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Pagina 2006 Parma/Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006

XXVII


TRIBUNALE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Parma, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott. Renato MARI, ha pronunziato la seguente

SENTENZA N. 1464/06


Nella causa civile iscritta al n. 4365/2001 del ruolo generale

Tra


ELCAB Snc, rappresentata e difeso dall’avv. Antonio TANZA e dall'Avv. Giorgio DE MARCHI,

attore


Contro


BANCA POPOLARE di VERONA S.p.A., con sede in Verona, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto SCOTTI, mandato in atti,

Oggetto:Declaratoria di nullità e inefficacia condizioni generali di rapporti bancari


Causa Civile iscritta al n. 4365/01 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
Per l’attrice:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti
1.ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cc., dell’art. 7, comma 3, delle condizioni generali del complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto e l’applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, a c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo
vigente;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 cc., dell’art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente n. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, nel corso dell’intero complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c. c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero complesso rapporto di apertura di credito e di conto corrente nn. 5391 (del 1991), 5414, 5453, 5841, sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. ACCERTARE e DICHIARARE per l’effetto, l’esatto dare avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6. ACCERTARE e DICHIARARE l’invalidità a titolo di nullità parziale, ai sensi degli artt. 117 e 118 del TUb., e del complesso contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c n. 8810 e 20119, nonché successive versioni contrattuali del c/c n. 5391, oggetto del rapporto tra la ELCAB S.N.C. di CABRE Giacomo & C. e la banca, particolarmente in relazione alla mancata pattuizione degli interessi, competenze e costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con l’applicazione delle condizioni economiche di cui all’art. 1175 del TUb. per i vari periodi;
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (TE. G.) dell’indicato rapporto bancario, per ogni singolo conto e complessivamente;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, ai sensi degli arti. 1339 e 14192 della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
9. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
10. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la convenuta:
Nel merito:Respingersi tutte le domande proposte nei confronti di BPV dalla attrice ELCAB SNC, contestando altresì integralmente quanto ex adverso dedotto nella memoria autorizzata ex art. 80 c.p.c. depositata in data 19.09.2002.
In ogni caso condannarsi ELCAB snc a rifondere BPV spese, diritti e onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 21.12.2001, ELCAB ha convenuto in giudizio BPV avanti l’intestato Tribunale, contestando l’assenta illegittimità di interessi, commissioni, competenze, spese addebitati, applicati nel corso dei rapporti di conto corrente ed apertura di credito Im. 5391, 5414, 5453, 5841, 8810 e 20119, intercorsi con BPV e intrattenuti presso la filiale di Panna di BPV e chiedendo la condanna di BPV alla restituzione in favore della società attrice di quanto risulterà illegittimamente percepito, oltre agli interessi legali.
Siffatte domande sono in sintesi basate da ELCAB sulle seguenti osservazioni ed eccezioni:
BPV avrebbe illecitamente applicato alle partite debitorie dei conti interessi ultralegali, principali ed anatocistici;
•BPV avrebbe applicato una commissione di massimo scoperto asseritamente non dovuta;
•BPV avrebbe ingiustificatamente anticipato la valuta rispetto alle operazioni di prelevamento e ritardato la stessa rispetto a quelle di versamento.
BPVN si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 19.03.2002, contestando integralmente quanto esposto e richiesto da parte attrice.
Alla prima udienza del 19.03.2002 il Giudice ha rinviato la causa all’udienza dell’8.10.2002 con concessione di termine sino al 30.09.2002 per comunicazione di comparse ex artt. 170-180 c.p.c.
ELCAB ha depositato memoria autorizzata ex art. 180 c.pc. in data 19.09.2002. All’udienza dell’ 8.10.2002 il procuratore di BPV ha dichiarata l’intervenuta estinzione della Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S.
Prospero per il fusione con la Banca Popolare di Novara ed il Giudice ha quindi dichiarato l’interruzione del giudizio.
A seguito della notifica di ricorso in riassunzione, con pedissequo provvedimento di fissazione di nuova udienza, da parte di ELCAB, il nuovo soggetto BPVN si costituzione con comparsa di costituzione in data
11.06.2003.
A seguito di rinvio d’ufficio, all’udienza del 24.06.2003 il Giudice ha fissato nuovamente l’udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione all’udienza del 21.10.2003.
A tale udienza, la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all’art. 184 c.p.c. al 2.02.2004, con concessioni dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, 5° Co., c.p.c. e successive repliche.
BPVN ha depositato memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. in data 19.11.2003; ELCAB ha dimesso memoria di replica in data 19.12.2003.
All’udienza del 2.02.2004, concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie a prova diretta ed a prova contraria, la causa è stata rinviata all’11.05.2004.
Parte attrice ha depositato memoria istruttoria in data 30.03.2004 e BPVN memoria istruttoria di replica in data 3.05.2004.
A seguito di semplice rinvio, all’udienza del 6.07.2004 fissata per la discussione sui mezzi istruttori richiesti dalle parti, il procuratore di parte attrice ha depositato delle “repliche autorizzate ex art. 184 c.p.c.” con una serie di documenti bancari, Il procuratore di BPVN si è opposto a quanto sopra eccependo lrritualità del modo di procedere avversario, chiedendo che repliche e documenti venissero espunti ad ogni effetto dal fascicolo e contestando in ogni caso il contenuto dei medesimi ed insistito per l’ammissione dei mezzi istruttori dedotti e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Controparte ha allora trasformato le suddette repliche in deduzioni a verbale, che sono state comunque contestate da BPVN.
Il Giudice si è riservato. Con ordinanza in data 15.07.2004, il Giudice ha rigettato l’istanza di esibizione di parte attrice ed ha disposto CTU contabile.
All’udienza dell’8.10.2004 ha prestato giuramento il CTU Dott. Roberto Perlini, che ha poi dimesso il proprio elaborato peritale in data 25.11.2004.
Alla successiva udienza del 25.01.2005 la causa è stata rinviata al 15.02.2005 per l’esame dell’elaborato peritale e fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l’opponente ha insistito per l’ammissione delle istanze istruttorie.
All’udienza del 4.07.2006, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.

