Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Telelaser

Autovelox/Photored

Il Telelaser:

Quando la sofisticata tecnologia non è a servizio degli utenti




Il Telelaser eltraff, di importazione statunitense, è attualmente il rilevatore di velocità più utilizzato dalle nostre forze di polizia stradale.

Le parti "attive" del Telelaser sono costituite da un mirino, cui viene puntato il bersaglio, dal display su cui appare la misurazione della velocità, dal diodo integrato da ottica di emissione e ricezione, nonché dal grilletto (così M. Leoni e U. Terraciano, in Problematiche in tema di Autovelox, Cedam, III, ed. 2000, p.13 ss.).

Il raggio laser deve rimanere puntato sul veicolo per almeno tre decimi di secondo, che è il tempo necessario ad elaborare il rilevamento. Una volta effettuata la misurazione, la velocità del veicolo viene visualizzata sul display del Telelaser.

La portata massima del Telelaser non supera i 1200 metri. Il tiro più utile si ottiene puntando la parte posteriore del veicolo.

Nonostante che il Telelaser costituisca, come abbiamo visto, un congegno estremamente sofisticato, numerose sono le critiche sorte e concentrate intorno al valore probatorio delle rilevazioni di velocità tramite questo strumento.

L'art. 345 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada reg. C.d.S. stabilisce che "le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente".

Le modalità di funzionamento del Telelaser non sono idonee a soddisfare i parametri stabiliti dal suddetto articolo, come puntualmente rilevato dal Tribunale di Padova, con la sentenza del 12 luglio 2000 (di seguito pubblicata) .

Il Telelaser, infatti, non conserva alcuna traccia del veicolo inquadrato, nè della velocità di transito. Lo stesso, una volta "puntato" sul veicolo oggetto del controllo, rileva la velocità sul display e la rende visibile all'agente accertatore, ma non la memorizza, nè permette di ricavarla attraverso fotografie od altro, in quanto il successivo "puntamento" del Telelaser su un altro veicolo elimina ogni traccia del precedente risultato. Tale apparecchio non consente, pertanto, di assicurare che l'autovettura inquadrata nel "mirino" coincida effettivamente con quella poi fermata dagli agenti. Secondo il Tribunale di Padova, pertanto, sono illegittime le multe (per eccesso di velocità) elevate con il Telelaser in quanto è impossibile associare con esattezza la velocità al veicolo.

Il diritto di difesa dell’utente è praticamente inesistente.

La ratio dell'art.345 reg. C.d.S. è quella di consentire il contraddittorio dell'interessato e di garantire la verificabilità oggettiva della misurazione della velocità, verificabilità che si può ottenere soltanto mediante l'impiego di mezzi scientifici. Al contrario il Telelaser è un mezzo di misurazione che si basa SOLO sull'accortezza di riflessi e della buona vista dell'agente accertatore ed è, perciò, contrario alle esigenze di certezza e di verificabilità oggettiva richieste dalla norma. L’eliminazione del rischio del c.d. "errore umano" costituisce il logico e necessario corollario dell'utilizzo di un'apparecchiatura che misura la velocità scientificamente.

Proseguendo l'indirizzo tracciato da Tribunale di Padova, il Giudice di Pace di Forlì, con la sentenza n.396 del 16 Ottobre 2000, ha annullato un verbale di contestazione elevato dagli operatori della locale polizia municipale per un presunto eccesso di velocità rilevato con il Telelaser.

Nel caso specifico, la ricorrente eccepiva che, nel frangente, la propria vettura non percorresse da sola la propria corsia di pertinenza bensì fosse incolonnata insieme ad altre autovetture. Veniva, inoltre, sottolineato che il verbale di contestazione risultava privo di un essenziale elemento, ovvero l’indicazione della distanza tra il Telelaser e l’autovettura puntata.

