Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sent. 2006 Lecce / Cass

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006

XIII
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dr. Consiglia INVITTO, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 782/2006

Nella causa civile iscritta al n. 1066/2001 del ruolo generale

Tra

ESPOSITO PASQUALE + DELLA BONA MARIA ELENA, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio TANZA, come da mandato in atti,

attori

Contro

BANCA INTESA (ex BANCA COMMERCIALE ITALIANA) rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giorgio COSTANTINO;

convenuta


Nell’udienza del 5-12-2005 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22-5-2001 Esposito Pasquale esponeva di aver intrattenuto con la Banca Commerciale Italiana s.p.a. Filiale di Lecce dal 14-3- 1983 al 12-9-1997 un contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura regolato su conto corrente n° 20/301/101/02360/09. Tale cc era garantito da fideiussione
ornnibus della sig. Della Bona Maria Elena. Ha dedotto la nullità della clausola relativa all’applicazione del cd. “uso di piazza”come affermato dalla giurisprudenza, nonché della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non ricorrendo alcun uso normativo, come affermato dalla Cassazione. Ha censurato infine l’applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto, nonché su tutte le altre voci a maturazione periodica (commissioni di conto, spese, valuta). Ha evidenziato quindi che il TAEG alla luce della illegittima applicazione di tali voci di costi era sicuramente eccedente quello lecito fissato dalla L.108/96. Ha aggiunto che in data 3-4-1997 la banca richiedeva il pagamento del complessivo debito di £. 96.544.800. Disattesa una sua proposta transattiva concernente il pagamento del minor importo di £. 80 milioni, in data 12-9-1997 il predetto conto era estinto previo versamento della somma di £. 102.149.254 a saldo di ogni pretesa dell’istituto di credito. Ha chiesto quindi dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di credito e conseguentemente accertarsi l’importo eventualmente dovuto all’istituto di credito, ovvero le somme delle quali l’attore risulti essere creditore nei confronti della banca al momento della chiusura del conto. Chiedeva ancora il ristoro dei danni a vario titolo sofferti a seguito della illegittima condotta tenuta dalla banca. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Banca Commerciale italiana s.p.a divenuta Banca Intesa s.p.a, che, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità della pretesa stante la confessione da parte dell’attore circa l’entità della sua esposizione debitoria nei confronti dell’istituto, come rinveniente dalla nota del 3-4-1997, nonché la prescrizione delle pretese avanzate dall’attrice.Nel merito, invece, rilevava che mai l’Esposito avesse contestato gli estratti conto periodicamente invitati, e che, comunque, gli interessi applicati, peraltro in linea con quelli usualmente praticati sulla piazza, erano stati pattuiti concordemente e per iscritto tra le parti, così come anche la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed alla “valuta”. Tale determinazione convenzionale in entrambi i casi era perfettamente legittima. E comunque la banca convenuta ha evidenziato come il pagamento di interessi ad un tasso superiore a quello legale eventualmente non convenuti per iscritto costituirebbe obbligazione naturale non ripetibile. Quanto poi alla eccezione relativa alla applicazione di tassi di interesse effettivi usurari, la stessa evidenziava che detta normativa non poteva trovare applicazione al rapporto in questione siccome entrata in vigore ed applicata in concreto solo dopo la chiusura del conto stesso. Ha concluso quindi per il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio veniva ed ammessa ed espletata CTU; quindi, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all’art. 190 cpc, la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che l’atto datato 3-4-1997 a firma dell’attore non assume alcuna valenza di natura confessoria del credito, trattandosi di atto avente chiara finalità transattiva, atteso che lo stesso contiene l’offerta di una somma ( £. 80 milioni) a saldo di ogni maggiore pretesa avanzata dalla banca convenuta. Sempre preliminarmente va dichiarata infondata l’eccezione di prescrizione dedotta, tenuto conto che il conto è stato chiuso in data 12-9-1997 e che la presente azione è iniziata il 22-5-2001 quindi entro il termine ordinario di prescrizione. Sul punto va invero osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza in data 4.11.2004 n.
21095 hanno risolto il contrasto esistente sul punto aderendo all’orientamento espresso più di recente dalle sezioni semplici, confermando che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla, e per l’effetto, i clienti hanno diritto a ripetere le somme loro addebitate a tale titolo. Quanto alla prescrizione del diritto alla ripetizione di dette somme va ricordato come al giurisprudenza di merito è concorde ormai nell’affermare che l’azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali è imprescrittibile cx art. 1422 c.c., laddove quella volta alla ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta agli ordinari termini decennali di prescrizione ex art. 2946 c.c. Il die a quo va individuato pacificamente in quello di chiusura definitiva del conto, atteso che il contratto di conto corrente è un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una serie di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti ed accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti, a variazioni quantitative dell’unico rapporto, sicché è solo con il saldo finale che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti fra le parti (App. Lecce 22-10-220 1; Cass. 9-4-1984 n.2262; Cass. 23-3-2004 n. 5720 cx plurimis). Venendo al merito, preliminarmente va detto che sulla valenza della mancata contestazione dell’estratto conto la giurisprudenza, in passato, ha sostenuto un orientamento estremamente rigoroso che limitava l’impugnazione del conto corrente (saldaconto) approvato ex art. 1 832 c.c., alle sole ipotesi previste dal secondo comma di tale norma, non consentendo nessuna valutazione dei profili sostanziali, relativi alla legittimità dell’inclusione di partite contabili. L’opinione più recente consente un riesame di profili di invalidità relativi alle poste inserite nell’estratto, imponendo, però, specifiche condizioni. Si distingue il profilo