Motivi della decisione

Rileva il giudicante, in relazione alle nullità dedotte da parte attrice (si rimanda agli scritti difensivi in atti, da ritenersi qui integralmente riportati, per la compiuta esposizione dei profili di nullità dedotti e per le tesi svolte in proposito) che devono ritenersi prive di pregio gli assunti svolti circa la “inammissibilità della provvigione di massimo scoperto” e la “indeterminabilità e/o indeterminatezza della valuta” ritenendosi invece di dovere aderire alla tesi svolta circa la “nullità della clausola di determinazione dell’interessi ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso di piazza”, significandosi che nel caso se è vero, per come dedotto dalla banca convenuta, che la misura degli interessi applicata oltre il tasso legale non è fatto solo con il rinvio al cd. “uso di piazza” ma anche secondo una espressa previsione contrattuale secondo prevedendosi nei contratti di c/c inter partes ( n. 5391 e 5841) “un tasso di interesse debitore come da accordi e comunque in misura non inferiore a tre punti in più del tasso ufficiale di sconto e relative variazioni”, è altrettanto vero che detta previsione non appare assolutamente idonea ai dedotti fini siccome “priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di univoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale” (cfr Cass 2005/4094) considerato che la entità del tasso è rimessa nel corso del rapporto alla totale discrezionalità della banca che si limita ad indicare la misura minima (“non inferiore a tre punti”) senza alcuna indicazione invece del tetto massimo: per cui il correntista alla fine non è assolutamente in condizioni di sapere quale è il tasso di interesse debitore che verrà applicato in concreto nei suoi confronti.
Per gli altri contratti inter partes (conto corrente n. 8810 e conto corrente 20119) il tasso di interesse debitore risulta invece determinato in misura ultralegale sia espressamente (per il conto 8810) che con riferimento ai c.d. fogli informativi (per il conto 20119) (v. sul punto oltre la documentazione versata in atti dall’istituto di credito anche le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa di parte Banca Popolare di Verona): di tal chè deve ritenersi, in relazione a detti contratti di conto corrente, la regolarità della previsione di tasso ultralegale e conseguentemente la legittimità dei conteggi effettuati dalla banca.
Ulteriormente osservandosi che devono parimenti ritenersi infondate le eccezioni proposte dalla difesa di parte attrice circa la illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ( peraltro applicate solo al c/c 5391 e a quello n. 20119) e le valute applicate dalla banca posto che i contratti di accensione dei conti correnti n. 5391, n 5841 e n. 8810 prevedono espressamente il richiamo, per valute, commissioni e spese, agli avvisi alla clientela esposti nei locali del Banco mentre i contratti di c/c n. 8810 in data 21.12.1993 e n. 20119 del 17.12.1996 prevedono espressamente il richiamo per valute, commissioni e spese, ai fogli informativi analitici allegati ai contratti (e di cui è dato atto del ricevimento dal correntista) riportanti le condizioni applicate alla clientela pubblicizzate a norma della legge sulla trasparenza prima e del TU successivamente. Gli assunti di parte attrice meritano invece adesione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi -relativamente ai conti correnti 5391 e 584- la cui illegittimità è stata peraltro già affermata in più pronunce della S.C., con orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato (cfr in tal senso fra le altre Cass 2005/10599 e 1999/3096 secondo cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo ma un uso negoziale essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla “opinio juris ac necessitatis”, per cui le relative clausole sono da considerarsi nulle).
Dovendosi invece ritenere la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi prevedendosi nel caso all’art 7 comma I del contratto di conto corrente inter partes che “i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno portando in conto oltre agli interessi e alle provvigioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento”.
La domanda proposta va quindi accolta nei limiti di cui sopra con la affermazione della nullità della previsione relativa alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi che della commissione di massimo scoperto, potendosi provvedere solo alla capitalizzazione annuale delle stesse. (cfr Cass 11772/2002 sulla rilevabilità di ufficio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto) (ciò che peraltro risulta nel caso avvenuto per le commissioni di massimo scoperto) e della determinazione degli interessi debitori in misura ultra legale relativamente ai conti correnti n. 5391 e n. 5841. Devono conseguentemente determinarsi i relativi saldi dei conti correnti secondo le previsioni di cui ai n. 2.2 (per il conto 5391), n. 2.2 (per il conto n. 5841) (tasso passivo legale, tasso attivo legale, con capitalizzazione annuale), della espletata cu con conseguente condanna dell’istituto di credito convenuto a restituire all’attrice le somme eventualmente percepite in più rispetto ai saldi come sopra determinati.
Sussistono giusti motivi, alla luce della soluzione adottata, per compensare fra le parti per un terzo le spese di lite ponendosi a carico dell’istituto convenuto, comunque soccombente in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e per la applicazione di un tasso ultralegale , in realtà non dovuto, in relazione ai conti sopra evidenziati, i restanti due terzi liquidati per tale misura come in dispositivo.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
accerta e dichiara la nullità delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per i conti correnti n. 5391 e 5841 in essere fra le parti;
accerta e dichiara la nullità degli addebiti di interessi ultrategali applicati per tutta la durata del rapporto per i conti correnti n. 5391 e 5841;
dichiara tenuto e per l’effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore della attrice delle somme eventualmente percepite in più rispetto ai saldi dei contratti di conto corrente n. 5391 e 5841 come determinati nei termini di cui in parte motiva, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese del giudizio e pone a carico della convenuta i restanti due terzi che liquida per tale misura nella complessiva somma di Euro 10.390,00 di cui Euro 7.260,00 per spese Euro 1.530,00 per diritti e Euro 1600,00 per onorario oltre rimborso forfettario, cassa e Iva come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Parma, 1.12.2006

