Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Obbligazioni Cerruti

Nr. (omissis) R.G.N.R.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

II Pubblico Ministero dott. (omissis), concluse le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe indicato nei confronti di
(omissis)

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640 e 61 n. 11 c.p., perché, quale dipendente della Filiale della 'Banca 121' (oggi MPS), con artifici e raggiri - consistiti nel proporre e commercializzare alla (omissis) il prodotto finanziario, denominato "CERRUTI FINANCE 2004", operazione finanziaria non autorizzata dalla CONSOB, prospettando circostanze non veritiere, e cioè l'assenza di profili di rischio dell'operazione e la possibilità di ritirare l'intero capitale investito, maggiorato del tasso di interesse del 6,5 %, alla scadenza del prestito obbligazionario, nonché tacendo circostanze essenziali, in particolare che trattavasi di operazione ad altissimo rischio di perdita del capitale investito, ( in violazione dell'ari. 21 lett. b) ed e) T.U.F., 27, co. 3, e 28 lett. a) Reg. CONSOB), peraltro non rivolgendosi ad un investitore professionale - inducendo in errore la (omissis) circa la natura effettiva dell'operazione, procurava un ingiusto profitto alla 'Banca 121', con relativo danno alla cliente, abusando della relazione di fiducia insorta tra la Banca e la clientela.
Acc. in Brindisi, il 01.07.2001
DIFENSORI : aw.ti (omisis) - di fiducia-
PERSONA OFFESA : (omissis)

visto l'art. 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione dell'imputato per rispondere dei reati di cui.in rubrica nonché della persona offesa davanti al Tribunale di BRINDISI, in composizione monocratica, presso I'aula di udienza penale della 1^ SEZIONE in Brindisi Via Lanzellotti PALAZZO DI GIUSTIZIA il giorno (omissis) alle ore 9 c.c.

INVITA

l'imputato che non abbia già dichiarato od eletto il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento a provvedervi, con dichiarazione da raccogliersi a verbale e che può essere fatta anche nella Cancelleria del Tribunale del luogo ove l'imputato stesso si trova, o con telegramma, o con lettera raccomandata nella quale la sottoscrizione sia autenticata da Notaio, da persona autorizzata o dal difensore; con avvertimento che deve comunicare con le stesse modalità ogni successivo eventuale mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il presente decreto viene notificato. Con avvertimento altresì che, se la notificazione nel domicilio determinato a norma del capoverso precedente diviene impossibile, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

AVVISA

-che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che tè parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- che è assicurato dal D.P.R. 115/02 il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria e che, ove si trovi nelle condizioni indicate negli arti. 76 e 92 del D.P.R. 115/02,l' interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese delle Stato; in caso di ammissione, I'interessato potrà nominare un difensore appartenente al distretto della Corte d'Appello di Lecce tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato mentre, ove non. ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, ha l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio ;
l'imputato
- che ha facoltà di nominare nelle forme di legge, ove non lo abbia già fatto, un difensore di fiducia e che ha diritto d. nominarne non più di due ;
- che, se non nomina un difensore di fiducia o ne rimane privo, sarà assistito dal difensore di ufficio ;
- che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare - per la definizione del processo - le richieste previste dagli articoli 438 c.p.p. ( giudizio abbreviato ), 444 c.p.p. ( applicazione delta pena su richiesta ), ovvero domanda di oblazione ( artt. 162 e 162 bis c.p.) ;
- che, in caso di mancata richiesta di definizione anticipata del processo, dovrà comparire alla udienza fissata per il giudizio e che, non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia.
Il presente atto vale anche quale avviso di deposito in Segreteria - ex art. 170 D.P.R. 115/02 - del decreto di liquidazione del consulente tecnico dott. (omissis) per la somma lorda di Euro (omissis). Avverso tale decreto può essere proposta opposizione entro venti giorni dulia notificazione del presente atto.
Il Pubblico Ministero dispone che il presente decreto sia notificato a mezzo:
PG con facoltà di subdelega all'imputato ed ai difensori;
In copia alla persona offesa.

Manda per gli adempimenti di competenza alla Segreteria, che viene autorizzata - ai sensi dell' art. 148. comma 2 bis c.p.p. - all'esecuzione della notificazione al difensore a mezzo trasmissione con facsimile.
Brindisi, 06.06.2005
(data di emissione e di deposito in Segreteria)

II Pubblico Ministero
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
( dott. (omissis) - Sost.)



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