Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sent. C.A.Lecce

Anatocismo e Usura > Anatocismo: alcune vecchie sentenze...

SENTENZA CHOC della corte di appello di Lecce: dichiarata la illegittimità delle commissioni di massimo di scoperto e della clausola di determinazione delle valute nei contratti di apercredito su c/c stipulati prima del 1992
Avv. Antonio TANZA (Vicepresidente Nazionale ADUSBEF)




Una pronunzia per taluni profili assolutamente innovativa nel variegato panorama giurisprudenziale concernente la analisi e disciplina dei rapporti di affidamento su c/c bancario segna un nuovo straordinario successo di ADUSBEF nella battaglia contro gli usi (o meglio, abusi) bancari: la Corte di Appello di Lecce (Pres. Est. Dott. LAMORGESE), con sentenza non definitiva pronunziata il 6 febbraio 2001, in riforma di una sentenza del Tribunale di Lecce, revoca il decreto ingiuntivo opposto pronunziato in danno degli appellanti e dispone procedersi al ricalcolo delle competenze da addebitarsi nei rapporti di affidamento su c/c oggetto di giudizio, deducendo tra l'altro la illegittimità della clausola c.d. "uso piazza" per la determinazione degli interessi ultralegali, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la illegittimità delle c.d. commissioni di massimo scoperto e, fatto di assoluta novità, la illegittimità del regolamento delle valute (ed i conseguenti addebiti di interessi ultralegali) sulle singole operazioni in c/c.

La vicenda processuale - Il presidente del tribunale di Lecce, accogliendo il ricorso proposto dal Banco di Napoli S.p.A., con decreto del febbraio 1996 ingiungeva a Luigi Casciaro e Teresa De Lorenzi, quest’ultima per aver garantito a titolo di fideiussione le obbligazioni del primo, il pagamento di somma di denaro per presunti saldi debitori su conti correnti, aperti sin dalla metà degli anni '70, su cui transitavano distinti affidamenti mediante scopertura.

I Sigg.ri Casciaro e De Lorenzi, associati ADUSBEF (www.adusbef.it), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio TANZA (www.studiotanza.it) proponevano opposizione, deducendo, tra l'altro, la nullità di ogni determinazione di interessi superiori alla misura legale effettuata mediante il riferimento alla misura degli interessi usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza, la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti passivi; la indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non dovute; l’erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni per le valute; il Casciaro e la De Lorenzi precisavano, altresì, di aver soddisfatto interamente il credito della banca per capitale ed interessi legali, spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme per il pagamento effettuato oltre il dovuto.

Il giudice unico del tribunale di Lecce, con sentenza del 17 settembre 1998, rigettava la opposizione; avverso tale pronuncia, il Casciaro e la De Lorenzi proponevano appello, definito con la sentenza in commento.

I motivi di nullità contrattuale - La pronunzia dell'alto Collegio leccese, con cui viene revocato il decreto di ingiunzione opposto, ripropone per alcun verso taluni motivi di censura dei rapporti di apercredito su c/c già evidenziati da un consolidato orientamento di Giurisprudenza di legittimità: si pensi alla censura di nullità della clausola, riprodotta nelle condizioni generali di contratto di c/c, di determinazione degli interessi ultralegali mediante riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, invalida per contrasto con gli artt. 1284 e e 1346 c.c., con l'effetto dell'applicazione, in via dispositiva, del tasso legale di interesse sui conti passivi, ovvero alla dichiarata nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale (anatocismo) degli oneri passivi, ritenuta illegittima per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. .

Di notevolissimo rilievo è ancora la deduzione sulla illegittimità degli addebiti per le c.d. provvigioni sul massimo scoperto trimestrale, ovvero quella sorta di compenso, in genere nella misura del 0,125%, che la banca pretende sul massimo scoperto di conto maturato nel trimestre precedente, sulla base della ovvia considerazione della inesigibilità di tale commissione mai convenuta in contratto eppur regolarmente addebitata dall'istituto in conto nel corso del rapporto.

