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Pagina 2007 Torino/Pescara

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007

XI

TRIBUNALE Dl TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Dott. Carmela MASCARELLO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente


SENTENZA N. 3741/07

nella causa civile inscritta al n. 9780/02 RG

TRA

GIRANI SRL, PAROLAT SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio TANZA ed Avv. Lucia MONACIS;

attrice

CONTRO

INTESA SANPAOLO S.p.A. (già SANPAOLO IMI SPA) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino CAVALLI;

Oggetto: nullità parziale apercredito con scoperto di conto corrente;

OGGETTO: AZIONE Dl RIPETIZIONE DI INDEBITO
(...) MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)Venendo ad esaminare la prima questione relativa all’applicazione di addebiti per interessi anatocistici su base trimestrale si deve osservare che, in effetti, nel contratto di conto corrente in esame, la clausola n. 7 delle condizioni contrattuali prevedeva testualmente: “I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto fermo restando che a fine d’anno a norma del precedente comma saranno accreditati gli interessi dovuti dalla banca. Gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito , salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. In subiecta materia, dopo ampio dibattito che ha dato origine a pronunce di segno opposto soprattutto nella giurisprudenza di merito, occorre prendere atto della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 21095-2004) al quale il giudicante intende adeguarsi. Quest’ultima sentenza non ha fatto che confermare l’orientamento espresso da una serie di pronunce della Corte di Cassazione a partire dalla primavera del 1999 (si citano Cass. 1999 n. 3845, Cass. 1999 n. 3096, Cass. 1999 n. 2374, Cass. 2002 n. 4490) secondo il quale gli “usi contrari” idonei ex art. 1283 c.c. a derogare al precetto ivi stabilito sono solo gli usi normativi in senso tecnico mentre la stipulazione delle clausole bancarie anatocistiche che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi corrisponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui all’art. 1283 c.c.. Infatti — prosegue la citata sentenza — i soli usi suscettibili di derogare al precetto stabilito dall’art. 1283 c.c. sono gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 disp. Prel. C.c. consistenti nella ripetizione generale , uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene che debba far parte dell’ordinamento giuridico (opinio juris acnecessitatis). Al contrario, secondo la corte di legittimità, “dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistente o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito in conformità con le direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico quindi ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste l’opinio iuris ac necessitatis se non altro per l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”. A ciò deve aggiungersi che per prassi le clausole anatocistiche non erano negoziabili autonomamente dai clienti essendo inseriti in moduli prestampati che venivano sottoscritti dai clienti che avevano necessità di usufruire del credito bancario e quindi non avevano alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Da ciò l’assenza del requisito dell’opinio iuris ac necessitatis e la riconducibilità delle clausole in questione ad un uso negoziale non già normativo. Parte della giurisprudenza di merito affrontava tuttavia la questione sotto il diverso profilo della possibilità che le parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale prevedessero contrattualmente le scadenze di chiusura contabile del conto con trasformazione del saldo risultante dalla chiusura periodica del conto nella prima rimessa di un nuovo conto sulla quale decorrevano gli interessi convenzionali pattuiti in conformità alle previsioni degli artt. 1823 e 1825 c.c. in materia di conto corrente ordinario (per la legittimità di tale clausola Corte d’Appello Torino 12.10.2001). Tale argomentazione è in effetti richiamata dalla parte convenuta nel caso in esame. Il ragionamento era sorretto dalla considerazione che, seppure l’art. 1857 c.c. dettato per le operazioni bancarie in conto corrente non richiami gli artt. 1831 e 1825 c.c. previste in materia di contratto di conto corrente, tuttavia non possa negarsi all’autonomia negoziale delle parti il potere di richiamare la disciplina contenuta nelle norme da ultimo citate ontologicamente non incompatibili con la disciplina del conto corrente bancario. Ciò anche considerato che sia la dottrina sia la giurisprudenza avevano sempre considerato il contratto bancario di conto corrente come un contratto misto al quale è stata ritenuta applicabile, oltre alla disciplina tipica prevista dal codice civile, peraltro sviluppata in pochi articoli, anche la disciplina di altri contratti nominati e tipici quali il mandato e il conto corrente ordinario (Cass. 6.10.1954 in Banca , borsa, titoli di credito, 1955, 11, 10 e Trib. Pescara 29.12.1964, Rep.Foro It. 1967, Banca, n.50). Pertanto deve ammettersi che ex art. 1831 c.c. le parti possano contrattualmente stabilire la chiusura periodica del conto anche considerato che tale pattuizione non è di per sé incompatibile con il principio dell’immediata disponibilità a favore del correntista delle somme risultanti a suo credito stabilita dall’art. 1852 c.c. in tema di conto corrente bancario. In base a tale meccanismo di origine contrattuale, al momento della chiusura del conto, contrattualmente prevista, il capitale, attivo o passivo e gli interessi maturati , vengono liquidati, ove una delle parti si avvalga della facoltà di esigere la chiusura del conto, così concorrendo a formare il saldo. Per effetto del saldo periodico si determina la somma dovuta dal correntista alla banca o viceversa con la conseguenza che capitale e interessi dovuti mutano natura e divengono capitale puro come un’unica partita di un nuovo conto o del medesimo conto corrente che prosegue sul quale decorrono gli interessi corrispettivi. Pertanto in forza di tale meccanismo gli interessi sul saldo vengono a decorrere anche rispetto agli interessi maturati sulle singole rimesse con conseguente computo degli interessi sugli interessi. La legittimità di questa convenzione è stata sostenuta da numerose pronunce della giurisprudenza