuità degli estratti e lo riproduca identico nel primo estratto disponibile, successivo al periodo non coperto; e così di seguito.
La banca, con il motivo in esame, non ha formulato alcuna critica specifica alle risultanze della C.T.U., essendosi limitata ad affermare apoditticamente l'impossibilità della ricostruzione alternativa.
Non essendovi stata alcuna impugnazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi passivi per il quale il Tribunale ha seguito il meccanismo indicato in narrativa (interessi legali fino all'8 luglio 1992, e tasso bot per il periodo successivo), l'unica operazione da compiere consiste nell'eliminazione della capitalizzazione annuale: sulla base di tale criterio, il credito della S.A.C.OL. va rideterminato in euro 336.404,16 come appurato dal C.T.U., con indagine condivisa e non criticata; non vi è doglianza nella decorrenza degli interessi.
Le spese processuali di questo grado seguono la soccombenza.
PTM

LA CORTE,

Pronunciano sugli appelli avverso la sentenza 473/2008 del Tribunale di Brindisi, proposti in via principale da SACOL SRL e da INTESA SAN PAOLO S.p.A., in via incidentale, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto rideterminato il credito della S. in euro 336.404,16 oltre interessi legali, condanna INTESA SANPAOLO al relative pagamento;
b) dichiara in parte inammissibile e rigetta nel resto l'appello incidentale;
c) condanna la banca al pagamento in favore della S. delle spese processuali di questo grado, liquidate in € 8.400,00, di cui euro 400,00 per spese ed euro 8.000,00 per compenso (ex D.M. 140/2012) oltre accessori di legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Lecce, 13 agosto 2013 Il Presidente
Dott. Marcello DELL'ANNA





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