Il giudice forlivese, in accoglimento della domanda dell’opponente, ha specificamente statuito che il Telelaser " non conserva alcuna traccia di ciò che appare sul display e sulla corrispondenza, oggettivamente verificabile, tra il veicolo inquadrato dal Telelaser e quello effettivamente fermato. Quindi in caso di intenso traffico e di transito contemporaneo di altri veicoli, esiste il rischio di errori, seppur in buona fede, se non sia consentito di verificare oggettivamente che il veicolo inquadrato nel Telelaser sia effettivamente quello poi fermato. Nel caso “de quo” dal verbale di contestazione risulta che, al momento dell’accertamento, viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni. Inoltre, nel verbale medesimo non risulta indicata la distanza di rilevamento, circostanza che lede il diritto di difesa per carenza di uno degli elementi essenziali del rilevamento”.

In attesa che anche la Giurisprudenza di legittimità si pronunci sulla certezza probatoria delle rilevazioni di velocità effettuate sulle strade per mezzo del sofisticatissimo Telelaser (come del resto ha già fatto con riferimento ad altri strumenti, quali l'autovelox), non possiamo non porre nel giusto rilievo questo filone di pronunce da parte di Giudici di merito, che hanno acutamente e logicamente accertato e motivato l'ingiustizia delle migliaia di multe che ogni giorno vengono elevate nei confronti degli automobilisti.

Galatina, 27 febbraio 2001 Avv. Antonio TANZA





______________________________________________________________

un consumatore grazie ad adusbef ottiene dal giudice

l'annullamento di una multa per telelaser

dalla Vicepresidenza ADUSBEF

Da un gentile navigatore del nostro sito riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Gentili signori,

mi chiamo ******, e in data 08/12/2000 gli agenti di polizia di Macomer (Nuoro) mi hanno ritirato la patente per 30 gg. per eccesso di velocità rilevato con il telelaser.

Dopo aver visitato il Vs. importantissimo sito ho deciso di presentare ricorso al Giudice di Pace di Macomer. Il ricorso è stato accolto e ho ritenuto giusto e importante comunicarvelo, anche per estendere la mia gratitudine a coloro che hanno avuto l'intelligenza e la pazienza di elaborare e riprodurre tutte le informazioni del caso, che sono state determinanti anche per la mia causa (...)

Ringrazio e saluto cordialmente.

******



Lecce, lì 12 luglio 2001.

________________________________________________________________



rassegna giurisprudenziale



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZ. IV - R.G.N. 41241/00

REPUBBLICA ITALIANA


In nome del Popolo Italiano


Il Giudice di Pace Avv. Vito Dattolico nella causa avente ad oggetto: Opposizione a Sanzione Amministrativa - Verbale P.M. Milano N. 3267195-1 del 14.9.2000

Promossa da *******

elett.te dom. presso lo studio degli Avv.ti Emilio Sani e Riccardo Zingale che la rapp.no e dif per mandato a margine dell'atto introduttivo


CONTRO


COMUNE DI MILANO - in persona del Sindaco pro-tempore

Ha emesso la seguente


SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 il Signor ******* ha eccepito il fondamento del verbale in epigrafe, dove veniva contestato il superamento del limite di velocità violando l'art. 142/9 comma "D" Lgs 285/92, velocità consentita Km/h 50, velocità rilevata Km/h 123, velocità effettiva Km/h 116, eccedenza pari a Km. 066, con una rilevazione effettuata tramite apparecchiatura "Telelaser LTI 20-20" posizionato ad una distanza di mt. 480,4. Veniva ritirato il documento di guida per l'inoltro alla Prefettura ed ammesso il pagamento in misura ridotta di L. 606.600.

Nessuno compariva per il Comune mentre per il ricorrente presenziava il legale del ricorrente con procura speciale.


IN DIRITTO


L'Art. 142 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento". Ne consegue che Le risultanze di attrezzature omologate costituiscono fonte di prova, purché siano conformi a quanto disposto dal Regolamento.

Ed in proposito l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, comma 1 stabilisce che "Le apparecchiature destinate a controllare "l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in "modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del "veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, "tutelando la riservatezza dell'utente".

Sicché viene richiesto che sia fissata la velocità del veicolo cui è contestata l'infrazione "in modo chiaro ed accertabile".