Il G.I. in funzione di Giudice Unico
Dott. RENATO MARI

Il Cancelliere
Annamaria PECCHINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. Sentenza : 1091/06

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico, Dr. Gabriele POSITANO, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 1444/99 vertente tra:

CRUDO Michele e, difeso dall’Avv. A. TANZA
e
Banca Monte dei Paschi di Siena, difesa dall’Avv. E. ROSSI.

All’udienza del 6.12.05 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da separato verbale al quale si fa espresso rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20.05.99 Crudo Michele ha esposto che la Ditta Convertino Francesco aveva intrattenuto con la Banca del Salento una apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 21000/0-1-2, rapporto garantito da fideiussione omnibus dell’8.03.82 sottoscritta dall’attore. Lo stesso, poi, era titolare di un separato rapporto di apertura di credito iniziato il 4.04.77 sul conto corrente n. 22800/023 estinto il 17.03.94. Ciò premesso ha lamentato la nullità della clausola interessi uso piazza con riferimento ad entrambi i rapporti, l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dell’agio non ricorrendo alcun uso normativo e conseguentemente l’illegittima applicazione di interessi anatocistici trimestrali, l’inammissibilità della provvigione di massimo scoperto, la mancata previsione dei c.d. giorni di valuta, la nullità della fideiussione omnibus.
Ha concluso chiedendo: dichiarare la invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra Convertino Francesco e la banca, rispetto al quale il Crudo era fideiussore, determinando l’esatto ammontare dell’eventuale credito;
dichiarare l’invalidità della fideiussione omnibus;
condannare la banca al risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e conto corrente del rapporto tra Crudo Michele e l’Istituto di Credito.
Costituitasi la Banca del Salento ha eccepito l’inammissibilità della domanda con riferimento al conto corrente n. 21000/0-1-2 poiché era già pendente un giudizio nei confronti del Crudo quale fideiussore, instaurato con decreto ingiuntivo n. 1348/94. Con riferimento all’altro rapporto, quello n. 22800/023, ha ritenuto infondate le censure, affermando la validità della clausola di determinazione degli interessi con rinvio all’uso piazza, nonché quella di capitalizzazione concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con il deposito della documentazione ritenuta opportuna dalle parti ed è stata disposta consulenza contabile richiedendo al Consulente di formulare due differenti conteggi in ordine alla ricostruzione del rapporto bancario. All’udienza del 6.12.05 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione preliminare dell’Istituto di Credito, con riferimento al contratto di conto corrente n. 21000/012 è fondata.
Tutte le questioni evidenziate nel presente giudizio e che si riferiscono a tale rapporto devono essere decise esclusivamente nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il conto corrente intestato a Convertino Francesco, che vede quale fideiussore l’odierno attore. Il Giudice di quel procedimento è l’unico competente e ciò indipendentemente dal fatto che molte delle eccezioni contenute nell’atto di citazione possono essere rilevate di ufficio. Questo consentirà a quel Giudice di valutare la posizione del fideiussore Crudo indipendentemente dagli scritti difensivi.
E’ evidente che anche nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo tutti i vizi devono essere fatti valere nell’ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso (Cass. 1935/95). Tale rilievo appare assorbente anche rispetto all’altro, pure fondato, secondo cui si sarebbe formato un giudicato implicito con riferimento alle contestazioni che non sono state mosse avverso il decreto ingiuntivo.Evidentemente tale eccezione spìega effetto anche con riferimento alla dedotta nullità della fideiussione trattandosi di questione che deve essere fatta valere nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Analoghe considerazioni riguardano la pretesa di risarcimento dei danni per illegittima comunicazione alla Centrale Rischi con riferimento alle risultanze del conto corrente n. 21000/0-1-2, poiché tale pretesa potrà essere fatta valere solo a seguito della decisione in ordine alla legittimità o meno del credito vantato dall’Istituto Bancario nei confronti del debitore principale Convertino Francesco e del fideiussore, odierno attore.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 22800/023, intestato a Michele crudo, occorre osservare che sia dal contratto di conto corrente depositato in atti che dal testo della domanda proposta si evince che il tasso risulta dalla certificazione di estratto conto redatta ai sensi dell’art.50 del D.L 10 settembre 1993 n. 385 comunicato negli estratti conto regolarmente inviati al debitore nella misura del tasso usualmente applicato in piazza.
Da ciò si deduce che:
il tasso d’interesse applicato nel rapporto bancario dedotto in causa, non è quello legale ma quello usualmente applicato in piazza;
esso non è stato pattuito per iscritto.