della legittimità sostanziale delle singole e concrete operazioni contabili, da intendersi quale conformità ditali operazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano, per il quale l’approvazione tacita costituisce uno sbarramento processuale, dalla validità ed efficacia delle obbligazioni e del contratto che ha dato luogo a quelle operazioni, che può essere impugnato oltre i limiti di cui all’articolo 1832 c.c. Restano sempre salve le specifiche ipotesi di cui al secondo comma della norma citata. Orbene, la non contestabilità del profilo relativo alla conformità delle singole operazioni riportate nell’estratto-conto periodico, preclude ogni problema di rideterminazione dei calcoli operati sulla base di clausole valide ed efficaci. Il supporto giuridico che ha consentito la modificazione del precedente orientamento è costituito dall’assimilazione dell’approvazione espressa o tacita dell’estratto conto, ad una dichiarazione confessoria, non novativa. E’ prevalsa, infatti, l’idea che la confessione, non avendo efficacia novativa dell’obbligazione, non estingue le eccezioni e non impedisce di far valere l’invalidità dei fatti costitutivi del debito. In tal modo le obbligazioni originarie possono essere riesaminate con gli ordinari strumenti di tutela giuridica, al fine di far valere l’invalidità di fatti costitutivi di quella posizione debitoria. In particolare, si ritiene che la mancata opposizione scritta comporti l’approvazione delle annotazioni effettuate dalla banca, solo per ciò che attiene alla loro consistenza patrimoniale e ragione giuridica, mentre, come detto, l’effetto preclusivo non si estende alla validità del titolo che ha dato luogo a quell’annotazione. Va affermata quindi, l’inidoneità dell’accettazione tacita dell’estratto conto a sanare eventuali ipotesi di nullità parziale (art. 1419 c.c.) del contratto di conto corrente. Sarebbe sempre possibile, pertanto, lamentare vizi che determinino la nullità, l’annullabilità, la risoluzione o la rescissione del contratto o di parti di esso. Sgombrato il campo da tali questioni preliminari, vanno affrontate le questioni di merito poste dall’attrice.
I) La clausola di determinazione degli interessi con riferimento al c.d.”uso di piazza”In merito al problema dell’efficacia della clausola relativa all’applicazione convenzionale degli interessi nella misura del tasso ultralegale, determinati secondo il cd. “uso piazza”, occorre fare puntuale riferimento all’orientamento recente della giurisprudenza di legittimità che, modificando una precedente opinione tradizionale (fatta propria anche dal Tribunale di Lecce) ha ritenuto che una siffatta pattuizione, deve ritenersi nulla ex art 1419 c.c. La novella legislativa con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992 prima, e l’art. 116 del T.U. in materia bancaria dopo, ha reso nulle le clausole di determinazione per relationem del tasso di interesse. Tale disciplina non è applicabile, secondo opinione consolidata, ai contratti conclusi anteriormente a tali date. La posizione delle giurisprudenza di legittimità, formatasi prima della novella, ha ritenuto che il documento negoziale non deve contenere necessariamente il tasso di interesse convenzionale ed ultralegale in cifre, ben potendo essere, tale oggetto, anche solo determinabile ex art. 1346 c.c., bastando l’individuazione di un criterio oggettivo e certo che consenta, in concreto, una determinazione del tasso di riferimento. Tale parametro poteva essere riferito, per relationem, alla futura decisione di un terzo attraverso il rinvio alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. In tal caso, infatti, le condizioni sono indicate da un soggetto estraneo, non influenzabile dalle parti del contratto, sono fissate su scala nazionale con accordi interbancari, agevolmente riscontrabili dalla clientela attraverso le comunicazioni dell’A.B.I. e le variazioni vengono generalmente notiziate dalla stampa, anche non specializzata. E’ noto che, su tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato taluni aspetti della vicenda contrattale che vincola il cliente (in genere un correntista) all’istituto di credito nella fase patologica del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione. La Cassazione ha così evidenziato il profilo della necessaria pattuizione scritta degli interessi ultralegali (precisando, comunque, che la clausola relativa alla determinazione convenzionale degli interessi non rientra tra quelle che necessitano di ulteriore approvazione ex art. 1341 c.c.), la legittimità della determinazione per relationem del tasso effettivo, la non influenzabilità delle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” da parte del singolo istituto di credito, la conoscibilità e verificabilità effettiva delle variazioni dei tassi di interesse. Tutti i profili menzionati sono stati ritenuti sufficientemente garantiti dalla pattuizione di interessi generalmente prevista nei contratti di Conto corrente in uso (art. 7 di regola), che rinvia al cd. uso piazza. Va osservato che al contratto di Conto corrente in esame sia stato applicato usualmente applicato il tasso in uso su piazza e tale tasso praticato sia stato comunicato negli estratti conto regolarmente inviati al debitore. Da ciò si deduce che il tasso di interesse applicato nel rapporto bancario dedotto in giudizio non è quello legale, ma quello usualmente applicato in piazza e che tale convenzione è stata pattuita per iscritto. La clausola di determinazione dell’interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. “uso piazza” è nulla per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 cc. Siffatta clausola, invero, la quale (con riferimento al tasso di interessi) si limita a far riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore al tasso legale, in quanto, data l’esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi; in particolare, l’obbligo della forma scritta a pena di nullità per le pattuizioni di interessi ultralegali (art. 1284 cc), pur non richiedendo necessariamente l’indicazione in cifre del tasso di interesse convenuto e potendo essere adempiuto anche “per relationem”, impone tuttavia il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, tali da consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale (conf Cass) ‘- .In riferimento al concetto di determinabilità “per relationem” del tasso di interesse da applicare al contratto di conto corrente, la giurisprudenza di merito (che, in una certa misura ha ritenuto invalida la clausola