di merito. In particolare dal Tribunale di Roma (26.5.1999, Fa, 1999, 1230) che ha affermato “nel contratto di conto corrente bancario la legge consente alle parti di stabilire le scadenze per chiudere i conti ed esigere gli interessi dovuti in modo che, se il pagamento non venga preteso, questi ultimi si aggiungono al saldo e cumulativamente vengono segnati come prima rimessa del periodo successivo di prosecuzione del rapporto durante il quale gli interessi maturano sull’intera cifra: tale meccanismo è funzionale alla natura del contratto e lo sottrae alle limitazioni dettate in via generale per l’anatocismo (conformi anche Trib. Monza 2 marzo 1999 FI 1999, I, 1340 e Trib. Vercelli 9 febbraio 2001, Dir. FaIl. 2001, 11, 1019). Tuttavia la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la prima sull’argomento, ha disatteso tale Orientamento affermando espressamente (Cass. 14091-02) che il patto anatocistico preventivo non può neppure essere legittimato dall’applicabilità degli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c. che legittima la pattuizione delle parti in relazione alla regolamentazione della chiusura periodica del conto con la liquidazione del saldo, sulla base dell’argomento testuale che tale disciplina è dettata solo con riferimento al conto corrente ordinario e non è richiamata dall’art. 1857c.c. nel conto corrente bancario. La conclusione della giurisprudenza di legittimità deve essere condivisa soprattutto tenuto conto della diversa natura del conto corrente bancario che fa sì che debba essere interpretato restrittivamente (in base al principio ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit) il richiamo delle norme del conto corrente ordinario. In conclusione la chiusura trimestrale del conto con l’annotazione a debito delle somme dovute comprensive di interessi e di capitale fa sì che di fatto sugli interessi passivi maturino altri interessi passivi al di fuori delle condizioni espressamente previste dall’art. 1283 c.c. con il conseguente illegittimo aumento di debito del correntista per addebito di interessi anatocistici. La clausola n. 7 delle condizioni contrattuali deve ritenersi quindi contraria a una norma imperativa (e cioè all’art. 1283 c.c.) e quindi nulla ex art. 1419 c.c. non essendo lecita la deroga fondata su un uso non normativo ma meramente negoziale. La caducazione per nullità di questa clausola contrattuale fa sì che gli interessi debitori non debbano essere capitalizzati, dovendosi ritenere travolta dalla nullità l’intero articolo 7 nella parte in cui prevede la capitalizzazione degli interessi debitori. Sulla vexata quaestio della capitalizzazione annuale degli interessi debitori , ritiene il giudicante che sia da escludere ogni capitalizzazione in quanto la convenzione che prevederebbe la capitalizzazione annuale sarebbe anteriore alla scadenza degli interessi e ciò in difformità da quanto previsto dall’art. 1283 c.c. che postula la convenzione posteriore. Il criterio stabilito dall’art. 1194 c.c. , che contiene criteri di imputazione nelle obbligazioni in generale, presuppone l’esistenza di un credito certo, liquido e esigibile. Tale situazione non si verifica nel conto corrente dove il credito non è esigibile fino alla chiusura annuale del conto.(...)Quanto alla validità della pattuizione scritta degli interessi ultralegali nel rispetto della norma imperativa posta dall’art. 1284 terzo comma c.c. si osserva che il comma terzo dell’art. 7 delle condizioni generali faceva riferimento per la determinazione del tasso di interesse alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. In passato deve osservarsi che parte della giurisprudenza aveva ritenuto la validità di tale clausola in quanto il tasso di interesse non è indeterminato ma risulta pur sempre determinabile in virtù del riferimento ad elementi estranei e futuri ma oggettivamente individuabili quali le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza (sulla legittimità del rinvio si sono pronunciate Cass.1997 n. 12453; Cass. 1997 n. 5379; Cass.1996 n. 4605; Cass. 1996 n. 2103). Considerato che l’art. 11 della l. 17 febbraio 1992 n. 154 e l’art. 161 sesto comma del T.U.B. 1 settembre 1993 n. 385 espressamente stabiliscono l’irretroattività delle nuove norme sui contratti bancari , ivi compresa quindi la disciplina dell’art. 117 in materia di contratti che sanziona con la nullità la clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se ne desume che è valido e mantiene efficacia il patto scritto anteriore, come è quello in questione, che determinava la misura degli interessi con riferimento a quelli praticati sulla piazza. (...). Quanto alla commissione di massimo scoperto, si osserva come essa non risulta mai espressamente pattuita con riferimento al conto corrente in esame. Mentre le spese di chiusura dei conti , di commissioni e postali sono espressamente dovute in forza dello stesso art. 7 comma I del contratto di conto corrente, salva concreta determinazione da parte della banca di cui viene dato atto negli estratti conto mai contestati dall’opponente, la commissione di massimo scoperto - la quale di per sé è lecita e differisce dagli interessi, svolgendo la funzione di remunerare il superamento del tetto massimo delle linee di credito concesse - non risulta espressamente pattuita nel contratto di conto corrente in questione nè con riferimento ai presupposti per il computo nè con riferimento alla misura. Ogni pattuizione in tema di commissione di massimo scoperto è generica e deve quindi ritenersi affetta da nullità ex art. 1418 c.c. per assoluta indeterminatezza dell’ oggetto. La banca deve essere condannata alla restituzione di tali somme oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. (...). La domanda riconvenzionale della banca convenuta che ha domandato la condanna degli obbligati principali e dei fideiussori al pagamento dei saldi al 19 novembre 2002 data di comunicazione della revoca delle linee di credito (doc. da 50 a 55 della banca) deve essere rigettata. Infatti tutti gli estratti conti prodotti in causa dalla convenuta fotografano la situazione al 30 settembre 2002 sicchè manca la prova delle successive operazioni compiute sui conti correnti in questione nè potrebbe essere disposta una CTU contabile per mancanza di produzione dei documenti necessari per l’indagine. La domanda riconvenzionale della banca deve quindi essere rigettata.

