Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Decreto consegna contratti finanziari

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La MPS Banca Personale Spa è stata intimata con decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Lecce il 21.11.2006 a consegnare ad un investitore copia della documentazione, relativa a più operazioni di investimento, già vanamente richiesta con atto di diffida. La Banca, poco trasparente e negligente, è stata anche condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Ecco il testo del provvedimento :

Nel procedimento di ingiunzione, promosso da:
R.G., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Tanza e Rosanna Cafaro, elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via Martiri d’Otranto, n.4 (fax 0836/631656),
contro
MPS Banca Personale Spa, in persona del legale rapp.te p.t.,

IL TRIBUNALE DI LECCE - Sezione Commerciale
Il Presidente, in funzione di G.U.,

Letto il ricorso che precede;
Esaminata la documentazione allegata;
Rilevato che la domanda è fondata sui documenti prodotti;
Ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei documenti, di cui al punto 3. delle conclusioni in ricorso, dei quali appare certa la esistenza;
Visti gli artt. 633 segg. c.p.c.;

INGIUNGE

Alla MPS Banca Personale Spa, con sede in Lecce, alla Strada Prov.le Lecce-Surbo Zona Industriale, in persona del legale rappresentante di consegnare al ricorrente XXXXXXX, elettivamente domiciliato in ....., al ......., presso e nello Studio dell'Avv. ......, nel termine di giorni quaranta i documenti specificati nei punti da 1) a 30) delle conclusioni del ricorso; nonché di pagare in favore dello stesso le spese della presente procedura liquidate in euro 1.025,00, di cui € 178,00 per spese, € 347,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre rimborso forf. 10%, CAP ed IVA, come per legge.

AVVERTE

la debitrice che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. nel termine di giorni quaranta e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata
Lecce, lì 21 novembre 2006

