Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Pagina 2007 Matera/Milano

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007

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XXVI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Sent. n. 13431/2007

In persona del Giudice Dott. Anna Landriani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella giudizio iscritto al n. rg. 10797/01
promossa da:
ROSA NUNZIA XXX rappresentata e difesa degli avv.ti Anna Rava Antonio Tanza, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione e presso lo studio della prima elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti Venosta n. 3;

– attrice -

contro

UNICREDIT BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per procura generale notarile in atti prodotta con comparsa di costituzione del 10.5.2003 dall'Avv. Antonio Formaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, P.zza Bertarelli n. 4 ;


Conclusioni delle parti: per la sola attrice come da fogli separati, siglati ed allegati alla presente sentenza.


TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
CAUSA CIVILE N. 10797/01 R. G. -
(G.I. Dott. Puliga - udienza del 19 aprile 2007)
PRECISAZIONE delle CONCLUSIONI

per XXX Rosa Nunzia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio TANZA ed Anna RAVA CALI’

-ATTORE -

contro UNICREDIT BANCA S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv Antonio FORMARO e dall'Avv: Gianfranco NEGRI CLEMENTI;

-CONVENUTA -


Con atto dì citazione notificato il 16 febbraio 2001, l'odierno attor conveniva in giudizio l'UNICREDIT BANCA S.P.A., dinanzi all'On. Tribunal Civile di Milano, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1.
ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale d contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c n. 90140, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione applicazione dell’Interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni - valuta, dei costi, delle competenze remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
2.
ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;

3.
DETERMINARE il costo effettivo annuo dell’indicato rapporto bancario;
4.
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
5.
CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali ereditari in favore dell'odierno istante;
6.
DICHIARARE l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all’Impugnato rapporto bancario;
7. in ogni caso,
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 cc, da determinarsi in via equitativa;
8.
CONDANNARE la banca al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito della eventuale illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
9.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano all'uopo antistatari".
A seguito dell'istruttoria ed ín particolare dell'espletamento della CTU tecnico contabile e della CTP in atti; si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento della domanda atto rea:
in via principale
1. ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 90140, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli Interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrele, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all’applicazione degli interessi per giorni - valuta, dei costi, delle competenze e temuti erezioni a qualsiasi titolo pretese;
2. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, come evidenziati in CTU e nella misura più favorevole all'utente, o in quell'altra ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi legali creditori semplici in favore dell'odierno istante, a seguire del conteggio della CTU all'effettivo soddisfo;
3. in ogni caso, CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento del danni patiti dall'attore, in relazione agli ant. 1337, 1338, 1366, 1376 c,c., specialmente in riferimento alla reiterata mancata violazione dell'ordine del Giudice di esibizione documentale, da determinarsi in via equitativa;
4, CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante;
5. CONDANNARE la banca al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito della eventuale illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
6. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”
In via subordinata,
tenuto conto della mancata produzione documentale da parte della banca, rimettere la causa sul ruolo al fine di espletare il supplemento di CTU per:
• DETERMINARE l'effettivo dare - avere, partendo dalla data del 31 dicembre 1985 con un saldo pari a "0", aggiungendo al capitale gli interessi al saggio legale semplice, cioè senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto le disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente, escludere tutte le spese forfetarie non convenute, ad eccezione delle imposte e tasse".
Contestualmente emetta ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18t ter cpc, per le somme indicate in CTU a credito dell'attrice, o, in via subordinata emetta ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 186 quater, per le somme indicate in CTU per le quali si ritiene già raggiunta la prova.
MILANO, 19 APRILE 2007

Avv. ANTONIO TANZA
Avv. ANNA RAVA CALI’