Lo ius novum - Ma è con riferimento alla regolamentazione delle valute che la pronunzia della Corte leccese presenta aspetti ermeneutici del tutto inediti, almeno nella giurisprudenza delle Corti di merito: viene infatti stabilito in sentenza il principio che le valute delle singole operazioni in conto debbano essere, in mancanza di diverso accordo tra le parti, determinate con decorrenza alle date in cui la banca rispettivamente ha perso o acquistato la disponibilità del denaro, con conseguente sanzione di illegittimità ed inefficacia degli interessi ultralegali computati dalla banca sulla differenza in giorni - banca, mai autorizzata dal correntista, tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute.

Per maggiore chiarezza, deve precisarsi che la valuta di un'operazione registrata in conto corrente è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente diviene fruttifera e determina interessi. Detta valuta coincide, normalmente, con la scadenza dell’operazione. Si distingue in valuta effettiva, in cui il giorno, a partire dal quale la somma corrispondente diventa fruttifera, coincide con quello in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate, e in valuta fittizia che, invece, è quella adottata dalla banca, e che risulta dall’aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di c.d. giorni banca alla valuta effettiva.

Questo trucco è utilizzato dalle banche per lucrare ulteriori competenze fittizie a proprio favore, ovviamente a discapito del cliente, che, se da un lato vede moltiplicarsi i giorni banca a suo sfavore nei conti passivi nei confronti della banca, li vede con la stessa rapidità diminuire in quelli a proprio credito.

In altri termini, la banca largheggia sui giorni con riguardo ai conti passivi che le fruttano interessi, mentre sottrae giorni sui conti attivi che fruttano interessi al cliente.

Deve inoltre osservarsi che attraverso l'arbitrario gioco delle valute la banca realizza la formazione di poste contabili del tutto virtuali che incidono direttamente non solo nell'addebito di interessi ultralegali ma anche e soprattutto nella formazione dei singoli saldi contabili giornalieri (atteso che nel conto corrente bancario l’immediata esigibilità determina anche un’immediata operatività delle compensazioni e del saldo) e conseguentemente nella determinazione del massimo scoperto trimestrale su cui la banca applica la rispettiva commissione, e nella determinazione del saldo alle singole chiusure trimestrali su cui viene applicato il meccanismo anatocistico.

La Corte di Appello di Lecce nella citata sentenza, rilevata la mancata convenzione sulla antergazione o postergazione della valuta rispetto alla singola operazione, stabilisce in via dispositiva il principio della valuta effettiva, alla cui stregua se per i prelevamenti la valuta deve coincidere con il giorno del pagamento dell’assegno, ovvero con il giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro, per quanto attiene ai versamenti deve riportarsi la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro.





Si riporta per estratto la motivazione ed il dispositivo della citata pronunzia della Corte leccese.



______________________________________________



La Corte di Appello di Lecce - Sezione 2^ Civile - composta dai Signori:

1) Dott. Alfredo LAMORGESE Presidente Est.

2) Dott. Oronzo DE PASCALIS Consigliere

3) Dott. Vincenzo FARINA Consigliere



ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A N. D.


t r a

CASCIARO Luigi e DE LORENZI Teresa, entrambi residenti in Galatina, elettivamente domiciliati in Lecce, via Martiri d’Otranto, 4, (Avv. Antonio TANZA e Avv. Roberto VASSALLE)

- APPELLANTI -

e
BANCO DI NAPOLI S.p.A., con sede in Napoli alla via Toledo, 177, Capo del Gruppo Creditizio Banco di Napoli, Filiale di Lecce, (Avv. Antonio Guglielmo)

- APPELLATO -



(OMISSIS)


MOTIVI DELLA DECISIONE

(…) Prima di procedere all’esame delle censure poste con l’atto di appello occorre farsi carico di un rilievo svolto dall’appellato con la comparsa di risposta secondo cui le predette censure o alcune di esse andrebbero definite inammissibili perché nuove.

Il rilievo non é fondato.

Va, infatti, osservato che il Casciaro e la De Lorenzi hanno contestato la pretesa di credito della banca, sotto il profilo della legittimità della misura del tasso di interessi applicato, del criterio della capitalizzazione trimestrale, dell’applicazione della commissione di massimo scoperto e della decorrenza delle valute.