Edè noto che: “La validità della determinazione convenzionale solo “per relationem” del saggio degli interessi ultralegali postula che le parti facciano riferimento, espresso in forma scritta, a criteri prestabiliti e ad elementi, anche estrinseci al documento negoziale purché oggettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Pertanto, il rinvio, contenuto in un contratto bancario alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, può essere considerato sufficiente ove esistano fonti vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, ma non anche quando in tali accordi siano contemplate diverse tipologie di tassi o, addirittura, essi non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante: in quest’ultimo caso assume rilevanza concreta il grado di unicità della fonte richiamata al fine della verifica dell’idoneità di essa all’individuazione della previsione alla quale le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e, quindi, ad un’oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno a una sicura determinabilità controllabile pur nell’ambito di una variabilità dei tassi nel tempo (Cassazione civile sez. 1,19 luglio 2000, n. 9465). Con la conseguenza che per il calcolo del debito residuato al correntista alla chiusura del conto in esame, non risulta corretta l’utilizzazione di un tasso superiore a quello legale e riferito a quello usualmente praticato in piazza. Tanto mancando la prova di una pattuizione scritta in tal senso come anche di una sicura determinabilità della misura dell’interesse concretamente applicato, misura d’interesse che doveva essere quanto meno “.. controllabile pur nell’ ambito di una variabilità dei tassi del tempo”.
Ritiene questo Giudice di dover aderire al più recente, ma oramai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia adottato dalla S.C. «la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all’art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile,e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento “alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, dj stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo, se l’elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca» (Cassazione civile sez. I, 8 maggio 1998, n. 4696).
In applicazione del su esposto principio di diritto, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto soddisfacente, in punto di quantificazione in misura ultralegale degli interessi, la clausola de qua, trascurando dì accertare, in concreto, il grado di univocità della fonte richiamata e, quindi, l’oggettiva determinabilità del tasso, pur nella previsione di variazioni in corso di rapporto. Ha rilevato la Corte di Cassazione che tale omissione si traduce in una falsa applicazione della norma di cui all’art. 1284 c.c. ad una situazione non compresa nel suo ambito di previsione.
Da tale orientamento, che perfettamente si attaglia al caso di specie, non vi è motivo di dissentire: la banca opposta non ha fornito una convincente dimostrazione in ordine alla certezza dell’ancoraggio ai cd. tassi usualmente praticati sulla piazza, non preoccupandosi di fornire una reale spiegazione in ordine alla loro modalità di formazione e di rilevamento. Viene così a cadere uno degli elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti debitori) nella determinazione del saldo finale portato dalla banca, con conseguente totale incertezza sull’ammontare del credito e sulla sua stessa esistenza. Peraltro il conteggio che ha portato al saldo richiesto dalla banca risulta infìciato per eccesso da altre poste erroneamente conteggiate a favore della banca e riconosciute inopinatamente sino al soddisfo, in ossequio ad una errata applicazione del principio della perpetuatio obbligationis. Pertanto,i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge numero 154 del 1992, sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Pertanto prima ditale momento, le clausole contrattuali (ad esempio, quella relativa alla determinazione degli interessi uso piazza), potranno essere ritenute valide o meno sulla base della tesi giurisprudenziale che si ritiene di accogliere e non sulla base della nuova disciplina legislativa (come nell’ipotesi sub 1). Pertanto se la condizione risulta nulla (art. 1419 c.c.) trova applicazione il disposto dell’articolo 1284 c.c. (interessi al tasso di legge) con decorrenza dall’inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore al nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge numero l45 prima e dal T.U. del 1993, dopo. In particolare, sebbene l’art. 117 faccia riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell’anno precedente alla entrata in vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipulazione di un contratto (magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9.7.1992.
Anatocismo
La clausola che consentiva l’anatocismo, come prevista all’art.7 del richiamato contratto di conto corrente è certamente nulla laddove è pacifico che: “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l’art. 1283 c.c., laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari”. L’inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall’A.B.I, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (Cassazione civile sei I,11 novembre 1999, n. 12507). È oltremodo noto a questo giudice il complesso dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha accompagnato il rèvirement della Cassazione che ha escluso l’esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.: «la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi » (Cass., 16 marzo 1999, n. 2374).