Svolgimento del processo

Rosa Nunzia XXX ha convenuto in giudizio avanti questo tribunale la Rolo Banca s.p.a., con atto di citazione notificato in data 1.2.2001, formulando le domande di cui alle conclusioni sopra riportate
Esponeva di aver intrattenuto con Rolo Banca 1473 s.p.a. filiale di Milano, rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c 90140 a partire dal 4.10.'89 ancora in corso.
Eccepiva la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di apertura di conto corrente quanto alla determinazione degli interessi passivi ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate sulla piazza dagli istituti di credito nonché della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, c.d. anatocismo.
Eccepiva inoltre l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita tra le parti, nonché l'illegittima applicazione degli interessi passivi con riferimento al saldo per valuta del conto applicato dalla banca, rispetto alla valuta effettiva, in relazione ai movimenti registrati in conto.
Rilevava infine l'illegittimità dei costi e delle competenze addebitate dalla convenuta in quanto complessivamente considerati, in aggiunta alle somme illegittimamente addebitate per i titoli sopra indicati, ne rilevava l'addebito in violazione della L. n.108 del 1996, in quanto determinanti un costo del denaro a titolo di interessi passivi in eccedenza rispetto al Tasso Effettivo Globale, da considerarsi parametro del costo effettivo del denaro che il cliente deve sopportare per l'erogazione del credito dalla banca, come previsto dalla citata normativa.
Lamentava infine l'illegittima segnalazione tra i crediti in sofferenza della propria posizione alla Centrale rischi della banca d'Italia effettuata dalla banca in quanto assimilata ad una situazione di insolvenza inesistente, segnalazione in realtà preordinata al solo fine di ottenere uno strumento di pressione per l'estinzione del credito vantato da parte dell'attrice.
Si costituiva la convenuta eccependo la nullità delle domande attrici per indeterminatezza dell'oggetto a norma degli artt. 163 n° 3 e 4°comma e 164 c.p.c. e chiedendo, nel merito, la reiezione delle stesse.
Con ordinanza dall’ 8 marzo 2002 il giudice rilevava che non apparivano sussistere i profili di nullità dell'atto di citazione lamentati dalla convenuta e fissava i termini per il deposito di memorie ex art.183 c.p.c.
All'udienza dell'11 Dicembre 2002 il difensore della convenuta dava atto che questa si era fusa per incorporazione nella s.p.a. Unicredit Banca onde il giudice dichiarava interrotto il giudizio, poi riassunto nei confronti di quest'ultima dall'attrice che riproponeva le domande di cui all'atto introduttivo.
La Unicredit Banca si costituiva con comparsa di costituzione eccependo in via preliminare l'invalidità dell'atto di riassunzione per mancata espressa riproposizione delle domande di merito già formulate.
Con ordinanza del 28 giugno 2004 il giudice disponeva consulenza tecnica contabile affinché fosse determinato, secondo i criteri indicati nella medesima, l'importo dovuto dalla correntista Rosa XXX in relazione al conto corrente n. 90140 aperto presso la Solo Banca s.p.a. ora Unicredit Banca s.p.a.
All'udienza del 23 settembre 2004 veniva nominato il perito nella persona del dott. Milo Sassi, che, alla successiva del 23 Novembre 2004, prestava il giuramento di rito.
Depositata la relazione peritale, veniva disposta la precisazione delle conclusioni, più volte rinviata sino all'udienza all'uopo stabilita avanti questo giudice del 19 aprile 2007 ove compariva solo il difensore dell'attrice, che precisava come da foglio separato allegato al verbale di causa, nessuno essendo comparso per la convenuta.