Orbene le censure - contenute nell’atto di impugnazione - con cui gli appellanti hanno riproposto, con maggiore specificazione e articolazione, i suddetti profili di illegittimità già contenuti nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo certamente non hanno carattere di novità e non possono essere valutate in termini di inammissibilità, cosi come invece pretende l’appellato.

Né alcuna ragione di inammissibilità può essere rilevata con riferimento alle istanze di nullità delle clausole negoziali concernenti gli interessi da applicarsi secondo i tassi usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito o il criterio dell’anatocismo nella forma della capitalizzazione trimestrale, giacché le corrispondenti censure si collocano nell’area dell’art. 1421 c.c., alla stregua del quale la nullità può essere fatta da qualunque interessato e può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio: in proposito giova infatti osservare che nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità dello stesso è rilevabile anche d’ufficio in considerazione del potere dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione.

A ragione quindi gli appellanti hanno dedotto, tra l’altro, la nullità di clausole su cui il Banco di Napoli ha fondato parte delle sue pretese.

A fronte delle osservazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove si legge che “il tasso di interesse ultralegale” applicato dalla banca era “stato espressamente pattuito dalle parti, sicché le argomentazione degli opponenti, relative ad una indebita determinazione per relationem agli usi, non (erano) pertinenti”, gli appellanti hanno dedotto la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse, specificando in proposito che la clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 27/147 cui avevano rinviato le parti stesse nella successiva conclusione del contratto di apertura di credito – facendo riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, affidava sostanzialmente alla discrezionalità della banca la determinazione della misura del tasso, e che anche tutte le altre indicazioni circa la misura del tasso di interesse contenute nel contratto di conto corrente n. 8/10 e nelle lettere raccomandate recanti la sottoscrizione del Casciaro non soddisfacevano l’esigenza che la determinazione del tasso fosse il risultato dell’accordo delle parti, in quanto in sostanza alla banca veniva riconosciuta la riserva della “facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni tutte regolanti i rapporti”.

Le su esposte censure sono fondate nei termini di seguito indicati.

Quanto al conto n. 27/147 ed alla correlativa apertura di credito va rilevato che attraverso la clausola contrattuale, facente riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza, non può ritenersi integrato il requisito, imposto dalla legge, della forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali.

Ed, infatti, pur dovendosi riconoscere che l’obbligo della forma scritta ad validitatem per la pattuizione di interessi ultralegali non richiede necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso di interesse convenuto, in quanto l’obbligo può essere soddisfatto anche per relationem, va, però, precisato che in tal caso si richiede che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. n. 6113/1994).

Il che significa che, quando le parti abbiano fatto riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, l’elemento estrinseco di riferimento debba essere costituito dall’esistenza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale con accordi di cartello: quando, invece, tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, è evidente che il riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza non appare più sufficiente a soddisfare l’obbligo della forma scritta ai fini della validità della pattuizione di interessi ultralegali (Cass. n. 10657/1996). Ciò posto, va rilevata la nullità della richiamata clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 27/147, non esistendo alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi la vincolatività di discipline fissate su scala nazionale alla cui stregua sia possibile individuare un unico tasso uniformemente applicato dalle aziende di credito per tutta la clientela tale da costituire, quindi, un criterio oggettivo certo e di agevole riscontro.

Da quanto precede consegue che riguardo all’apertura di credito, concessa il 27 ottobre 1975, relativa al conto corrente n. 27/147 gli interessi vanno computati nella misura legale a decorrere dalla prima utilizzazione e sino al momento in cui può ritenersi concordata nella forma scritta - per quanto in appresso precisato - la misura di un tasso ultralegale. (…)

Gli appellanti con uno specifico motivo hanno, poi, contestato la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul rilievo della inesistenza di un uso normativo che tale clausola consenta in deroga al divieto generale di anatocismo contenuto nell’art. 1283 c.c..

La su esposta censura è fondata.