Sì è esclusa così, condividendo l’opinione da tempo sostenuta da parte di certa dottrina a cui aveva fatto seguito di recente qualche pronuncia di merito, la più volte affermata natura normativa, degli usi in parola. È noto altresì che dopo pochi mesi il mutamento dì indirizzo della Corte di Cassazione in tema di anatocismo bancario si è registrata una iniziativa del legislatore che il quale senza provvedere alla abrogazione della previsione di cui all’art. 1283 c.c., che ancora sancisce un generale divieto di anatocismo, l’art 25 del D.lgs. n. 342 ha aggiunto al primo comma dell’art. 120 T.U. due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il 2° comma dell’art 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Il CICR, con deliberazione del 9 febbraio 2000, ha provveduto all’incombente riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori simmetrici.
Con la seconda, che ha introdotto il terzo comma dell’art. 120 T.U., ha stabilito che: «Le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». A seguito dell’emissione da parte dei giudici del merito di numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, con le quali si sono evidenziati la carenza di delega da parte dello stesso legislatore, la violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento la Consulta con sentenza n. 425/00 ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione del terzo comma, del citato art. 25 d. lgs n.342/1999 nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al d. Lgs. 432/99 (pro praeterito) e fino all’entrata in vigore della delibera del CICR (avvenuta in data 22/04/00), che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi. Va quindi condiviso il mutato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con la decisione del 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095, che - dopo aver riconosciuto per decenni la ricorrenza di un uso normativo bancario che legittimava la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori - ha definitivamente cambiato indirizzo. La Corte, facendo propria la tesi sostenuta da isolata dottrina ha escluso la possibilità di formazione di un uso normativo che possa derogare al divieto di anatocismo.
La clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetta da nullità — eccepita dagli opponenti, ma rilevabile anche d’ufficio — siccome non supportata da usi normativi ed inidonea a derogare alla disposizione imperativa di cui all’art. 1283 c.c..
Non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non risulta essere esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al 1942, anno di promulgazione del codice civile vigente. Inoltre, le norme bancarie uniformi emesse dall’ABI non sono in realtà fonti di produzione del diritto, ma solamente degli schemi contrattuali uniformi che l’associazione delle imprese di credito propone ai suoi associati.
Di fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito di inserire nei contratti bancari, per di più stipulati con moduli prestampati a cura delle banche, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’atteggiamento mentale della stragrande maggioranza dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta di adesione necessaria ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata contestazione — da parte del debitore principale — degli estratti di conto corrente inviati, poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.
Come rilevato in giurisprudenza l’uso normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti: l’uno di carattere oggettivo consistente nella uniforme e costante ripetizione di una determinata condotta, l’altro di tipo soggettivo, consistente nella consapevolezza di osservare, attraverso quella condotta, una norma giuridica, sicché l’uso, come la norma, deve possedere i requisiti della generalità e dell’astrattezza.
In questo quadro risulta indifferente che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca trovi generale riscontro nei loro rapporti, giacché l’applicazione della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli schemi contrattuali predisposti dalle banche, in base alle norme bancarie uniformi, aventi natura pattizia: in sostanza la prassi così instaurata si collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto — la banca — cui il cliente, nello stipulare un certo tipo di contratto, non può di fatto sottrarsi, sicchè nella stragrande maggioranza dei casi, l’adesione a quella prassi diventa in concreto ineludibile. Siffatta ricostruzione porta ad escludere che l’osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione — che deve ovviamente essere comune ai contraenti di un certo settore — di attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate situazioni: in definitiva, il cliente, nell’ambito dei contratti bancari, stipula sulla base delle condizioni generali, fissate dalla banca, ed il fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica tra quelle condizioni vale a dimostrare che l’uso in questione non è normativo, ma negoziale. L’uso normativo, infatti, operando come la norma, non ha bisogno di una previsione convenzionale (o imposta), sicchè l’inserimento della capitalizzazione nel documento contrattuale è funzionale a trovare una base pattizia in assenza di una regola giuridica. L’esclusione dell’uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell’art. 1283 c.c.