di cui all’articolo 7 che determina gli interessi cd. uso piazza), recentemente si è pronunciata con estremo rigore, ritenendo non determinabile, e quindi nulla, la pattuizione di interessi riferiti a concetti meno fluttuanti, come nel caso di tasso che le banche applicano per la migliore clientela. In qualche decisione di merito si è ritenuto che anche la clausola di determinazione degli interessi ultralegali, riferita al cd. prime rate, costituisce un’ipotesi di quella cd. uso piazza e, come tale, va ritenuta nulla, con conseguente applicazione del tasso legale. Il Testo Unico modifica la precedente normativa, e in relazione alle conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo di indicazione per iscritto del tasso degli interessi, e per le altre condizioni praticate ed i maggiori oneri in caso di mora, stabilendo all’art. 117, comma 7, del T.U. la sostituzione automatica delle clausole che risultassero nulle, perché ad esempio contenenti un illegittimo rinvio agli usi o carenti nella loro determinazione per mancata, ad esempio, dell’indicazione del tasso di interesse, di altri prezzi o di altre condizioni. In questo caso l’integrazione o sostituzione automatica della clausola ai sensi delI’art. 1419 secondo comma c.c., non è operata con il riferimento al tasso legale degli interessi, come previsto dall’art. 1284 secondo comma c.c. nel caso di mancata determinazione di interesse convenzionale o dall’art. 1284 terzo comma c.c. nel caso di una mancata osservanza della forma scritta per la determinazione ultralegale degli interessi. La sovrapposizione di un nuovo tasso legale si rinviene nel disposto dell”att. 117 settimo comma lettera a) che rinvia al tasso nominale minimo e a quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali oppure di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. La legge ha privilegiato un criterio in linea con le leggi dì mercato individuando, per il settore dei contratti posti in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari con la clientela, un parametro relativamente oggettivo e concreto agganciato al valore dei titoli del debito pubblico, superando definitivamente il criterio del tasso legale che non potrebbe rispondere a nessuna logica di mercato e che, in concreto, nessun operatore economico del settore finanziario potrebbe ritenere congruo. La questione dell’incidenza della nuova disciplina bancaria sui contratti in corso va affrontata, come detto, ponendo l’accento sui due aspetti che caratterizzano il contratto di conto corrente bancario: quello della durata e quello dell’esigibilità e disponibilità immediata delle poste attive. Ne viene che i contratti — come quello in esame- conclusi prima dell’entrata in vigore della legge numero 154 del 1992, sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Pertanto prima di tale momento, le clausole contrattuali (ad esempio, quella relativa alla determinazione degli interessi uso piazza), potranno essere ritenute valide o meno sulla base della tesi giurisprudenziale che si ritiene di accogliere e non sulla base della nuova disciplina legislativa. Pertanto se la condizione risulta nulla (art. 1419 c.c.) trova applicazione il disposto dell’articolo 1284 c.c. (interessi al tasso di legge) con decorrenza dall’inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore al nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge numero 145 prima e dal T.U. del 1993, - - dopo. In particolare, sebbene l’art. 117 faccia riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell’anno precedente all’entrata in vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso praticato al momento della stipulazione di un contratto (magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9.7.1992.
II) la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. L’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (vedi da ultimo SSUU 4-1 1-2004 n.21095) sul punto è nel senso di ritenere nulla siffatta clausola perché fondata su un uso negoziale e non su un uso normativo; come tale non dà luogo al fenomeno dell’inserzione automatica nel contratto e non è suscettibile di derogare alle revisioni di cui all’art. 1283 c.c. Osserva la Corte che “dell’ insuperabile valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell’intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato d. lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all’‘entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25.” Quella norma di sanatoria, tuttavia, è stata come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza della Corte Costituzionale n° 425 del 9.10.2000. L’eliminazione ex tunc della disposizione (cd legge salva banche) ha consentito alle clausole di capitalizzazione trimestrale di essere nuovamente disciplinate dalle norme anteriormente in vigore, in ossequio ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo. Alla stregua ditali disposizioni va escluso che possa ritenersi vigente nel nostro ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a procedere alla capitalizzazione trimestrale, giacché gli usi bancari difettano, in ogni caso, del presupposto psicologico della spontanea adesione da parte di entrambi i contraenti, che caratterizza l’uso normativo. E’ stato rilevato come un uso normativo, anteriore all’entrata in vigore del Codice Civile, il cui contenuto autorizzi la pattuizione preventiva della capitalizzazione trimestrale, non esiste in concreto; inoltre, dopo l’entrata in vigore del Codice Civile, non potrebbero mai formarsi validamente altri usi normativi rispetto a quelli già esistenti prima del 1942, in quanto gli stessi dovrebbero necessariamente considerarsi contra legem (art 1283 c.c.). Si tratterebbe, al più, di un uso negoziale contrario alla legge ricorrendo al più l’elemento della “ripetizione uniforme e costante di un dato comportamento” ma non quello della “generale opinione di osservare una norma giuridica, c.d. opinio juris ac necessitatis” in quanto il contraente debole è vincolato alla sottoscrizione di contratti predisposti dall’istituto di credito e contenenti una serie di clausole più o meno vessatorie predisposte da un’associazione di categoria finalizzata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.).Conseguenza di ciò è che il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari che non contrastino con l’art. 1283 c.c., non può trovare applicazione per la nullità ex art. 1419 c.c. (nullità della clausola, ma non dell’intero contratto) con la conseguente determinazione degli interessi nella misura legale. Ulteriore conseguenza della nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione si producono anche nella fase contrattuale che segue la cessazione del rapporto, ad esempio, dopo la revoca operata da una delle parti, e sino alla data di estinzione del debito. La questione, come è evidente, superato il profilo della nullità delle clausole, si sposta su quello, non meno spinoso, dell’integrazione del contratto ex art. 1419c.c.. L’esclusione dell’uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, che in quanto impone una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile dell’art. 1283 c.c. Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione ditale clausola si pone il problema della concreta rideterminazione in corso di causa del rapporto bancario sulla base delle norme ritenute inderogabili. In pratica, nel momento in cui si afferma che la previsione di una capitalizzazione degli interessi non può essere anteriore alla scadenza degli stessi interessi, si pone il problema di verificare che la capitalizzazione, comunque inserita in tutti i contratti bancari, sia inoperante in quanto tale ( perché prevede un termine di tre mesi, inferiore a quello di sei mesi indicato dall’art. 1283 c.c. ) determinando in sede di ricostituzione del rapporto in favore della banca il mero computo degli interessi semplici o possa consentire un diverso meccanismo di capitalizzazione semestrale o annuale. Deve concludersi, pertanto, che mentre la capitalizzazione trimestrale non è un uso normativo secondo la nozione da ultimo scolpita dalle Sezioni Unite, l’uso della capitalizzazione annuale ha tutti i presupposti per ritenersi legittimo ai sensi deIl’art. 1283 c.c., anche alla luce della simmetria nel conteggio degli interessi in favore del cliente, con un parallelismo fra capitalizzazione attiva e passiva.
III) la contestazione relativa all’obbligo di pagare altre voci a maturazione periodica (commissioni di conto, spese, commissione di massimo scoperto, “valuta”). La produzione in giudizio del contratto di conto corrente porta a ritenere anche tale clausola affetta da nullità per non essere stata espressamente prevista nel contratto per iscritto. Tanto ha comportato un ulteriore aggravio di interessi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l’utilizzo del conto corrente. Ulteriore aspetto è poi legato all’indeterminatezza dei criteri per l’applicazione ditali voci di spesa periodica, che si risolve in un ulteriore profilo di invalidità della pattuizione per indeterminatezza dell’oggetto.
IV) TAEG effettivo ed interessi usurari. La questione non può trovare ingresso in questa sede, atteso che per verificare la eventuale illiceità del tasso d’interesse di mora effettivamente applicato al rapporto in contestazione deve aversi riguardo a rapporti in essere in epoca successiva al D.M. 3 1.3.1997 e successive integrazioni, atteso che solo tali disposizioni hanno fissato il limite del cd. “tasso soglia” : Nel caso in esame il rapporto di fatto si è concluso già il.3-4-1997 ( anche se la estinzione dell’intero debito è av-venuta il 12-9-1997), sicché la prefata normativa non può essere applicata al rapporto che ne occupa. In conclusione, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono- sulla base delle valutazioni effettuate dal C.T.U., tenuto conto della nullità della clausola dei cd.”usi di piazza” degli interessi, che sono stati correttamente ricalcolati al tasso legale fino all’entrata in vigore della legge n.154/92 e successivamente in base a criteri stabiliti dall’art. 5 della citata legge e poi dall!art. 117 D.Lgs n. 385/93, conteggiando nella ricostruzione del rapporto la capitalizzazione annuale degli interessi e conteggiando con capitalizzazione semplice le altre voci di spese periodiche ( c.m.s. e spese) si perviene ad un credito in favore dell’attore nei confronti della banca convenuta che alla data del 12-9-1997 di estinzione del cc ammonta ad € 34.018,69 . Tali conclusioni il Tribunale ritiene di condividere. Infondata è infine l’eccezione sollevata dalla banca di soluti retentio, posto che dottrina e giurisprudenza concordano nell’escludere che nel caso di addebito di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto a norma deli’art 1284 c.c. sul conto corrente bancario si possa ipotizzare l’adempimento da parte del cliente di un’obbligazione naturale: manca invero nell’ipotesi in esame la volontà di pagamento, la spontaneità nonché la convinzione di adempiere un dovere morale o sociale, richiesti dall’art. 2034 cc. Entro tali limiti la domanda può essere accolta. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni sofferti dall’attore per effetto della condotta tenuta dalla banca, la stessa non può essere accolta, siccome del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, sia per ciò che attiene ai presupposti della responsabilità della banca, sia per quanto attiene al quatum preteso dall ‘attore. Ed invero, alla stregua del quadro probatorio acquisito al processo, composto da dati di natura esclusivamente documentale, atteso che alcuna altra prova è stata richiesta dalle parti, la domanda risulta sfornita del benché minimo elemento probatorio atto a dimostrarne la fondatezza, almeno in ordine alla esistenza di un danno risarcibile derivante come conseguenza diretta ed immediata dalla condotta illegittima tenuta dalla banca, sicché la stessa va conseguentemente respinta. La parziale soccombenza impone una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con citazione del 22 maggio 2001 da Esposito Pasquale e della Bona Maria Elena, nei confronti di Banca intesa Spa, in persona del legale rappresentante, così provvede:
1)
accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto stipulato dall'attrice il 14 marzo 1983 con riferimento alla determinazione degli interessi, alla capitalizzazione ed alle varie voci a maturazione periodica, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna quindi la Banca Intesa Spa al pagamento in favore degli attori della somma di euro 34.018,69 maggiorata dagli interessi legali dal 22 maggio 2001 (data della domanda) al soddisfo;
3) rigetta nel resto tutte le altre domande formulate dagli attori;
4) compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio, ivi inclus e le spese di CTU, nella misura già liquidate che sono, pertanto, definitivamente poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50%.
Dott Consiglia INVITTO
Lecce, 7 marzo 2006
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006




