Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Ord. Trib. Roma / ..

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2014

Tribunale di Roma
Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta nella procedura esecutiva n. ____/2014 ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti

osserva

Con atto di citazione in opposizione a precetto ex. art. 615, comma 1, c.p.c., debitamente notificato la S. I. e d. C. E. Srl (Avv.ti Tanza e Tassone) contesta la risoluzione dei contratti (azionati esecutivamente) a causa del mancato pagamento dei ratei stabiliti, sostenendo la nullità parziale del negozio cagionata dalla natura usuraria degli interessi pattuiti.
Conseguentemente, ritiene di non dovere affatto gli interessi, di essere creditrice per la restituzione di quelli già corrisposti e non inadempiente ai contratti stipulati (affetti, appunto, da nullità parziale in ordine alla pattuizione degli accessori).
L'assunto della società attrice è sostenuto da una propria consulenza, ove (computati ai fini della determinazione del tasso pattuito anche gli interessi moratori, così come ritenuto dalla giurisprudenza della S.C.: cfr. sent. n. 5324 del 4/04/2003) viene accertato che il tasso determinato nei contratti costituenti T.E., supera con varie percentuali quello c.d. soglia individuato dalla normativa di settore.
A fronte di ciò, non è stato parimenti apportato dall'opposta (BNL) alcun elemento di calcolo utile a far apprezzare al giudicante la correttezza dell'operato dell'Istituto nell'applicazione dei calcoli del dare - avere e nell'imputazione delle somme a titolo di interessi, per come richieste in precetto.
Orbene, non è dubbio che la questione attinente l'esatta determinazione del tasso contrattualmente pattuito dovrà essere affrontata nel corso del giudizio di merito ove, nel contraddittorio delle parti, una consulenza tecnica potrà accertare tale tasso che, qualora superasse effettivamente quello c.d soglia, produrrebbe sul negozio le conseguenze individuate dall'attrice.
Posto quanto sopra, deve tenersi a mente che l'art. 1 della legge n. 108/1996, a modifica dell'art. 644 c.p., ha previsto che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" e che " Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.".
Appare evidente che la questione da ritenersi dirimente, da affrontare in via prioritaria ai fini del decidere, deve essere quella dello stabilire se il tasso sugli interessi di mora debba essere o meno nell'ambito del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) con conseguente sua incidenza ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2 della Legge 108/1996.
Giova a tal fine richiamare l'orientamento giurisprudenziale prevalente, peraltro supportato da una pronuncia della Consulta (sentenza 25.02.2002, n. 29) che afferma che "... il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".
Con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, richiamata anche da parte opponente, la Corte di Cassazione ha poi confermato quello che era già un orientamento conclamato del Giudice di legittimità ribadendo che gli interessi di mora devono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione del superamento o meno del tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996.
Non ravvedendo, questo giudice, alcun motivo, per discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza sopra richiamata e posto che, allo stato degli atti nella presente fase cautelare, la documentazione prodotta dall'attrice assieme alla notevolissima entità del credito azionato, costituiscono giusti motivi per la concessione della sospensiva richiesta, si ritiene di dover adottare il provvedimento cautelare rimettendo alla fase di merito la definitiva determinazione dell'interesse pattuito nei contratti azionati.

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva dei titoli azionati col precetto opposto e conferma l'udienza di prima comparizione fissata per il 9.10.2014, ore 12,30.

Roma 22 luglio 2014-08-13 Dott. Barbara Pirocchi


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