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App. Roma Dell'Erba / Mesagne

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2012

REPUBBLICA ITALIANA RG6837/09
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE II

In persona dei signori magistrati:
Dott. SILVIO SORACE Presidente
Dott. PAOLO COSTA Consigliere
Dott.ssa ROSA MARIA DELL'ERBA Consigliere relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 5570 dell'8 novembre 2012

nella causa civile di appello iscritta al n° 6837 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 10/2/2012 con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente

TRA

P.C.C. C. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Tanza e Dino Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio De Cesare in Roma Viale Mazzini n° 119 giusta delega a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

INTESA SAN PAOLO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in Via L. Bissolati n° 76 giusta procura a margine della comparsa di risposta

APPELLATA


OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n° 1553 del 1/10/2009
CONCLUSIONI: Appellante: "… In via principale: 1) riformare la statuizione dell'appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione, dichiara la nullità della c.t.u. per aver utilizzato documentazione non presente nel fascicolo, avendo al contrario parte attrice depositato nei termini di legge la documentazione necessaria che, solo per errore, è stata inserita in altra causa gemella pendente dinanzi lo stesso giudice ed alle medesime udienze;
2) riformare la statuizione dell'appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione, avendo dichiarato la nullità della c.t.u., non si pronuncia nel merito e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, alla luce dei risultati della c.t.u. depositati in atti e precisamente:
"1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1418 co 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito in conto corrente impugnati, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c, per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2397, 1418 co 2 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito in conto corrente impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri, applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 co 2 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali, applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazioni di non convenute commissioni di massimo scoperto, di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni alla data della rispettiva valuta;
6) determinare il tasso effettivo globale dell'indicato rapporto bancario;
7) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla 7 marzo 1996 n° 108, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, sensi degli artt. 1339, 1419 co. 2 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme legittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore dell'istante, prudentemente quantificate in € 345.693,56, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa;
9) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistari";
3) condannare, in ogni caso, riformando la statuizione dell'appellata sentenza, l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano all'uopo anticipatari".
Appellata : " ... Dichiarare nullo, inammissibile o, comunque, rigettare l'appello proposto dalla PCC C. Srl; in ogni caso, rigettare tutte le domande attrici, incluse quelle restitutorie, in quanto infondate, sia in fatto, che in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. Per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado non dovesse ricevere integrale conferma, si chiede che venga disposta la rinnovazione o integrazione della c.t.u. per le ragioni indicate nel paragrafo 3g) della presente comparsa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

( )
Deve infine escludersi l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2034 c.c., pure invocato dalla banca, che ha sostenuto l'irripetibilità della prestazione delle somme in contestazione, pagate dalla correntista sulla scorta di clausole nulle. Mancano infatti i presupposti della spontaneità della dazione e del convincimento di eseguire doveri morali o sociali.