Devesi premettere che in seguito alla sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma di cui al comma 3 dell’art. 25 del d. lgs del 4 agosto 1999, n. 342 recante modifiche al d. lgs 1 settembre 1993, n. 385 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (l’indicata norma aveva introdotto una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie, contenute nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della deliberazione del C I C R) torna ad essere attuale la questione della validità delle clausole di anatocismo trimestrale.

Orbene non vi è dubbio che allo stato delle norme vigenti debba essere dichiarata la nullità ditali clausole.

L’art. 1283 c.c. ammette l’anatocismo a determinate condizioni, dispo­nendo che “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; ma ammette, altresì, la possibilità di deroga da parte di usi contrari. Sennonché deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disposizioni sulla legge in generale), e non invece di usi negoziali (art. 1340 c.c.) o di usi interpretativi (art. 1368 c.c.).

Orbene devesi escludere l’esistenza di usi normativi in presenza dei quali si sarebbe potuto ritenere realizzata l’ipotesi della fattispecie derogatoria al generale divieto contenuto nell’art. 1283 c.c..

È stato affermato (v. Cass.12507/1999) che, perché l’anatocismo ”sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti alla banca, costituisca applicazione di un uso normativo, non è sufficiente rilevare che esso trova generale applicazione nei rapporti tra istituti di credito e clienti”, in quanto “ciò deriva dagli schemi contrattuali predisposti dalle banche (in base alle cd. norme bancarie aventi però natura pattizia) e quindi può condurre a ravvisare un uso negoziale, ma non basta per identificare un uso normativo”.

Perché possa parlarsi di uso normativo occorre, insomma, che vi sia in entrambi i contraenti la convinzione di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare.

Ora con riferimento ai rapporti bancari il cliente stipula secondo schemi contrattuali predisposti dalla banca e non certamente perché egli abbia la consapevolezza dell’esistenza di un uso normativo che legittimi la convenzione di capitalizzazione trimestrale (v. anche Cass. n. 2374/1999; n. 3096/1999): “l’atteggiamento psicologico del cliente è, quindi, ben lontano dalla spontanea adesione a un precetto giuridico in cui consiste l’opinio iuris ac necessitatis , se non altro per l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente” (Cass. n. 3096/1999). In proposito basterà ricordare, con riferimento al caso in esame, la diversa periodicità della capitalizzazione per gli interessi dovuti dal cliente - capitalizzazione trimestrale - rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente – capitalizzazione annuale - sui saldi per lui attivi di conto corrente alla fine di ciascun anno solare.

Da ciò che precede consegue che deve essere dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle valute, cui hanno riguardo specifiche censure degli appellanti, va rilevato quanto segue.

La commissione di massimo scoperto, che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento, è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita.

In relazione al rapporto connesso al conto corrente n. 27/147 la clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto risulta contenuta soltanto nella note raccomandate richiamate sub. n. (...) della presente motivazione: e, pertanto, la commissione è dovuta nella misura e per i periodi indicati nelle menzionate raccomandate. (…)

Riguardo alla decorrenza delle valute, rilevante al fine del calcolo degli interessi deve tenersi conto della data in cui l’istituto di credito rispettivamente ha perso o acquistato effettivamente la disponibilità del denaro.

Devesi, pertanto, procedere ad una ricostruzione dei conti al fine di pervenire ad una determinazione dei saldi sulla base dei principi innanzi indicati, che qui in modo conclusivo vengono richiamati:

a) per gli interessi devono applicarsi i tassi indicati sub. n. 2 della presente motivazione;

b) la capitalizzazione va effettuata sulla base del periodo annuale;

c) le commissioni di massimo scoperto sono dovute nei termini indicati nelle clausole di cui è cenno sub n. (...).

d) per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data in cui l’appellato rispettivamente ha perso o acquistato effettivamente la disponibilità del denaro.

Il che comporta la necessità della nomina di un consulente tecnico.

Né a superare le su esposte conclusioni vale l’argomento addotto dalla banca appellata, secondo cui gli appellanti, ai quali sarebbero stati rimessi gli estratti analitici dei conti correnti, mai avrebbero contestato la misura contabilizzata o i calcoli effettuati.