La nuova impostazione giurisprudenziale è stata censurata rilevando in primo luogo che la capitalizzazione trimestrale preesisteva alle raccolte ABI del 1951. Si è allegata dottrina necessariamente datata in materia, soprattutto, di tecnica bancaria al fine di dimostrare in fatto l’esistenza ditale uso e ciò nonostante la irrilevanza di tali citazioni in sede processuale, dove quegli autori non possono essere citati quali testimoni.
Si è osservato che la Confederazione Generale Fascista, antenata di regime dell’ABI nel “Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” del 1929 aveva previsto tale uso. Sul punto va rilevato che non appaiono sovrapponibili le nozioni di condizioni generali di contratto e di uso normativo per l’impossibilità per le prime di dare vita ai secondi. In ogni caso l’esame della missiva del 7 gennaio 1929 che accompagnava l’invio delle «norme» da parte della Confederazione alle banche (obbligatoriamente) consociate escude la configurazione di un uso normativo pregresso.
Nella nota di legge: «spett. Banca, la Commissione per la razionalizzazione dei servizi bancari costituita presso questa Confederazione proseguendo i suoi lavori ha concretato il “Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza”, quale riportato in allegato e ne propone l’adozione da parte delle Banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti della Clientela secondo norme uniformi »
Non è, invece, stato documentata l’esistenza da parte delle Camere di commercio di usi che prevedano l’anatocismo in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice civile ed in particolare l’esistenza di una raccolta di usi di tal fatta nella provincia di Lecce antecedente all’entrata in vigore del codice del 1942.
Inoltre, ove anche si volesse ritenere che altra Camera di Commercio (ad esempio quella di Milano che ha individuato un uso normativo «preesistente» al divieto) ha documentato tale uso nessuna rilevanza potrebbe esplicare in questo giudizio, atteso la mancata rilevazione a quel tempo di un uso analogo nella provincia di Lecce.
Deve escludersi, in genere, l’analogia di una norma consuetudinarja, in quanto quest’ultima nella sua componente oggettiva - ripetizione di un determinato comportamento - e soggettiva -opinio iuris - presuppone la riferibilità ad una sfera ben delimitata di soggetti ed un oggetto ben determinato. Altrimenti, ove l’oggetto non fosse ben determinato sarebbe impossibile la verifica della identità del comportamento succedutosi nel tempo. Giova rammentare che la stessa Corte di Cassazione in forza ditali presupposti ha escluso l’estensione dell’uso omissivo di anatocismo alle società finanziarie (Cass., 12 aprile 1980, n. 2335,) e più di recente l’esclusione dell’inammissibilità della deroga alla disposizione imperativa di cui all’art. 1283 c.c. è stata esclusa con riguardo alla clausola di capitalizzazione mensile degli interessi prevista dalle condizioni generali per le operazioni di factoring (Trib. Milano, 30 giugno 1997). Nel caso
specifico poi, rappresentando comunque l’uso in questione una norma eccezionale rispetto al generale principio del divieto dell’anatocismo, non può essere in alcun modo suscettibile di applicazione analogica (art 14 disp. prel. c.c.).
Da ultimo la tesi della Cassazione è stata superata da alcune pronunce di merito, seguite da parte della dottrina, che hanno legittimato la prassi anatocistica in materia (Trib. Roma 14 maggio 1999; Trib. Roma 26 maggio 1999) poiché questa troverebbe il suo fondamento nelle disposizioni che regolano il conto corrente ordinario. Argomentando in forza dell’articolo 1831 c.c. che prevede il potere delle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo, dall’ art. 1823 c.c., che considera il saldo, ove non richiesto, come prima rimessa di un nuovo conto, e dall’art. 1825 c.c. che prevede come sulle rimesse decorrono gli interessi stabiliti, non solo in ipotesi di «rinnovazione» del contratto scaduto, ma anche in caso di. semplice «continuazione», si è individuata una eccezione al principio di cui all’art. 1283 c.c..
Da tale ambito normativo sarebbe possibile evincere la legittimità della previsione, ricorrente nel contratto oggetto di causa ,relativa alla chiusura dei conti debitori e ricorrente nelle Norme Bancarie Uniformi (art. 7 comma, secondo NBU). Secondo il Tribunale di Roma non rileva che il legislatore abbia ritenuto giusto, in considerazione delle peculiarità che il conto corrente bancario presenta rispetto ad un conto corrente ordinario, apprestare una normativa di coordinamento e di richiamo solo di alcune norme: l’articolo 1857 c.c. non richiama né il 1831, né il 1823, né il 1825 c.c., ma fa riferimento solo agli artt. 1826, 1829, 1832 c.c..
Si sostiene, poi, come la stessa legge 154/1992 sulla trasparenza bancaria, abbia fatto riferimento alla capitalizzazione degli interessi legittimandone l’adozione. Non vi sarebbe, in buona sostanza, una situazione di squilibrio contrattuale a seguito di una capitalizzazione trimestrale sui conti debitori ed una annuale sui conti creditori, perché la differenziazione troverebbe la sua giustificazione nel rischio che la banca corre per l’esposizione conseguente all’utilizzo del fido. Quanto, infine, alla possibile formazione di un uso normativo in epoca successiva all’entrata in vigore del codice civile il Tribunale di Roma citato, andando di contrario avviso al recente orientamento della Cassazione, sostiene che tale possibilità sia desumibile dalla norma di cui all’art. 162 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile ove è stabilito che la disposizione dell’art. 1283 c.c. si applica anche alle obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice.