Ebbene, perché sia contestata l'infrazione in modo chiaro ed accertabile lo strumento deve essere in grado di rilevare la targa dell'automezzo sul quale compie la rilevazione, o, a tutto voler concedere, deve perlomeno consentire una semplice individuazione dello stesso.

Ma ciò non è accaduto nel caso di specie.

La velocità è stata rilevata con uno strumento denominato "Telelaser LTI 20-20", che stabilisce in un margine ridottissimo di tempo (meno di un secondo) la velocità di marcia del veicolo investito dal suo raggio, ma che (non avendo rilevatori fotografici) non è in grado di identificare l'autovettura della quale sta misurando la velocità. Tant'è che lo scontrino rilasciato dal telelaser indica solo la velocità che ha registrato, ma il tipo di autovettura e il numero di targa sono inseriti manualmente dall'agente accertatore.

Con il telelaser gli agenti agiscono in coppia: uno punta lo strumento verso l'auto in corsa, che viene ingrandita due volte dal mirino ottico. La velocità appare su un piccolo display, e questo dato rimane in evidenza solo fino al prossimo veicolo da segnalare.

L'altro agente, al quale il primo ha comunicato a voce la velocità rilevata, legge e prende nota del numero di targa dell'auto in corsa.

L'automobilista fermato potrà eventualmente sincerarsi della sola velocità che appare sul display, ma non vi sarà mai la totale certezza che la velocità rilevata dallo strumento corrisponda effettivamente a quella della sua vettura e, non invece, a quella di un altra.

In particolare la semplice individuazione del veicolo investito dal raggio non poteva che essere del tutto approssimativa ed aleatoria, in quanto gli agenti accertatori avevano di fronte, a 500 metri di distanza, una notevole quantità di macchine, mentre detta auto era comparsa all'improvviso dopo una curva e si affiancava e sovrapponeva sulle tre corsie di marcia.

Gli agenti potevano al più prendere atto, che uno dei veicoli aveva superato il limite di velocità e, quindi, ipotizzare, quale esso fosse, in base a indizi e percezioni privi di ogni certezza e possibilità di riscontro.

Ma non era affatto possibile stabilire con certezza a quale dei veicoli fosse addebitabile l'infrazione, in mancanza di una fotografia. L'accertamento nella specie contestato è, dunque, avvenuto in palese contrasto con il citato art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che come si è detto richiede, invece, un riscontro chiaro ed accertabile della velocità.

Del resto è stato recentemente giudicato che il telelaser e uno strumento intrinsecamente non idoneo a verificare con certezza la velocità delle automobili in corsa' perché non permette di associare in modo accertabile e verificabile la velocità apparsa sul display con un dato veicolo. L'art. 345 del Regolamento del Codice della Strada richiede, invece, un riscontro chiaro ed accertabile della velocità e cioè oggettivo, corrispondente a requisiti di esattezza scientifica, così da eliminare o, quanto meno ridurre al minimo il rischio del cosiddetto errore umano.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'accertamento compiuto nella specie si appalesa illegittimo.

Infatti, benché il telelaser sia stato omologato, tale omologazione non pare legittima e, comunque, l'utilizzo concreto dì tale apparecchio nella specifica fattispecie, in relazione al luogo e al tempo dell'accertamento, non è risultato conforme ai principi stabiliti dall'art. 345 del D.P.R. 495/1992.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace definitivamente pronunciandosi sulla domanda, ogni altra istanza e deduzione respinta, così


DECIDE


Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione N. 3267195-1 elevato in data 14.9.2000 dalla Polizia Municipale di Milano, Reparto Gratosoglio, contestato in data 14.9.2000. In ragione della particolare materia del contendere oggetto nella giurisprudenza di merito di difformi decisioni, compensa tra le parti le spese di causa.

Milano, lì 31.1.2001

Il Giudice di Pace

(Avv Vito Dattolico)










UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Forlì nella persona del Dott. Sandro Guaglione ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1011/2000 del Ruolo Generale iniziata con citazione depositata in data 10/7/2000

DA XXXX, elettivamente domiciliata in Via XXXX, presso e nello studio dell'Avv. XXXXX, che la rappresenta e difende giusta delega apposta in calce al ricorso in opposizione.

