Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Palmi/ Lecce

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010

XI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALMI

In persona del Giudice Unico Dott. ANDREA PASTORE, ha pronunciato la. seguente

SENTENZA n. 134/10

nella causa Civile vertente
TRA
A. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Vita e Antonio Tanza ed elettivamente domiciliata in Palmi presso lo studio del primo, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio

ATTORE

E
SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Capri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bruno Tripodi sito in Palmi, giusta procura in calce alla copia notificata della citazione

CONVENUTA


OGGETTO: AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO E RISARCIMENTO DEL DANNO

CONCLUSIONI DELLE PARTI:
"I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi integralmente a quelle precisate all'udienza del 22-1-2008"

(…)

P. Q. M.

Il TRIBUNALE DI PALMI, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, definitivamente pronunciando sull'azione di condanna promossa da A. S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così decide:
A) Dichiara la nullità delle clausole anatocistiche dei contratti n. 27/1035 e 08/39, applicate fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui alla motivazione;
B) Condanna l'Istituto di credito convenuto alla restituzione alla società attrice della complessiva somma di € 36.340,75, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
C) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
D) Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la Banca convenuta alla rifusione della restante metà, liquidata in complessivi € 2.395,00,. di cui 95,00 per spese vive, e 900,00 per diritti di procuratore, € 1.400,00 per onorario, oltre spese gen. e di C.T.U. (per il 50%), CAP ed IVA come per legge, che si distraggono a favore dei procuratori costituiti dell'attrice Avv.ti Raffaele Vita e Antonio Tanza.
PALMI 08.03.2010
Il G.U.
Dott. Andrea PASTORE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 761/2010

Giudice Unico del Tribunale di Lecce,seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6187/07 R.G. avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo" promossa da
Banca Arditi Gelati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Franco Massimo , mandato in atti

OPPONENTE

contro

M. Giuseppina e M. Stefania , rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Orlando e Antonio Tanza, mandato in atti