XIV

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Prima Civile
Sentenza 18 gennaio 2006, n. 870
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere
Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere

Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza n. 870/06
sul ricorso proposto da:
IMI SANPAOLO SPA, già BANCO di NAPOLI SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via quattro fontane n. 10, presso l'avv. Lucio GHIA che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Antonio GUGLIELMO, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

CASCIARO Luigi e DE LORENZI Teresa,

INTIMATI

e sul secondo ricorso n. 12986/01 proposto da:
CASCIARO Luigi e DE LORENZI Teresa, domiciliati in Roma, via dei villini n. 4, presso l'Avv. Arturo ANTONUCCI che li rappresenta e difende unitamente agli avv. Roberto VASSALLE ed Antonio TANZA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

CONTRORICORRENTI e RICORRENTI INCIDENTALI

CONTRO

IMI SANPAOLO SPA, già BANCO di NAPOLI SPA

INTIMATA

avverso la sentenza n. 84 del 2001 della Corte d'Appello di Lecce, depositata il 6 febbraio 2001;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2005 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GHIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato ANTONUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.3.1996 L. C. e T. D. L. proponevano opposizione avanti al Tribunale Lecce avverso il decreto ingiuntivo del 15.2.1996 con cui il Presidente del Tribunale, su ricorso del Banco di Napoli s.p.a., aveva loro ingiunto, rispettivamente quale debitore e fideiussore, il pagamento della somma di £ 333.657.830 per saldo debitore sul conto corrente n.27/147 con gli interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 19,75% nonché di £ 88.537.509 per saldo debitore sul conto corrente n.67/1 (già conto corrente n.8/10) con gli interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 12%.
Deducevano: a) la nullità della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale mediante riferimento alla misura degli interessi usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza; b) la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti passivi; c) la indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto in quanto non dovute; d) la erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni per le valute.
Spiegavano infine domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte oltre il dovuto.
Si costituiva il Banco di Napoli, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza del 17.9.1998 il Tribunale di Lecce, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta dagli opponenti in relazione al dedotto abusivo riempimento di alcuni fogli da loro firmati in bianco, rigettava l'opposizione.
Proponevano impugnazione il C. e la D. L. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva l'Istituto di credito chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d'Appello con sentenza non definitiva del 27.6.2000-6.2.2001 dichiarava la nullità, limitatamente al primo periodo (27.10.1975-13.11.1984) ed in relazione al conto corrente n.27/147, della clausola di determinazione del tasso di interesse in misura superiore a quello legale; la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale; dovuta la commissione di massimo scoperto nella misura e per i periodi espressamente previsti per i due conti correnti; poneva infine la decorrenza della valuta dalle date in cui la banca rispettivamente aveva perso od acquistato la disponibilità del denaro e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di una consulenza contabile.
Disattendeva in primo luogo la Corte d'Appello l'eccezione del Banco di Napoli relativa alla pretesa novità delle censure riguardanti la legittimità della misura del tasso d'interesse applicato, il criterio della capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto, assumendo che trattavasi di riproposizione, sia pure con maggiore specificazione ed articolazione, di profili già contenuti nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e collocandosi oltre tutto le censure relative alle clausole negoziali concernenti gli interessi da applicarsi secondo i tassi usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito nonché le doglianze in ordine all'anatocismo nella forma della capitalizzazione trimestrale nell'area delle nullità rilevabili d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 1421 C.C., con conseguente esclusione quindi di ogni ragione di inammissibilità.
Nel merito riteneva in primo luogo nulla, relativamente al conto n.27/147, la clausola contrattuale che fa riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza in quanto non poteva considerarsi integrato in tal modo, in mancanza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale, il requisito della forma scritta richiesto "ad substantiam", non traducendosi un tale richiamo nella previsione di criteri certi e prestabiliti, con la conseguenza che gli interessi dovevano essere computati nella misura legale a decorrere dalla prima utilizzazione (1975) e fino al momento in cui poteva ritenersi concordata nella forma scritta la misura di un tasso ultralegale che riteneva fosse intervenuto, con riferimento a percentuali diverse nel tempo, dal 14.11.1984 fino al trimestre precedente a quello indicato dal D.M. 29.12.1998 di attuazione alla Legge 108/96. Per quanto riguarda invece il conto n.8/10, osservava che fra le parti risultava stipulato un tasso di interesse del 12% per utilizzi nel fido e del 15% per utilizzi in eccedenza.
Anche per quanto riguarda la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi basata sull'esistenza di un uso normativo, ne rilevava la nullità in quanto posta senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 1283 C.C., richiamando i principi elaborati da questa Corte (Cass. 12507/99) che ha escluso l'esistenza di un uso normativo in presenza degli schemi contrattuali predisposti dalle banche, riconducibili solo nell'ambito degli usi negoziali.
Quanto poi alla commissione di massimo scoperto, da ritenersi dovuta solo se espressamente convenuta e nella misura pattuita, osservava, relativamente al conto n.27/147, che, risultando contenuta solo in alcune raccomandate, essa deve essere riconosciuta nella misura e per i periodi in esse indicati mentre, limitatamente al conto n.8/10, che la clausola era contenuta nel contratto di apertura di credito.
Relativamente al calcolo degli interessi, osservava che dovevasi tener conto delle date in cui l'istituto di credito rispettivamente aveva perso od acquistato la disponibilità del denaro.
Precisava infine che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile e non già anche sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti dai quali derivano le partite inserite nel conto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Banco dì Napoli s.p.a., deducendo sei motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorso L. C. e T. D. L. che proponqono anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo illustrato anch'esso con memoria.
All'udienza del 26.11.2003 il difensore del Banco di Napoli chiedeva rinvio essendosi tale istituto fuso per incorporazione nel San Paolo IMI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Del pari pregiudizialmente deve prendersi atto dell'intervenuta fusione per incorporazione del Banco di Napoli s.p.a, nel San Paolo IMI s.p.a, con atto pubblico del 18.12.2002, con la conseguenza che il giudizio debba intendersi proseguito con quest'ultimo istituto bancario ai sensi dell'art. 110 C.P.C, per successione universale.