OPPONENTE


CONTRO POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI FORLI', in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa da un funzionario all'uopo delegato

OPPOSTA

IN PUNTO A:

Ricorso ex art.22 legge 689/81

CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE:

"Voglia il Giudice di Pace di Forlì, contrariis reiectis, previa sospensione del verbale de quo, dichiarare nullo e privo di alcun effetto giuridico l'opposto verbale di contestazione n.130070919 redatto dalla Polizia Municipale di Forlì, a carico di XXXX e per l'effetto, dichiarare non tenuta l'istante ad alcun pagamento nei confronti della P.A. in ragione dei fatti accaduti in località di Villanova di Forlì, il 15 giugno 2000. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio ovvero in subordine con compensazione delle spese di lite".

CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA:

"Si conclude per il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10/7/2000 XXXX proponeva opposizione avverso il verbale in data 15/6/2000 n.70919 di £.242.200 per violazione dell'art.142, comma 8, C.d.S., avendo superato di oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h il limite massimo, eccependo che nel verbale di contestazione non è stata indicata la distanza di rilevamento ed inoltre, come risulta dallo stesso verbale, congiuntamente alla vettura Citroen AX "viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni", per cui, in mancanza di tale presupposto il Telelaser LTI 20-20 matricola n.012679, in dotazione alla P.M. di Forlì, è omologato dal ministero dei Lavori Pubblici e consente di documentare con visione sullo strumento della velocità e della distanza di rilevamento, la violazione avvenuta. L'art.142 C.d.S. espressamente qualifica come fonte di prova le risultanze di tali apparecchiature debitamente omologate. La mancata indicazione sul verbale della distanza di rilevamento non inficia la validità del verbale in quanto la ricorrente ne ha potuto prendere visione sul display dello strumento.

Inoltre , il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso dei fatti accaduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale.

Sulle conclusioni delle parti in epigrafe descritte, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza dell'11.10.2000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve quindi trovare accoglimento.

L'art.345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., prescrive che le apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. Il Telelaser, invece, non conserva alcuna traccia di ciò che appare sul display e sulla corrispondenza, oggettivamente verificabile, tra il veicolo inquadrato dal Telelaser e quello effettivamente fermato.

Quindi in caso di intenso traffico e di transito contemporaneo di altri veicoli, esiste il rischio di errori, seppure in buona fede, se non sia consentito di verificare oggettivamente se il veicolo inquadrato nel Telelaser sia effettivamente quello poi fermato. Nel caso de quo dal verbale di contestazione risulta che, al momento dell'accertamento, viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni.

Inoltre, nel verbale medesimo non risulta indicata la distanza di rilevamento, circostanza che lede il diritto di difesa per carenza di uno degli elementi essenziali del rilevamento.

Pertanto, il verbale di contestazione in data 15/6/2000 n.70919 deve essere annullato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione proposta da XXXX annulla il verbale n.70919 emesso in data 15/6/2000 dalla Polizia Municipale di Forlì;

2) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Forlì, 16/10/2000

Il Giudice di Pace

Dr. Sandro Guaglione




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE II° CIVILE

IL GIUDICE

Dott. Roberto Beghini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 1237/98 R.G. , promossa con ricorso ex art.22 L.689/81 depositato in data 26/5/98

DA

XXXXXX

CONTRO

Prefettura di ....in proprio con sede in ….. P.zza … n. ..

Oggetto: Ricorso ex art. 22 L.689/81

CONCLUSIONI

Dell'attore:

Si chiede che la S.V. Ill.ma , ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24/11/81 n.689 voglia, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accogliere la presente opposizione e così provvedere:

1) revocare la sanzione accessoria della patente di guida irrogata dal ... al Sig.X;

2) dichiarare illegittima e conseguentemente revocare la sanzione pecuniaria di £.587.500 di cui al verbale redatto dalla ... in data 29/4/98;

3) condannare il ...al risarcimento dei danni per la già eseguita sospensione della patente per 30 giorni, che si richiedono nei limiti della competenza del giudice adito;

4) spese ed onorari rifusi.