PQM

Il Tribunale di Torino, in funzione monocratica,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

  • accoglie in parte la domanda proposta da Parolat Srl, Girani Srl e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Banca Instesa San Paolo Spa, già SanPaolo Im Spa, alla restituzione a favore di PAROLAT SRL della somma di lire 35.538.184 per interessi anatocistici non dovuti oltre a lire 10.968.092 per commissione di massimo scoperto applicati sul c/c n. 10-7869, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
  • dichiara tenuta e condanna la banca convenuta a restituire a GIRANI SRL la somma di lire 5.308.318 per commissioni di massimo scoperto applicate sul c/c n. 10-170234 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
  • rigetta ogni altra domanda attorea;
  • rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla banca convenuta;
  • dichiara compensate per intero le spese di lite nei rapporti tra i fideiussori PAROLAT Srl, E. D., L. P., G. D. e la banca convenuta;
  • Compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuta e condanna la banca alla rifusione delle spese processuali a favore di Parolat Srl e girani SRL nella misura di euro 3.300,00 ciascuna (di cui euro 1.000,00 per diritti, euro 150,00 per spese ed il resto per onorario), oltre IVA e CAP e rimborso spese generali, somme da distrarre a favore degli avvocati antistatari.
  • Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di PAROLAT Srl e GIRANI Srl in solido tra loro e della banca convenuta nella misura del 50% ciascuna.
  • I valori espressi in lire debbono intendersi in euro al cambio ufficiale.

Così deciso in Torino il 20 aprile 2007.
IL GIUDICE
Dott. Carmela MASCARELLO
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2007
Il Cancelliere
C. Matarazzo

XII

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza


SENTENZA. n. 957
R. G. n. 3434/05


vertente
tra

M. Nicola in nome e per conto di M. Camillo giusta procura notarile del 21.12.2003, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa De Carlo e Antonio Tanza come da procura a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo legale in Pescara al Corso Vittorio Emanuele 11 n. 10,

- Parte attrice –

Contro

Banca CARIPE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Bomenico RUSSI come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via D'ANNUNZIO n. 229

- Parte convenuta –

verificata la regolarità del contraddittorio;
esaminati l’atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;
lette le conclusioni istruttorie e di merito;
sentiti all’odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA





P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. Camillo nei confronti di Banca CARIPE con atto di citazione notificato in data 30.7.2005 così provvede in relazione al conto corrente n. 65902:
- dichiara la nullità delle clausole contrattuali di conto corrente con apertura di credito che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza per il periodo 1.1.1967/07.11.2001,
- dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., per cui il rapporto è da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità,
- dichiara la illegittimità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto mai convenuta e, quindi, non dovuta;
- dichiara la illegittimita della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, per cui, per i prelevamenti la valuta dovra coincidere con it giorno del pagamento dell'assegno, per i versamenti va riportata la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilita del denaro,
- dichiara non dovute le spese del conto corrente.
Spese al definitivo.
In merito all’ulteriore corso istruttorio si provvede come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 12.7.2007

Il Giudice Unico
Dott. Angelo BOZZA



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