Va osservato —al contrario- che il mancato richiamo da parte dell’articolo 1857 c.c. delle norme sopra citate (artt 1831, 1823, 1825 c.c.) deriva dalla differenza fra il conto corrente bancario e quello ordinario, rappresentata dall’immediata disponibilità del saldo, tipica solo nel conto corrente bancario. Tale consistente diversità giustifica la mancata applicazione analogica della normativa in questione.
In secondo luogo l’art. 1831 c.c., riguardando la chiusura del conto corrente ordinario, presuppone la presenza di reciproche rimesse e l’inesigibilità del saldo sino alla chiusura (art. 1823 c.c.). Al contrario, l’art. 1852 c.c., in tema di conto corrente bancario, prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento del saldo attivo. Ciò rende difficilmente compatibile la applicazione dell’art 1831 c.c. al conto corrente bancario in assenza di uno specifico richiamo ed in presenza di più presupposti di integrazione delle relative fattispecie. Quanto alla previsione di cui all’art. 1823, secondo comma c.c. va osservato che in effetti il saldo è la prima rimessa di un nuovo conto (ma non dello stesso); però al primo comma dello stesso articolo e nella prima parte del secondo comma è prevista l’inesigibilità e l’indisponibilità delle relative somme a saldo sino alla chiusura del conto alla scadenza stabilita.
La S.C. (Cass. 11luglio 1985, n.4022) ha ribadito che i saldi passivi di un conto corrente bancario sono immediatamente esigibili, salvo che siano ricollegati ad operazioni bancarie che ne sospendano temporaneamente la dìsponibìlità, con conseguente impossibilità di applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 1823 c.c..
Da ultimo l’articolo 1853 c.c, in tema di conto corrente bancario, consente la compensazione fra conti diversi, anche quando i rapporti sono in corso (Cass. 17 luglio 1997, n. 6558), ciò in contrasto con l’articolo 1823 c.c. che non può trovare applicazione.
Quanto all’art. 1825 c.c., una volta esclusa l’applicazione analogica dell’art 1831 c.c. e dell’art. 1823 c.c., il suo richiamo resta irrilevante al fine di sostenere la tesi della capitalizzazione trimestrale. Per lo stesso motivo, il mancato richiamo, operato dall’art. 1857 c.c., appare comunque da solo sufficiente ad escluderne la sua applicazione analogica alla fattispecie in esame.
Quanto all’art. 162 bis disp. att. c.c. si tratta di una norma transitoria che trovava giustificazione nella necessità di coordinamento, per le obbligazioni «sorte anteriormente all’entrata in vigore » del codice del 1942, tra l’art. 1232 del codice civile del 1865, il quale prevedeva, al terzo comma, la possibilità di portare a capitale gli interessi scaduti, purché «dovuti per una annata intera» e l’art. 1283 del nuovo codice, che ha ridotto a sei mesi la decorrenza minima della debenza.
In conclusione e ritornando al nucleo della motivazione, deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma “de qua” — impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente -), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dall’art. 1283 c.c..
Va ritenuta, pertanto, la illegittimità tanto delle pattuizioni, quanto dei comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale (Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593).
Ricostruzione del rapporto.
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione ditale clausola appare convincente la soluzione interpretativa mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.
Tra le diverse soluzioni che in astratto si possono porre, due sono quelle che hanno ricevuto maggiore credito:
quella che esclude ogni forma di capitalizzazione
quella che prevede una capitalizzazione annuale.
Una prima argomentazione a favore della capitalizzazione annuale muove proprio della inaccettabilità della tesi opposta.
Parte della dottrina osserva che la tesi della Cassazione a Sezioni Unite negli effetti privilegia gli imprenditori che sono titolari di conti correnti con andamento fluttuante o in passivo rispetto ai quali l’applicazione di una capitalizzazione semplice consentirebbe la ripetizione delle somme indebitamente conteggiate quali passività. Tale tesi però lederebbe eccessivamente la posizione dei consumatori o dei risparmiatori in generale che sono titolari di depositi e che sarebbero esposti all’azione delle banche per la restituzione degli interessi accreditati indebitamente a seguito della capitalizzazione annuale attiva. In sostanza, contro la tesi della capitalizzazione semplice, si porrebbe l’effetto aberrante di un’applicazione simmetrica anche per i conti attivi nei confronti (e, quindi, ai danni) dei correntisti creditori della banca.
Secondo la tese opposta, invece, il disposto dell’art. 1283 c.c. è simile al divieto di patto commissorio, quale norma inderogabile, che non pone alternative: la nullità della clausola impone la capitalizzazione semplice e cioè esclude ogni forma di capitalizzazione. In secondo luogo, non appare sostenibile la tesi della maggiore equità della capitalizzazione annuale che troverebbe un riscontro proprio nell’art. 1284 c.c. che prevede un termine annuale. In realtà la norma prevede solo che gli interessi vengono prodotti nella misura del 3% all’anno, ma non anche che il risultato di quella operazione viene capitalizzato.