Con il primo motivo il ricorrente istituto dì credito denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello non abbia considerato che, mentre con l'opposizione al decreto ingiuntivo le controparti avevano contestato il diritto della banca a procedere alle operazioni annotate in base al rapporto di conto corrente e concluso genericamente per la dichiarazione dì invalidità parziale del rapporto di credito, in corso di lite invece e nuovamente in sede di impugnazione avevano dedotto, in palese violazione del divieto di proposizione di domande ed eccezioni nuove, profili nuovi di invalidità delle clausole contrattuali riguardanti la pattuizione dì interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la decorrenza delle valute.
La censura è infondata.
A fronte di un'analoga censura di inammissibilità proposta in appello dalla stessa parte con la comparsa di risposta, la Corte di merito ha rilevato come le richieste della banca fossero state contestate dal C. e dalla D. L. sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in cui avevano dedotto l'illegittimità della misura del tasso di interesse applicato, del criterio della capitalizzazione trimestrale, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della decorrenza delle valute, vale a dire gli stessi profili di illegittimità che hanno poi formato oggetto del giudizio di gravame. E l'affermazione deve ritenersi certamente corretta, risultando chiaramente l'avvenuta contestazione da detto atto di opposizione, la cui lettura è certamente consentita a questa Corte in presenza del dedotto vizio di ordine processuale.
Similmente corretto è l'ulteriore rilievo, secondo cui le questioni riguardanti la validità della clausola negoziale relativa agli interessi determinati in base ai tassi usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito nonché quelle sulla validità della clausola che preveda l'anatocismo nella forma della capitalizzazione trimestrale si collocano nell'area delle nullità rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 C.C.. Qualora comportino, come si vedrà, una violazione di legge, tali clausole determinano infatti una nullità, la cui rilevabilità d'ufficio ben si concilia nel caso in esame anche con il principio della domanda, non potendosi in ogni caso dubitare che la difesa degli opponenti si sia svolta nell'ambito della patologia del negozio.
Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo di omessa motivazione, deduce che la Corte d'Appello non ha considerato un elemento decisivo costituito dalla lettera-riconoscimento del 26.10.1995, scritta di pugno dal C., con cui questi asseriva di aver avanzato richiesta di mutuo fondiario per l'importo di £ 420.000.000 che corrisponde all'incirca alla somma per cui è stato pronunciato il decreto ingiuntivo, lettera che avrebbe dovuto dimostrare l'esatta entità del credito fatto valere. Deduce altresì che la Corte di merito non ha tenuto conto del valore probatorio che deve essere riconosciuto alle scritture contabili di un istituto di credito non solo per la concessione del decreto ingiuntivo ma anche in sede di opposizione fino a prova contraria.
Anche tale motivo di ricorso, articolato su due distinte censure, è infondato.
Quanto alla prima, si osserva che la mancata valutazione della lettera, che conterrebbe ad avviso della banca un riconoscimento di debito e si tradurrebbe così in un vizio di motivazione, coglie un aspetto privo del requisito della decisività.
Il riconoscimento del debito non costituisce infatti un'autonoma fonte di obbligazione ma si risolve semplicemente sul piano probatorio in una inversione dell'onere della prova che non incide sull'eventuale nullità delle clausole contrattuali di cui si discute che riguardano, oltre tutto, rapporti di conto corrente ben distinti da quello cui farebbe riferimento la lettera, relativa ad una richiesta di mutuo fondiario.
La controversia in esame, che ha ad oggetto richieste di pagamento di crediti maturati nell'ambito di due conti correnti bancari, non pone del resto questioni in ordine alla prova ma solo di validità delle clausole da cui si assume detti crediti siano stati originati.
Quanto poi al secondo profilo relativo alla rilevanza delle scritture contabili non contestate, correttamente la Corte d'Appello ha richiamato il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui una tale omissione da parte del correntista rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite (per tutte Cass. 12507/99; 18626/03).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346-1825 C.C. nonché insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d'Appello abbia rilevato la nullità della clausola che rinvia agli usi di piazza per la determinazione degli interessi, senza considerare che è sufficiente, ai fini della sua validità, il richiamo dei criteri che consentano, sia pure per relationem, la quantificazione del tasso di interesse attraverso l'applicazione di quelli medi pubblicati in documenti ufficiali (bollettino della Banca d'Italia e Gazzetta Ufficiale), fissati in maniera obiettiva, non influenzabili dal singolo istituto bancario e portati a conoscenza dei clienti nei locali aperti al pubblico della banca. Deduce altresì che l'invalidità della clausola non poteva in ogni caso applicarsi ai rapporti, come quello in esame, sorti precedentemente all'entrata in vigore della Legge 154/92 che tale invalidità prevede, non potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva. Eccepisce in ogni caso la prescrizione decennale.
La censura è infondata.
La Corte d'Appello, nel rigettare la tesi riproposta in questa sede con il presente motivo di ricorso sulla validità della clausola che rinvia agli usi di piazza per la determinazione degli interessi in misura superiore a quelli legali, limitatamente al c/c 27/147 ed al periodo 27.10.1975-13.11.1984, si è uniformata ai principi elaborati da questa Corte nell'ultimo decennio ed ormai consolidati in giurisprudenza.
Al riguardo infatti si è affermato che, pur non potendosi escludere in linea di principio la validità della determinazione convenzionale del saggio degli interessi in misura ultralegale espressa "per relationem", è necessario a tal fine che le parti facciano riferimento in forma scritta a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Da tale prima enunciazione, che può considerarsi la premessa maggiore cui uniformarsi nella interpretazione sul punto dei contratti bancari, è derivato l'ulteriore principio secondo cui, nell'ambito di tali contratti e nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla Legge sulla trasparenza bancaria del 17.2.1992 n.154, trasfusa poi nel T.U. 1.9.1993 n.385, il mero rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, non può considerarsi sufficiente, mancando della necessaria univocità, qualora non sussistano fonti vincolanti che disciplinino il saggio in ambito nazionale ma si faccia riferimento a parametri locali mutevoli e non riscontrabili in termini chiari e vincolanti (Cass. 4094/05; 4490/02; 9465/00).
In applicazione di tale principio la Corte d'Appello ha escluso la validità della clausola in esame dopo aver accertato l'inesistenza di parametri vincolanti su scala nazionale che peraltro, val la pena di aggiungere nonostante la questione non sìa stata dedotta, se si traducessero in accordi di cartello sarebbero ugualmente nulli ai sensi dell'art. 2 della Legge 2.10.1990 n.287, diversamente da quanto affermato dalla stessa Corte d'Appello (Cass. 4490/02; 4094/05).