Infatti in proposito va osservato che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti dai quali le partite inserite nel conto derivano o dell’esistenza delle condizioni che. comunque. legittimano le pretese fatte valere come nel caso in esame dalla banca.

Da quanto precede consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, restando assorbita la questione relativa alla idoneità del documento allegato alla richiesta monitoria ai fini della pronunzia del decreto ingiuntivo.

Va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.

La pronunzia sulla spese è rinviata al moment della emanazione della sentenza definitiva. Con questa sarà, poi, decisa anche la questione prospettata circa il carattere usurario dei tassi con riferimento al debito derivato dall’apertura di credito regolata sul c/c n. 27/147.

P. T. M.

La Corte, non definitivamente pronunziando sull’appello proposto da Luigi Casciaro e Teresa De Lorenzi,

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

dispone che gli interessi maturati nel corso del rapporto intercorso con l’appellato Banco di Napoli siano computati secondo i termini indicati in motivazione;

dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale;

dichiara dovuta la commissione di massimo scoperto nei limiti e termini esposti in motivazione;

pone la decorrenza della valuta alle date in cui la banca rispettivamente ha perso o acquistato la disponibilità del denaro.

Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine dell’espletamento di una consulenza contabile.

Rinvia alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese e la decisione sulla questione indicata sub n. (...) della motivazione.

Lecce, 27 giugno 2000.

Il presidente estensore

(Dr. Alfredo Lamorgese)

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2001.

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Con questa pronunzia la Curia salentina si pone decisamente all'avanguardia nella obiettiva e imparziale decisione delle doglianze avanzate dagli utenti bancari contro gli abusi (contabili e non) degli istituti di credito, in una sostanziale prospettiva di riconduzione a trasparenza ed equità dei rapporti bancari di affidamento.

Ciò vada a merito della Corte leccese e a riscatto di un mondo giudiziario qualche rara volta caratterizzato dalla presenza di sparuti esponenti arroccati nella cieca e servile difesa del fortilizio dei vetusti privilegi del ceto bancario, con atti e comportamenti processuali a dir poco stucchevoli, idonei solo a confermare la sopravvivenza dell'italico tengo famiglia anche nelle auliche sale del Palazzo, con immenso danno per la causa della Giustizia e dei cittadini.



Superior stabat lupus, inferior agnus.



Solo per fare un esempio, è di pochissimi giorni fa una sentenza di un giudice unico che condanna l’utente bancario al pagamento di spese legali per circa lire 40.000.000 (tra iva e cap) aderendo all’assurda richiesta dell’Istituto di credito di celebrare il processo nella sede della banca e non in quello in cui è sorto il rapporto o dove ha la residenza il consumatore, sulla scorta della solita clausola tipo inserita dalla banca, con caratteri microscopici, nei suoi contratti – formulari.

Oltre al fatto che la validità di detta clausola, assolutamente vessatoria, è stata più volte messa in discussione anche dalla Suprema Corte, la mancata ed opportuna compensazione delle spese e, anzi, la condanna all’assurdo pagamento della somma di lire 40.000.000 per sole spese legali per un giudizio ancora tutto da farsi e momentaneamente conclusosi, per detta eccezione processuale, in poche battute è la prova della leggerezza con cui a volte si perseguita l’utente.

Le sentenze si rispettano, in quanto emesse da un organo giudiziario, ma si appellano e si criticano.

Come definire detto comportamento: preferiamo pensare che ci troviamo di fronte ad una persona in buona fede, ma sensibilmente limitata, piuttosto che di fronte ad un canto del cigno, simbolo di un’agonizzante reazione di un sistema, quello che gira intorno agli istituti di credito, che invece di pronunciarsi sul diritto, preferisce scoraggiare l’utente a proseguire un giudizio, che vedrà la banca soccombente.

La sentenza del Tribunale sarà impugnata e la lotta continuerà più aspra e più violenta di prima: il cittadino crede nella Giustizia e fortunatamente preferisce, ancora, farsi giustizia nelle aule giudiziarie.

Casciaro e questa sentenza della Corte d’Appello di Lecce ne sono la prova.



Lecce, 18 marzo 2001.

Avv. Antonio TANZA

Vice Presidente ADUSBEF





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