Cioè gli interessi attivi si accantonano e poi si sommano tra loro.
Gli interessi attivi determinati annualmente potrebbero essere pagati al cliente e questo ne impedirebbe —di fatto- la capitalizzazione. Pertanto la capitalizzazione sarebbe solo un effetto casuale del comportamento del correntista creditore.
Quindi vi sarebbe una differenza sostanziale tra:
interessi annotati e capitalizzati a debito del cliente;
interessi annotati ed eventualmente pagati al cliente che si presenti a riscuoterli ad inizio dell’anno successivo.
Nel conto a debito vi sarebbe solo la contabilizzazione e mai la dazione, mentre in quello a credito la dazione è il profilo fisiologico e solo in conseguenza di una diversa volontà del cliente le somme rimangono sul conto corrente.
A questa impostazione si replica con argomentazioni giuridiche che appaiono di grande spessore. L’art. 1283 c.c. fa salvo l’uso contrario, che secondo la Cassazione deve essere l’uso normativo. La Corte ha precisato che l’uso normativo di capitalizzare ogni tre mesi gli interessi passivi non si è formato perché il cliente non era libero di aderire a tale uso.
In sostanza, la Cassazione ha ritenuto insufficiente il cd. uso unilaterale ed ha richiesto la condivisione spontanea di quella prassi, concludendo per l’insussistenza di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al contrario, sugli interessi annuali non vi è stata alcuna imposizione da parte del ceto bancario esistendo una simmetria nel conteggio ed in particolare la capitalizzazione annuale è in favore del cliente. Inoltre è prevista dall’art. 120 del CICR.
Deve concludersi, pertanto, che mentre la capitalizzazione trimestrale non è un uso normativo secondo la nozione condivisa dalle Sezioni Unite, l’uso della capitalizzazione annuale ha tutti i presupposti per ritenersi legittimo ai sensi dell’ art. 1283 c.c.
Sotto altro profilo, si contesta che vi sia una differenza tra il meccanismo della capitalizzazione passiva ed attiva.
Infatti, si osserva che il cliente è posto nelle condizioni di evitare l’onere aggiuntivo rappresentato dalla capitalizzazione degli interessi negativi versando delle somme che riducono o azzerano soltanto gli interessi.
Il meccanismo che realizzerebbe tale risultato è quello della imputazione del pagamento ai sensi dell’art. 1194 c.c. che prevede espressamente che il pagamento debba essere imputato agli interessi e non al capitale salvo accordo con il creditore.
Così vengono estinti prima i debiti relativi agli interessi e successivamente quelli a titolo di capitale.
Pertanto, non sarebbe fondata la tesi della differenza tra capitalizzazione attiva e passiva, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di annotazione passiva è possibile pagare direttamente gli interessi passivi ed evitare la capitalizzazione. Esisterebbe quindi un parallelismo tra la capitalizzazione annuale attiva e passiva.
Si obbietta, dai fautori della tesi opposta, che per consentire il pagamento delle posizioni passive sarebbe necessario inserire quelle poste su un “conto di evidenza”.
Il conto corrente prevede un meccanismo automatico di capitalizzazione degli interessi conteggiati annualmente a debito che si trasformano in capitale. Invece negli interessi a credito non vi è una capitalizzazione automatica, ma solo eventuale, poiché se il cliente non ritira le somme annotate a titolo di interessi, la capitalizzazione eventuale diviene reale. Al contrario il meccanismo contabile non consentirebbe al cliente di pagare l’interesse passivo prima che venisse capitalizzato.
Si rileva da parte dei sostenitori della tesi della capitalizzazione annuale che, al contrario, l’estinzione delle voci di debito relative agli interessi è possibile attraverso il meccanismo della imputazione: il cliente imputa il pagamento ad interessi oppure ciò avviene sulla base del criterio previsto dal codice civile.
Per quanto detto, sulla base delle corrette indagini espletate dal Consulente d’Ufficio, occorre considerare il conteggio relativo alla capitalizzazione annuale.
Conseguentemente l’importo dovuto dall’attore alla banca sulla base dei parametri sopra indicati è quello correttamente evidenziato dal c.t.u. nella somma di € 25.820 alla data del 31.3. 1994.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell’esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.T.M.
Dichiara inammissibile la domanda tesa alla declaratoria di invalidità del contratto di apertura di credito su conto corrente n. 21000/0-1-2 intestato a Convertino Francesco e garantito da fideiussione di Crudo Michele;
dichiara inammissibile la domanda di invalidità della fideiussione sottoscritta da Crudo Michele;
dichiara inammissibile la domanda di danni a seguito della pretesa illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
determina il credito di Crudo nei confronti della banca in € 25.820 alla data del 31.3.1994 e condanna l’Istituto di Credito alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente riscosse;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Lecce in data 10.03 .2006.
Sentenza Corretta in data 18 dicembre 2006

Il Giudice Unico
dr. Gabriele POSITANO
Il Direttore di Cancelleria
Francesco DE MONTE


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