OPPOSTE

INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 31/03/2010

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti, all'udienza del 31.03.2010, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 565107 ing. del 31/03107 ,( n. 3119/07 ), il Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce , ha ingiunto alla banca Arditi e Gelati S.pA di consegnare alle sigg.re M. Francesca e M. Giuseppina la documentazione di apertura del rapporto contrattuale relativo al conto deposito denominato "deposito a risparmio libero al portatore" n. 0305081047640, intestato a Francesco M. ed acceso presso la filiale di Castrignano del Capo. Il Tribunale ha anche ingiunto alla banca il pagamento delle spese e competenze relative al procedimento di ingiunzione. Con atto di citazione del 27/09/07 ritualmente notificato in data 28/09/07 la banca Arditi e Gelati S.p.A. proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo e per l'effetto conveniva in giudizio le sig.re Giuseppina M. e Stefania M., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : 1) Revocare e dichiarare nullo ed inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo per ciascuno e tutti i motivi indicati nella narrativa che precede; 2) Condannare le controparti , in solido tra loro , al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore dell'opponente , da determinare in via equitativa e da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria a! soddisfo; 3) Condannare le controparti , in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta del 17/01/08 depositata alla prima udienza di comparizione del 25/01/08 le opposte chiedevano che il Tribunale adito volesse in via preliminare , rigettare tutte le eccezioni pregiudiziali avversarie , concedere la provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione avversaria basata nè su prova scritta, né di pronta soluzione .Voglia poi l'Ill.mo Tribunale di Lecce, previo rigetto delle domande ed eccezioni avversarie, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.565/07 emesso in data 19.06.2007 dal dr. P.M. Esposito, Presidente del Tribunale di Lecce, sezione commerciale. Spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle del procedimento monitorio. Veniva istruita la causa a mezzo produzione documentale. All'udienza del 31 /03 /2010, previa discussione orale la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va reietta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di M. Giuseppina e Stefania sollevata dall'opponente. Ed invero l'opponente sostiene che il libretto per cui è lite sia stato un libretto al portatore. Orbene anche nel caso che detto rapporto abbia assunto la forma di libretto al portatore, non è vero che il fù Francesco M. (e quindi gli eredi per esso ) al momento della consegna a terzi del libretto si sia spogliato anche del diritto di ottenere la documentazione bancaria relativa all'esistenza di detto libretto .Nessun dubbio vi è a che lo stipulante-e quindi anche i propri eredi - in virtù degli arti. 117 e 119, dlgs 385/1993 abbia diritto ad ottenere copia della documentazione relativa all'apertura del libretto medesimo, unitamente a copia della documentazione relativa alla movimentazione del libretto medesimo. Del resto è cosa risaputa anche dalla banca che in fase stragiudiziale ( e poi successivamente nella fase dell'opposizione ) ha prodotto quasi tutta la documentazione relativa al libretto medesimo, salvo il contratto di apertura del rapporto medesimo, per l'appunto quanto richiesto con l'ingiunzione.
In ordine alla presunta inammissibilità del ricorso monitorio la stessa è destituita di fondamento posto che , il ricorso per decreto ingiuntivo può essere azionato al fine di ottenere copia della documentazione bancaria relativa ad un rapporto bancario. In materia non mancano interessanti precedenti: infatti, è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio per ottenere dall'INPS il rilascio di estratti conto relativo ai dati contributivi e retributivi (Cfr., Pretura Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/11,958); per ottenere gli estratti conto relativi a rapporti intrattenuti da soggetto fallito con una banca (Cfr., Tribunale Milano, 21.6.1996, in Foro 96,1,3200); per ottenere copia della documentazione inerente a conti di conto corrente e di apertura di credito (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, n 782/2002); per ottenere copia dei contratti, del documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni di investimento (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, 11.3.2003; Tribunale di Siracusa, Giudice Unico Dott. Paolo Montoneri, n°351/2003). Stesso obbligo è stabilito dall'articolo 13 della legge n.675 del 1996, che consente l'accesso gratuito dell'utente a tutte le informazioni personali detenute dagli istituti di credito, e dall'articolo 17 del D.P.R. n.501/98, che impone al titolare o al responsabile del trattamento di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, che siano su supporto cartate o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. Recentemente anche l'Autorità Garante per la privacy, a fronte di due ricorsi da parte di utenti bancari, ha stabilito che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere per gli utenti bancari gratuito ed incondizionato, ordinando alle banche di estrarre dagli atti e dai documenti, da esse detenuti, tutte le informazioni personali richieste sulle movimentazioni effettuate, e di comunicarle agli interessati con modalità intelligibili entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del provvedimento, e condannando gli istituti di credito a rifondere le spese del procedimento.
L'opponente lamenta inoltre "la genericità del riferimento ad una non meglio precisata documentazione di apertura del rapporto contrattuale a non assolve all'evidenza al precetto di cui all'art. 633 c.pc.", tale censura è infondata posto che detta locuzione non può che riferirsi alla documentazione contrattuale relativa all'apertura del rapporto , ossia del contratto , proprio ciò a cui la banca opponente non ha ottemperato.
In ordine alla presunta nullità del d.i. opposto per violazione dell'art. 641 cpc parimenti la stessa è destituita di fondamento atteso che la locuzione "avverte il debitore che nel suddetto termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto ha diritto di proporre opposizione, e che in mancanza esso acquisterà forza di cosa giudicata" è contenuto l'avvertimento che senza opposizione tempestiva il decreto passerà in giudicato. Nel merito l'opposizione è risultata infondata e va pertanto rigettata, l'opponente infatti tra tutte le produzioni inviate prima ed offerte in comunicazione dopo, non ha depositato il contratto di apertura del presunto a libretto al portatore n.030508104760 intestato a Francesco M.
Va parimenti rigettata la richiesta dell'opponente di condanna ex art. 96 c.p.c. poiché all'esito dell'istruttoria destituita di fondamento.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata e per l'effetto va confermato il di. n 565/07 ing. emesso in data 19.06.2007 dal dr. P.M. Esposito, Presidente del Tribunale di Lecce, sezione commerciale, unitamente alle spese e competenze liquidate nella procedura monitoria.
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguendo la soccombenza sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate urne da dispositivo.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico dei Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Banca Arditi Galati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti di M. Giuseppina e Micelio S., con atto di citazione in opposizione del 27/09/07 ritualmente notificato in data 28/09/07,ogni altra istanza , difesa od eccezione rigettata , così provvede :
1. Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il d.i. n. 565/07 ing emesso in data 19.06.2007 dal dr. P.M. Esposito, Presidente del Tribunale di Lecce, sezione commerciale, unitamente alle spese e competenze liquidate nella procedura monitoria;
2. Condanna la Banca Arditi Galali S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore delle sig.re M. Giuseppina e M. Stefania, delle spese e competenze di lite della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 per spese , euro 900,00 per diritti, euro 1.100,00 per onorari, oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali, Iva e Cap come per legge .
Così deciso in Lecce il 31/03/2010

Dott. Maria Carmela TINELLI



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