Va quindi dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 7 comma 3 dei due contratti di conto corrente in atti, pur stipulati in data anteriore alla legge n°154 del 1992 e del TULB n°385 del 1993.
Si può ritenere infatti che il rapporto si sia svolto secondo le norme di cui ai moduli contrattuali in bianco, prodotti da P. C. e non contestati dalla Banca.
Secondo l'orientamento oggi prevalente, la convenzione relativa agli interessi (nel regime anteriore alla legge n°154/1992) deve ritenersi correttamente stipulata ex art. 1284 c.c., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri, anche estrinseci rispetto al documento negoziale, univoci ed oggettivamente indicati, essendo nulla la clausola delle condizioni generali di contratto, contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", ove non coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari che garantiscano, sin dall'atto della costituzione del rapporto, la totale assenza di discrezionalità nell'apprensione ed utilizzo del dato, vale a dire la misura del saggio (Cass. civ. n°6247/98, n°5675/01, n°1287/02, n°13823/02). Poiché la banca non ha provato detti accordi interbancari, peraltro ritenuti nulli in applicazione dell'articolo 2 della legge n° 287/90, che vieta intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (Cass.civ. 4490/02), la clausola in questione è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
In ogni caso la clausola, contenuta in due contratti stipulati nel 1986 e nel 1989 (circostanza non contestata), è divenuta improduttiva di ulteriori effetti a partire da 9/7/92, data di entrata in vigore della legge n° 154/92, implicante espressamente la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, in quanto tale disciplina innovativa, se non incide sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, per i principi regolati successione delle leggi nel tempo, impedisce che esse possano continuare a produrre ulteriori effetti per l'avvenire nei rapporti ancora in corso (Cass. SU n° 21095/04, Cass. civ. n°13739/03 Cass. civ.n° 12222/03).
Per gli interessi, che la banca ha determinato in misura ultralegale nel corso del rapporto, come risulta dagli estratti conto in atti, va quindi applicato, quale tasso sostitutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1419 co 2 e 1339 cc, il tasso legale per tutto il corso del rapporto.
Infatti la legge 154/92 e il DLGS n°385/93 non hanno efficacia retroattiva, come sancito dall'art. 161 comma 6 del DLgs n° 385/93 e quindi non è applicabile al contratto in esame, stipulato anteriormente alla loro entrata in vigore, il tasso sostitutivo previsto rispettivamente dagli artt. 5 a) e 117 comma 7 lett. a) delle suddette leggi (Cfr Cass. Civ. n° 28302/05, n°4853/07 e Corte Cost. n° 18/12/2009 n° 338).
(…)
P. C. , in adesione all'indirizzo assunto in merito dalla Cassazione a partire dalle sentenze n°2374 e n° 3096 del 1999, ha poi contestato l'illegittima applicazione da parte della Banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 1283 cc, rilevando quindi la nullità della relativa pattuizione contrattuale.
La Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su un uso negoziale- e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinio juris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art 1283 cc - nullo perché anteriore alla scadenza degli interessi (Cfr Cass civ. n° 2374, 3096, 3845, 12507/99, 4490, 8442/00, 2593/03, Sez. Un.n° 21095/04).
Conseguentemente va dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 7 co 2 da contratti oggetto di causa, stipulati e chiusi anteriormente al 23/4/2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, che ha consentito la capitalizzazione degli interessi purché con la medesima periodicità dal lato attivo e passivo) che prevedono, attraverso il meccanismo della chiusura trimestrale dei conti correnti, che presentino un saldo debitore per il cliente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La Cassazione a Sezioni Unite con la citata sentenza n°24418/10 ha stabilito che "affermata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cc, il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione".
La Corte ha affermato in particolare che non esiste un uso normativo concernente la capitalizzazione annuale degli interessi debitori né di necessario bilanciamento con quelli creditori.
Ne consegue che occorrerà ricostruire i conti correnti senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi.
(…)
Inoltre rileva il Collegio che, come contestato da parte appellante, nessun accordo fra le parti risulta in ordine al tasso della commissione di massimo scoperto ed in ordine alle valute fittizie applicate dalla Banca.
La circostanza, asserita dalla banca non supportata da alcun riscontro probatorio, che le relative condizioni siano state rese pubbliche nelle forme di cui alla legge 194/92, non vale comunque a sanare l'assenza di una valida pattuizione originaria (Cfr Cass civ. n° 14681/03).
Ne consegue che le commissioni di massimo scoperto non sono dovute né sono dovuti gli interessi addebitati dalla banca sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta.
Nella ricostruzione dei conti correnti si dovrà quindi provvedere alla decurtazione delle somme addebitate in relazione a tutti i titoli sopra indicati. (…)

PQM

La Corte d'Appello di Roma, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità delle clausole di cui all'art. 7 co. 2 e 3 dei contratti di conto corrente oggetto di causa;
2) dichiara non dovute le somme addebitate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, fatta salva l'eventuale prescrizione maturata nel periodo indicato nella parte motiva ;
3) riporta la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 6/9/2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA DI MESAGNE


in composizione monocratica, in persona del Giudice designato Dott. Simone Coppola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 219/2012

nella causa iscritta al n.53/2002 R. G. A. C. promossa da
C. P. DI Z. G., nonché Z. G., Z. C. E L. I., rappresentati dagli avvocati Antonio Tanza e Cosimo Maiorano;

ATTORI

CONTRO

UNICREDIT BANCA SpA (Ex Credito Italiano SpA), rappresentata dall'avv. Mario Mingolla;

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[…]La predisposizione in via unilaterale da parte degli istituti di credito delle condizioni praticate usualmente sulla piazza devono essere concordate con il correntista in modo chiaro ex art. 1370 c.c.. Il mancato raggiungimento da parte convenuta della prova della determinazione delle clausole di determinazione dell'interesse ultralegale determina la nullità della clausola medesima, come sostenuta da ampia e concorde giurisprudenza (Cass. n.10127/2005, n.4095/2005). La determinazione dell'interesse ultralegale con riferimento ad inesistenti e non concordati "uso piazza" rappresenta un evidente abuso bancario. Né risulta applicabile nella fattispecie in esame lo ius variandi di cui all'art. 118 Tub in assenza dell'assenso espresso dello stesso correntista trovando, per contra, applicazione l'art. 1284 c.c.. Il correntista deve al momento della sottoscrizione del contratto di apertura di credito conoscere le condizioni economiche regolanti il rapporto. In assenza del raggiungimento di tale prova da parte convenuta, come è rinvenibile nella fattispecie in oggetto, tali clausole devono ritenersi nulle per violazione dell'art. 1284 c.c.