Motivi della decisione.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta è infondata.
L'azione promossa dall'attrice deve qualificarsi come tipico giudizio di accertamento. Accertamento, nel caso, della nullità delle clausole del contratto di apertura di credito stipulato dalle parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali, il criterio di calcolo dalli interesse anatocistico, l'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle altre somme richieste in restituzione.
L'attrice chiede altresì la determinazione del costo effettivo annuo del rapporto bancario in questione.
Non può dunque condividersi la tesi della convenuta di omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ne' che tale asserita indeterminatezza non le abbia consentito di spiegare le proprie difese atteso che le clausole contrattuali impugnate sono precisate analiticamente nell'atto introduttivo come appare dalle conclusioni in esso formulate.
Pertanto essa è stata posta in condizione di ribattere, punto a punto, alle argomentazioni dell'attrice volte a dimostrare la nullità delle clausole contrattuali specificamente indicate.
Neppure può ritenersi che costituisca omessa determinazione della domanda, in spregio al disposto dell'art.163 n° 3 c.p.c., la mancata quantificazione matematica delle somme che attrice chiede in restituzione quale conseguenza dell'accoglimento, totale o parziale, della richiesta di declaratoria di nullità delle clausole anzidette.
La consulenza tecnica contabile, sollecitata da XXX e disposta dal giudice al fine della quantificazione stessa, non appare diretta ad ovviare all'omessa deduzione di prove, da fornirsi dall'attrice, bensì corollario indispensabile alla domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme che fossero risultate a questa corrisposte in eccesso.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso in riassunzione del giudizio essendo sufficiente che esso contenga, come nel caso, il richiamo all'atto introduttivo ed all'evento interruttivo (Cassaz.10/10/92 n.°11065,27/12/96 n°11503,7/3/83 n°1682).
Le menzionate eccezioni di nullità dell'atto di citazione e del ricorso in riassunzione della causa, formulate dalla convenuta, vanno pertanto respinte.
In tema di termini prescrizionali e di decadenza è opportuno rilevare, sempre in armonia con la giurisprudenza prevalente, che l'inutile decorso del termine per la contestazione degli estratti conto bancari rende inoppugnabili la contabilizzazione delle appostazioni relative anche nella loro quantificazione numerica ma non la loro legittimità.
L'approvazione tacita dell'estratto conto, ai sensi del citato art. 1832 c.c., non preclude la possibilità d'impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli, contrattuali che sono alla loro base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti (si vedano in tal senso, ex multis, Cass. n. 10186 del, 2001 e Gass. n. 6736 del 1995).
L'eccezione con cui l'opponente ha inteso far valere la nullità della clausola del contratto concernente gli interessi extralegali non implica, appunto, una contestazione relativa alla realtà storica di una circostanza riportata nel conto, come tale suscettibile di quella particolare forma di confessione in cui l'approvazione tacita consiste, bensì una messa in discussione della validità sostanziale di detta pattuizione, cioè della rilevanza giuridica che l'ordinamento ad essa riconosce, in nessun caso l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi poteva quindi restare preclusa dall'approvazione tacita del conto ex art. 1832 c.c.
Nel merito, infatti, deve accogliersi la domanda attrice in relazione alla dedotta nullità della clausola di pattuizione di interessi ultralegali determinati secondo "gli usi su piazza".
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la regola della cosiddetta legge sulla trasparenza che demanda la misura degli interessi dovuti alla banca dal correntista "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non può intendersi prevalente sul disposto dell'art. 1284 c.c. ultimo comma per cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto ed, ancor meno, può ritenersi che detta legge possa applicarsi ad un contratto anteriore,come nel caso, salvo che il cliente non abbia, sempre con apposita scrittura, rinegoziato il rapporto. Il che non risulta sia avvenuto nella fattispecie.
Occorre qui richiamare il principio per il quale, in tema di contratti bancari, la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale faccia riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, anche se stipulata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, è dà ritenersi inoperante a partire dal 9 luglio 1992 (data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art_ 11 della medesima), perché la previsione imperativa con la quale l'ad. 4 della legge (poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad. 117) sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se pur non incide sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, tuttavia impedisce che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.
Ed, a tal riguardo, anche per rapporti in corso anteriormente costituiti ma non ancora esauriti come nel caso di specie, in quanto ancora in essere alla data della introduzione del presente giudizio (cfr. Cass. n. 13739 del 2003, ed altre conformi). Nel caso di specie infatti appare che il richiamo agli interessi usualmente applicati sulla piazza, non era formulato in modo da ancorare in modo stabile ed oggettivo la misura degli interessi pattuiti.
Infatti la legge n. 64 del 1986 stabilì, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dalli maggio 1993) che "le aziende e gli istituti di credito, ,salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale".
Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'Intervento straordinario nel Mezzogiorno, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate.
Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d. Igsl. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
A fronte della dichiarata nullità della clausola di pattuizione degli interessi passivi in misura ultralegale andranno riconosciuti gli interessi in misura legale ex art. 1284 c.c.
Va accolta anche la domanda relativa alla nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degl'interessi sui conto passivo ciò in quanto, copiosa e nota giurisprudenza, a partire da Cass. n. 2374 del 1999, ha sancito tale illegittimità ritenendo tale clausola contrattuale posta in violazione dell'art.1283 c.c. onde ne deriva la nullità e l'obbligo di restituzione delle somme a tale titolo addebitate dalla banca fino all'adeguamento delle banche al criterio della reciprocità nel conteggio degli interessi come previsto dall'art. 120, 2° comma TUB.