Né tali conclusioni possono trovare smentita nel richiamo operato in ricorso ai tassi medi pubblicati dalla Banca d'Italia in quanto proprio l'indicazione di un tasso medio, peraltro non vincolante per le singole banche, presuppone la presenza di tassi diversi fra le varie banche. Ovviamente del tutto irrilevante è la circostanza che i correntisti nel caso in esame fossero stati informati al variare dei tassi, non essendone in discussione la conoscenza ma la loro determinabilità, lasciata anche in tal caso alla unilaterale decisione della banca, la cui successiva comunicazione non può certamente sostituire la preventiva e consapevole manifestazione di volontà richiesta in base all'art. 1284 C.C..
Non sussistendo pertanto il requisito necessario e cioè la presenza di un criterio preventivo e concordato per la determinazione del tasso d'interesse in misura superiore a quella legale, correttamente la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della relativa clausola relativa al c/c 27/147 per il periodo in cui ha avuto applicazione (27.10.1975-13.11.1984).
Quanto infine alla dedotta prescrizione decennale, deve rilevarsi l'inammissibilità della relativa eccezione in quanto, al di là di ogni considerazione sulla sua fondatezza (Cass. 2262/84), è stata dedotta per la prima volta in questa sede.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 C.C. in relazione agli artt. 1823, 1825, 1831 C.C. ed all'art. 8 della Legge 154/92. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 C.C., sull'erroneo rilievo che gli usi bancari al riguardo abbiano natura negoziale e non già normativa, senza peraltro tener conto che tale norma non si applica al contratto di conto corrente bancario, trovando invece in esso applicazione la specifica disciplina prevista dagli artt. 1823, 1825 e soprattutto dall'art. 1831 C.C. per la quale non rileva, in quanto trattasi di dizione legislativa imperfetta e lacunosa, che l'art. 1857, relativo ai contratti di conto corrente bancario, non richiami dette norme e senza considerare che l'art. 1283 C.C., riguardando gli interessi corrispettivi dovuti per crediti liquidi ed esigibili (art. 1282 C.C.) e quelli moratori, non è estensibile agli interessi compensativi, quali sono quelli operanti nel conto corrente bancario, in ordine al quale deve ritenersi vigente l'uso normativo della inapplicabilità dell'art. 1283 C.C. e della conseguente produzione degli interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dall'esistenza delle condizioni previste da detta norma.
La censura è infondata.
Anche in ordine al problema della validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata, dopo l'inversione di tendenza avvenuta nel 1999 con le sentenze nn.2374, 3096 e 3845, nel senso della sua nullità per violazione dell'art. 1283 C.C. in quanto basata su un uso negoziale e non normativo, come deve intendersi invece l'uso in deroga che legittimerebbe in base a tale norma la sua validità.
Sul punto sono peraltro intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (21095/04) in ragione dell'importanza della questione le quali, stigmatizzando la mancanza dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris, hanno confermato il richiamato orientamento e ribadito tra l'altro l'efficacia retroattiva di una tale diversa interpretazione, confermata dal successivo intento del legislatore di assicurare con l'art. 25 comma 3 D.Lgs. n.342/99 validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del Cicr di cui al comma 2 dello art. 25, intento che è rimasto frustrato dall'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega (C.Cost. 425/00) di detto comma 3.
Né maggior pregio può riconoscersi all'ulteriore profilo prospettato in ricorso laddove si sostiene che la pattuizione anatocistica degli interessi operanti nel conto corrente bancario trova la sua disciplina, non già nell'art. 1283 C.C., ma negli artt. 1823, 1825 e 1831 C.C. riguardanti l'ordinario contratto di conto corrente ed in particolare in tale ultima norma la quale, prevedendo la chiusura del conto con la liquidazione del saldo alle scadenze previste dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, al termine di ogni semestre, consentirebbe la pattuizione di una clausola anatocistica in deroga al principio generale di cui all'art. 1283 C.C. che richiede invece la posteriorità della pattuizione rispetto al tempo della maturazione degli interessi.
A tale ricostruzione si oppone però in primo luogo il rilievo che l'art. 1857 C.C., relativo alle operazioni bancarie in conto corrente come quelle in esame, nel richiamare alcune disposizioni che regolano il conto corrente ordinario (artt. 1826, 1829 e 1832 C.C.), non indica anche l'art. 1831 C.C. che pertanto deve ritenersi inapplicabile, non condividendosi la tesi sostenuta anche in ricorso, secondo cui una tale omissione sia frutto di "una difettosa dizione normativa", né l'ulteriore tesi di una sua applicazione analogica.
Esclusa infatti la possibilità del ricorso all'analogia in presenza di una norma che disciplina espressamente l'istituto dell'anatocismo si osserva che questa Corte recentemente ha affrontato anche tale problema, disattendendo la tesi dell'applicazione dell'art. 1831 C.C. al contratto di conto corrente bancario, attesa la sua diversità per struttura e funzione con il contratto di conto corrente ordinario (Cass. 6187/05) .
Si è sottolineato infatti che la funzione del secondo consiste nella reciproca concessione del credito o, comunque, nella liquidazione per compensazione delle reciproche rimesse, mentre quella del primo (c/c bancario) nella prestazione da parte della banca di un servizio di cassa e di gestione del denaro riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza; inoltre che i crediti annotati sul conto corrente ordinario sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto mentre nel conto corrente bancario il credito risultante dal conto è sempre disponibile; ancora nel conto corrente ordinario la compensazione ha luogo solo al momento della chiusura del conto conservando fino a quel momento i contrapposti crediti e debiti la loro individualità mentre nel conto bancario la compensazione fra versamenti e prelievi è immediata ed anzi si esclude che tali operazioni possano integrare una fattispecie compensativa; infine nel conto corrente bancario manca la reciprocità delle rimesse, presente invece nel conto corrente ordinario, oltre che un'attività gestoria che la banca svolge sulla base degli ordini ricevuti dal cliente.