Il Presidente di Sezione
Dott. P.M. Esposito

Il Cancelliere
Dott. Fabrizio Petrelli

Nel caso di specie, un investitore, da anni cliente di Banca 121 PF Spa (oggi MPS Banca Personale Spa), avendo aperto un conto corrente on-line, presso un negozio finanziario della Banca medesima, sito in Napoli, aveva effettuato alcune operazioni di investimento in titoli azionari.
Sin dall'anno 2004, tanto verbalmente, quanto con raccomandate a.r. e a mani , nonché con atto di formale diffida, notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, l'investitore aveva reiteratamente e vanamente richiesto alla Banca copia di tutta la documentazione, afferente le operazioni di investimento effettuate; ma, di fronte all'atteggiamento ostruzionistico della Banca, l'utente ha dovuto adire le cosidette "vie legali".
Costretto, dunque, a presentare ricorso per decreto ingiuntivo, l'investitore ha visto accolta la propria richiesta (con conseguente condanna della Banca alle spese processuali) dal Tribunale di Lecce, ancora una volta sensibile alle istanze delle parti contrattualmente più deboli ed alle situazioni degli utenti bancari/investitori.
MPS Banca Personale Spa forse proporrà opposizione al suddetto decreto e l'investitore certamente proseguirà nell'eventuale giudizio di merito, perchè deve ottenere tutti i documenti, che gli spettano di diritto e non già per "cortesia"
Se è vero che alle operazioni di investimento e di servizi accessori ex art. 23, comma 4°, D. Lgs. n.58/98 non si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del Testo Unico Bancario (il cui art.119, comma 4°, sancisce il diritto del cliente ad ottenere entro un congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie); è anche vero che la consegna all'investitore dei documenti, relativi alle operazioni finanziarie e/o di investimento è specificamente prevista dalla normativa finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e dal relativo Regolamento di attuazione della Consob del 1998 e che il ritardo o rifiuto di consegna impedisce al ricorrente di poter verificare la legittimità dell'operato della Banca resistente nelle singole operazioni di investimento in strumenti finanziari ed eventuali profili di responsabilità risarcitoria.
Peraltro, l'art.28, comma 5°, della Delibera CONSOB n°11522/98 espressamente dispone che "gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute".
Dunque, la fase pre e contrattuale del rapporto intermediario/investitore è analiticamente disciplinata quanto all'obbligo di consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale, documentazione che, in ogni caso, l'intermediario deve mettere prontamente a disposizione del cliente a richiesta di questi (Cfr., art.28, comma 5°, Delibera CONSOB n°11522/98).
In materia non mancano interessanti precedenti : infatti, è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio per ottenere dall'INPS il rilascio di estratti conto relativo ai dati contributivi e retributivi (Cfr., Pretura Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/II,958); per ottenere gli estratti conto relativi a rapporti intrattenuti da soggetto fallito con una banca (Cfr., Tribunale Milano, 21.6.1996, in Foro It., 96,I,3200); per ottenere copia della documentazione inerente a conti di conto corrente e di apertura di credito (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, n°782/2002); per ottenere copia dei contratti, del documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni di investimento (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, 11.3.2003; Tribunale di Siracusa, Giudice Unico Dott. Paolo Montoneri, n°351/2003).
Stesso obbligo è stabilito dall'articolo 13 della legge n.675 del 1996, che consente l'accesso gratuito dell'utente a tutte le informazioni personali detenute dagli istituti di credito, e dall'articolo 17 del D.P.R. n.501/98, che impone al titolare o al responsabile del trattamento di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, che siano su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.
Recentemente anche l'Autorità Garante per la privacy, a fronte di due ricorsi da parte di utenti bancari, ha stabilito che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere per gli utenti bancari gratuito ed incondizionato, ordinando alle banche di estrarre dagli atti e dai documenti, da esse detenuti, tutte le informazioni personali richieste sulle movimentazioni effettuate, e di comunicarle agli interessati con modalità intelligibili entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del provvedimento, e condannando gli istituti di credito a rifondere le spese del procedimento.
"L'estrema ritrosia degli intermediari di consegnare al consumatore quanto è suo diritto ottenere, costituisce un serio ostacolo per la tutela dei diritti degli investitori che, fino a prima della innovativa pronuncia del Tribunale di Bari, erano costretti a promuovere un apposito giudizio ordinario (con gli intuibili costi elevati e tempi lunghi) per ottenere semplicemente copia dei documenti (e a rimandare ad una successiva altra causa una eventuale domanda di risarcimento), oppure a "metterci una pietra sopra"" (MELPIGNANO - TANZA, Volete vederci chiaro nei vostri investimenti finanziari? La banca non consegna i documenti relativi alle operazioni finanziarie? Si può ottenere dal giudice la consegna, www.studiomelpignano.it)
Ad un utente bancario, invece, un Tribunale insulare ha inspiegabilmente risposto che "i documenti non sono beni mobili" ed ha negato la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo e, con esso, la più o meno tempestiva consegna di documentazione essenziale per valutare compiutamente tanto il comportamento della banca, quanto la tipologia di operazioni e rapporti con la stessa intrattenuti.
Dunque, pare che non sia facile ottenere nemmeno giudizialmente il rispetto delle regole ed una maggiore trasparenza nei rapporti tra banche e clienti e che non è sempre pacificamente ritenuta "la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna" dei documenti contrattuali che le banche e le SIM hanno l'obbligo di far sottoscrivere ai clienti per ogni singola operazione di investimento.
Tuttavia, "il messaggio per i consumatori è altrettanto chiaro: non arrendersi dinanzi al rifiuto di consegna dei documenti" (MELPIGNANO - TANZA, cit., ibidem), ma insistere, comunque, nel ricorrere ai giudici per far valere i propri diritti, confidando che sono ormai sempre di più i Magistrati sensibili alle problematiche degli utenti deboli e decisi a contrastare i potentati bancari.

Avv. Antonio Tanza
Avv. Rosanna Cafaro



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