Secondo la nota Giurisprudenza della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ritiene di discostarsi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata unilateralmente dalla banca è ricollegabile a un uso negoziale e non normativo, come tale inidoneo a derogare i limiti di ammissibilità dell'anatocismo stabiliti dall'art. 1283 cod. civ. (Cass. 1 febbraio 2002, n. 1281; 12 dicembre 2001, n. 15706; 4 mi 2001, n. 6263; 11 novembre 1999, n. 12507; 30 marzo 1999, n. 3096; 16 n. 1999, n. 2374).
Cosi si richiama quanto espresso `"Non esisterebbe infatti un uso normativo proposito, che oltre tutto per essere valido dovrebbe essere anteriore al 1942, anno di entrata in vigore del codice civile, non potendosi successivamente formarsi un uso in contrasto con il disposto dell'art. 1283 cod. civ. Nè avrebbe alcun significato l'inserimento di un simile uso in alcune raccolte di usi di alcune Camere di commercio, poiché riguarda l'accertamento di un uso ricavabile dalle c.d. norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 e, comunque, tali raccolte comprendono sia normativi che usi negoziali."
Erronea è anche la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 1283 ai rapporti di conto corrente bancario, sostanzialmente fondata sull'applicazione del disposto dell'art. 1831 dettato per il contratto di conto corrente ordinario, al contratto di conto corre bancario. La norma, infatti, non è ricavata dall'art. 1857 e le differenze di natura e struttura fra i due contratti non ne consentirebbero in alcun modo l'applicazione al contratto di conto corrente bancario.
La Corte di legittimità ha parimenti affermato in tema di capitalizzazione trimestri degl'interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario che a seguito de sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiara costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'art. 25, comma 3^, del D. Lvo n. 342 del 1999, di salvezza e di validità degli effetti - sino all'entrata in vigore de deliberazione CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinata, secondo principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa in precedenza in vigore, alla stregua della quale esse, in quanto basate su di un uso negoziale e non normativo, sono da considerare nulla, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. (Cass. 18 settembre 2003, n. 13739; 20 agosto 2003, 12222; 28 marzo 2002, n. 4490).
Tale orientamento ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 4 novembre 2004, n. 2109) che ha riaffermato l'inesistenza di un usi normativo al riguardo anche precedentemente al 1999 – nonché l'inesistenza di principio di affidamento sulla legittimità dell'applicazione delle norme giuridiche basate su di una giurisprudenza precedente contraria, principi che devono pertanto essere confermati anche in questa sede, con conseguente ammissibilità e fondatezza della domanda restitutoria posta dall'attrice nei limiti della eccepita prescrizione decennale, sollevata dalla convenuta.
Va accolta infatti l'eccezione di – parziale –prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di cui è causa per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e pertanto la quantificazione delle somme peri titoli indicati ed addebitate dalla convenuta non potrà eccedere il periodo di tempo di dieci anni a ritroso dal primo atto interruttivo della prescrizione che nella specie si configura nella notificazione dell'atto di citazione del presente giudizio, ovvero a partire dal 16.2.1991 sino ad oggi, come espressamente indicato nel quesito al CTU.
Si osserva in merito che la chiusura del conto corrente passivo trimestralmente determina l'accertamento di un credito della banca determinato, liquido anche se formalmente non esigibile immediatamente, poiché di fatto gli interessi maturati e capitalizzati vengono comunque via via estinti con il versamento delle successive rimesse attive sul conto corrente andando immediatamente ad incidere contabilmente in diminuzione dell'eventuale saldo passivo con conseguente configurabilità di esso come atta di pagamento degli interessi anatocistici trimestralmente appostati al capitale ex art. 1194 c.c.
Da ciò deriva la conseguenza che la nullità della clausola negoziale del contratto di riferimento del rapporto in essere, comporta la necessità di accertamento del saldo di conto corrente con decurtazione di quanto contabilizzato a titolo di interessi passivi alle periodiche chiusure trimestrali, senza applicazione di alcuna capitalizzazione, quale determinazione del credito vantato dalla banca e del suo eventuale obbligo restitutorio delle somme versate sul conto cui risulti applicata la clausola anatocistica.
(...)
La convenuta va dunque condannata a corrispondere all'attrice la somma di Euro 33.657,07, somma calcolata alla successiva data di liquidazione del conto avvenuta in data 31.3.2002, tale somma come quantificata nella relazione peritale d'ufficio appare redatta in conformità ai principi giuridici sopra illustrati ed ai criteri indicati nel quesito posto al consulente tecnico e su tale somma si ritiene opportuno riconoscere gli interessi legali da tale data al saldo.
Non si liquidano altre somme, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice, oltre quella testè precisata, mancando comunque la prova che essa abbia risentito dei danni relativi.
Le spese di causa seguono il principio della parziale soccombenza e vengono poste a carico della banca convenuta come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori delle parti come espressamente richiesto oltre al rimborso all'attrice delle spese della consulenza tecnica come liquidate dal Giudice con provvedimento del 17.10.2005 in misura di Euro 3.200,00 oltre accessori nella misura in cui l'attrice abbia provveduto integralmente al saldo.
Il Tribunale,

P.Q.M.

Rigettata od assorbita ogni altra domanda od eccezione;
condanna la Unicredit Banca s.p.a. , già Rolo Banca 1473 s.p.a. al pagamento in favore di Rosa Nunzia XXX di Euro 33.657,07 oltre interessi al tasso legale dal 31.3.2002 al saldo effettivo, a titolo di interessi passivi sul conto corrente aperto presso la banca convenuta n. c/c 90140 e chiuso alla data indicata;
condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice delle spese di causa sostenute, oltre le spese della consulenza tecnica pari ad Euro 3.200,00 oltre accessori, quest'ultime se corrisposte da parte attrice, che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00 di cui Euro 250,00 per esborso ed Euro 1.750,00 per diritti, ed Euro 5.000,00 per onorari oltre rimborso spese gen. oltre IVA e CPA, e che si distraggono in favore degli avv.ti Anna Rava Cali e Antonio Tanza, antistatari.

Milano , 4.12.07

Il Giudice

( Dott.ssa Anna Landriani)



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