Per quanto riguarda poi l'ulteriore profilo in ordine alla dedotta inapplicabilità dell'art. 1823 C.C. prospettato sul rilievo che tale norma riguarderebbe solo gli interessi corrispettivi e moratori e non già quelli compensativi in cui si identificherebbero quelli di conto corrente, si osserva che - a parte l'uso indiscriminato che a volte viene fatto dei due termini (corrispettivi e compensativi) nonché il fatto che solo l'art. 14 99 C.C. (relativo alle obbligazioni del compratore nel contratto di vendita) fa esplicito riferimento all'"interesse compensativo" - non può in ogni caso negarsi la natura corrispettiva degli interessi di conto corrente, rientrando certamente nell'ambito di applicazione del principio in base al quale la utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale e cioè corrispettiva al godimento ricevuto.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1287, 2946 e segg. e 2034 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che l'art. 1832 comma 2 C.C., richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dall'art. 1857 C.C., preclude la possibilità di impugnazione dell'estratto conto per errori di scritturazione o di calcolo, decorsi sei mesi dalla ricezione del conto medesimo e che in tale ambito rientrano tutte le somme contabilizzate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, comportando il legittimo convincimento della banca che in perfetta buona fede ha ritenuto che l'approvazione tacita del conto copre l'omissione di eventuali voci che il cliente pretende al suo attivo. Sostiene altresì che la prescrizione non decorre dalla data di conclusione del rapporto ma dal giorno stesso della sua costituzione, potendosi sin da tale momento richiedere la restituzione di presunte somme indebite, con la conseguente impossibilità di mettere in discussione operazioni risalenti ormai a circa trenta anni.
Il motivo di ricorso in esame ripropone due distinte censure già dedotte con i precedenti motivi e ritenute infondate.
Quanto alla prima, riguardante la pretesa preclusione in ordine alla possibilità di impugnazione dell'estratto di conto corrente anche in relazione agli importi contabilizzati trimestralmente a titolo di interessi, si è già rilevato, con riferimento al secondo motivo, come la mancata tempestiva contestazione da parte del correntista nel termine di sei mesi dal ricevimento del conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non anche sotto il diverso aspetto della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino ( Cass. 12507/99; 18626/03).
Similmente per quanto riguarda la prescrizione, non può che ribadirsi quanto già esposto in relazione al terzo motivo e cioè la novità della questione in quanto dedotta per la prima volta in questa sede, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla validità della giurisprudenza che ha affermato il principio della decorrenza della prescrizione dalla chiusura definitiva del rapporto (Cass. 2262/84).
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d'Appello, nel ritenere compresa la domanda volta a contestare la commissione di massimo scoperto in quella con cui è stata dedotta l'illegittimità del calcolo degli interessi, ha violato l'art. 112 C.P.C.. Deduce inoltre che in ogni caso la commissione costituisce il frutto di un uso bancario universalmente accettato. Quanto agli interessi osserva che devesi far riferimento al giorno dell'incasso solo per i versamenti in denaro, di assegni circolari della stessa banca o di assegni bancari della stessa succursale mentre al giorno della emissione per i titoli tratti sul conto. Eccepisce poi la prescrizione e la decadenza per i periodi indicati dalla sentenza impugnata ai fini della ricostruzione dei conti.
Anche il motivo di ricorso in esame ripropone, sia pure in parte, censure già dedotte in precedenza e ritenute infondate, con la conseguenza che è sufficiente un mero richiamo alle considerazioni svolte in relazione al primo motivo per quanto riguarda il preteso vizio di ultrapetizione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sulla questione relativa alla commissione di massimo scoperto nonché a quanto già precisato nel terzo e nel quinto motivo in ordine alla prescrizione ed alla decadenza.
Relativamente alla richiesta di riconoscimento della commissione dì massimo scoperto (costituente la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma), correttamente la Corte d'Appello l'ha accolta in ragione del periodo per il quale è risultata pattuita. Né è consentito in questa sede il generico richiamo agli usi operato in ricorso in cui si deduce la presenza di un "consolidato uso bancario..." in quanto, se si sìa inteso far riferimento ad un uso normativo, non è consentito un suo richiamo in mancanza di un'espressa previsione legislativa che ad esso faccia ricorso per la sua integrazione, mentre se si sia voluto richiamare un uso negoziale deve convenirsi che, non facendone alcuna menzione l'impugnata sentenza e non risultando censurato al riguardo un vizio di omessa pronuncia, la questione è preclusa in quanto prospettata per la prima volta in questa sede.
Per quanto riguarda infine la decorrenza degli interessi, da correlarsi secondo il ricorrente al tipo di operazione (versamento o prelevamento) ed ai mezzi utilizzati (contanti, assegni bancari, assegni circolari ecc.), il richiamo della Corte d'Appello al saldo disponibile sintetizza sostanzialmente tali situazioni, verificandosi la disponibilità in momenti diversi in relazione a tali distinte ipotesi, momenti che solo una consulenza tecnica potrà accertare sulla base dei documenti esistenti agli atti, fra cui gli estratti-conto che, in mancanza di più precise indicazioni risultanti dalla lettura dei singoli assegni, assumono valore probatorio presuntivo.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale L. C. e T. D. L. denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1418 comma 2 C.C.. Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto valida la pattuizione degli interessi e degli ulteriori oneri a carico del correntista prevista nel contratto di conto corrente n.8/10 nonostante contenga il riferimento all'uso di piazza per la determinazione del tasso dì interesse e malgrado riservi alla banca "la facoltà dì modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti", non considerando quindi la nullità, oltre che del riferimento all'uso di piazza, anche di detta clausola in quanto non indica le circostanze in base alle quali la modificazione può essere effettuata né i parametri cui agganciare l'entità delle variazioni, affidate in tal modo all'arbitrio di una sola parte del rapporto.
La censura è palesemente infondata.
La Corte d'Appello, dopo aver dichiarato la nullità della clausola che fa riferimento agli usi di piazza per quanto riguarda gli interessi ultralegali (come si è osservato in particolare in relazione al terzo motivo), ha individuato l'esistenza di appositi atti in cui il tasso fu successivamente convenuto fra le parti in misura percentuale diversa in vari perìodi per il c/c n.27/147 e per tutto il periodo per il c/c n.8/10.
La diversa tesi esposta dai ricorrenti. incidentali, che sostengono la presenza, per tutta, la durata del rapporto e per entrambi i conti correnti, di clausole che. rinviano agli usi di piazza, urta contro tale accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione che però non sono stati nemmeno prospettati.
Anche tale ricorso va pertanto rigettato.
In considerazione dell'ormai consolidato orientamento dei principi richiamati in relazione al ricorso principale nonché della rilevanza di gran lunga minore assunta dal ricorso incidentale nell'economia del procedimento, si ritiene di porre le spese, che si liquidano come, in dispositivo, a carico del San Paolo IMI s.p.a.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il San Paolo IMI s.p.a. al pagamento dell'onorario che liquida in euro 4.000,00 oltre alle spese in euro 100,00 ed alle spese generali ed accessori come per legge.
Roma, 24.10.2005.
Il Consigliere est. Il Presidente.
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2006.


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