Per conseguenza, in modo corretto il CTU ha ricontabilizzato i rapporti di c/c in questione in ragione della documentazione versata in atti dalla parte convenuta che, però, ha omesso di depositare estratti conti, risultando, peraltro assente nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, rivendicando, però, un credito verso gli attori di €.50.312,74 che, non risulta comprovato da alcuna ricostruzione di dare-avere con accertamento del tasso legale applicato tra te parti. La Banca Unicredit Spa, infatti, si è limitata a dichiarare l'esistenza di un'esposizione debitoria degli attori in suo favore, senza provare la fondatezza di detto dichiarato debito. In linea con la giurisprudenza maggioritaria che ha sancito il principio secondo il quale "soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare-avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito delta banca" (Cass. n. 10692/2007). E tale principio risulta ampiamente condiviso anche da concorde giurisprudenza di merito. Con conseguente accertamento, nella fattispecie in esame, dell'esistenza di un credito della parte attrice verso la parte convenuta.

In ordine alla domanda inerente al meccanismo della cd. capitalizzazione degli interessi passivi, poi, lo stesso deve considerarsi del tutto illegittimo in virtù della radicale nullità che affligge la clausola contrattuale che lo prevede. Al riguardo, la Suprema Corte, con sentenza a SS. UU. n. 21095 del 04.11.2004, oltre ad ampia giurisprudenza (ex pluris Cass. n. 13739/2003, n. 12222/2003, n.4498/2002) ha chiarito la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale in ragione della considerazione che la prassi dell'inserimento nei contratti bancari delle clausole in questione nei contratti bancari è riconducibile ad un uso negoziale, peraltro non provato dalla banca, e non certo normativo determinando un evidente contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c. e conseguente nullità delle stesse per violazione dell'art. 1418 c.c..

Quanto alle conseguenze della riconosciuta nullità dell'anatocismo trimestrale sulla rideterminazione e quantificazione della somma effettivamente dovuta, ritiene il Tribunale che non si debba applicare nessun tipo di capitalizzazione degli interessi.
La esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, in luogo dell'applicazione della capitalizzazione annuale o semestrale, appare la più corretta da un punto di vista prettamente giuridico, atteso che l'unica conseguenza possibile in ipotesi di patto contrastante con norme imperative è la sua caducazione e non la sua sostituzione con una clausola di identico contenuto ed effetto sostanziale, ma solo di minore impatto economico.
Da ultimo, la Corte di cassazione, con sentenza n.24418/2010, ha accolto tale indirizzo, escludendo, in particolare, che possa ravvisarsi nella realtà storica degli ultimi decenni un uso normativo di capitalizzazione annuale degli interessi debitori e stabilendo il seguente principio di diritto: "dichiarata la nullità della (...) previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna".

In relazione alla invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale, poi, si deve evidenziare che non solo tali commissioni non risultano previste, né concordate in sede contrattuale, ma soprattutto non è mai stato previsto ed esplicato nello stesso contratto il particolare metodo di calcolo dette C.M.S. e della loro capitalizzazione trimestrale. Anche su detto thema si è pronunciata in modo adamantino la Suprema Corte con la sentenza n. 11466/2008 che ha sancito il principio secondo il quale detta clausola "è affetta da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto"
Ed infatti, sia che tale commissione di massimo scoperto sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, sia che la medesima commissione abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, la capitalizzazione trimestrale non è dovuta, atteso che nell'un caso le clausole anatocistiche sono nulle e nell'altro caso la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti, non è estensibile ad un corrispettivo autonomo degli interessi. Una volta affermata la nullità della capitalizzazione trimestrale, anche tale corrispettivo deve essere conteggiato annualmente.

Non risulta invece alcuna pattuizione con riferimento alle spese fisse di tenuta conto e della spese forfettarie.
La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che le clausole che prevedono prezzi, costi, oneri nei contratti bancari devono rivestire la forma scritta ad substantiam e devono, altresì, soddisfare i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che impongono al cliente.
Consegue da ciò che, in mancanza di una espressa pattuizione, nulla spetta alla banca a titolo di spese di tenuta conto.
Orbene, in applicazione dei principi e delle statuizioni sopra esposte, deve concludersi che, alla data di chiusura, il conto corrente n. 30133/00 dedotto in giudizio presentava un saldo a credito del correntista pari ad €.49.877,64, mentre il conto corrente n. 59689/00 presentava un saldo a credito del correntista pari ad €.23.429,83. Per conseguenza il credito complessivo che risulta accertato in favore degli attori risulta pari alla somma di €.73.307,47. Su tale somma, che costituisce un debito di valuta, dovranno essere applicati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, non potendosi ritenere l'accipiens in mala fede prima di tale momento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della convenuta.



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