Della convenuta:

Salve ulteriori istanze e controdeduzioni si chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.22 della legge 24/11/81 n.689 depositato il 26/5/98, il Sig. X proponeva opposizione contro l'ordinanza dell'8/5/98 con cui il .......gli aveva sospeso la patente di guida per trenta giorni, nonché contro il verbale di accertamento del 29/4/98 con cui la polizia stradale gli aveva inflitto una sanzione amministrativa di £.587.000, essendogli stato contestato di aver circolato con il proprio veicolo ad una velocità di Km/h 41 superiore a quella consentita (art.142, comma 9, CdS).

Sulla base di tre motivi, il ricorrente chiedeva la revoca di entrambi i predetti provvedimenti sanzionatori e la condanna della Prefettura di ... al risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima privazione della patente di guida.

La Prefettura di ..., costituitasi ritualmente in giudizio mediante un proprio funzionario, contestava la fondatezza dell'apposizione e ne chiedeva il rigetto.

Istruita mediante produzioni documentali e l'assunzione delle deposizioni testimoniali degli agenti verbalizzanti, la causa viene ora decisa mediante lettura del dispositivo in udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo di opposizione, il ricorrente denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la velocità sarebbe stata accertata da un'apparecchiatura, denominata Telelaser LTI 20-20, le cui modalità di funzionamento non sarebbero tali da assicurare che l'autovettura inquadrata nel "mirino" coincida effettivamente con quella poi fermata dagli agenti. Il telelaser suddetto non conserverebbe infatti alcuna traccia del veicolo "inquadrato", né della velocità di transito. Quest'ultima apparirebbe sul display e darebbe visibile dall'agente preposto al controllo, ma non verrebbe memorizzata, né sarebbe ricavabile attraverso fotografie o altro, in quanto il successivo "puntamento" del Telelaser su di un altro veicolo, eliminerebbe ogni traccia della rilevazione di velocità effettuata in precedenza.

Solo l'accortezza dei riflessi e la buona vista dell'accertatore garantirebbero dunque - secondo il ricorrente - la corrispondenza tra l'auto "inquadrata" dal Telelaser e quella effettivamente fermata. L'automobilista si troverebbe così esposto al rischio di errore dell'agente accertatore, il quale, il buona fede, potrebbe fermare un veicolo diverso da quello contro il quale aveva "puntato" il telelaser.

Secondo il ricorrente, l'apparecchiatura non presenterebbe quindi i requisiti prescritti dall'art.345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, a norma del quale le apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Il Telelaser, invece, non conservando alcuna traccia di ciò che appare sul display, non consentirebbe all'automobilista di accertare se l'auto "inquadrata" nell'apparecchiatura è effettivamente quella sua.

Ciò a differenza di quanto accade con le apparecchiatore che fotografano l'automezzo (cd. autovelox), ove la corrispondenza tra l'auto e la velocità rilevata è garantita appunto dalla fotografia scattata all'atto di misurazione della velocità.

La Prefettura di ... non ha contestato le modalità di funzionamento del Telelaser descritte dal ricorrente, limitandosi ad eccepire che si tratta di un'apparecchiatura ritualmente omologata dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto n.1499 dell'8/9/97.

Il ricorrente ha replicato sostenendo che tale decreto deve ritenersi illegittimo, avendo omologato un'apparecchiatura che non presenta le caratteristiche richieste dal cit. art. 345 reg. C.d.S.

Delineato così il primo motivo di opposizione, osserva il giudicante che oltre all'atteggiamento processuale inerte tenuto dalla Prefettura, valutabile ai sensi dell'art.116 c.p.c., anche l'istruttoria svolta ha confermato integralmente che le modalità di funzionamento del Telelaser LTI 20-20 corrispondono a quelle descritte dal ricorrente.

Gli agenti verbalizzanti............. e ..............., sentiti come testi, hanno infatti confermato che nel display interno l'agente che "punta" il Telelaser vede il veicolo ingrandito due volte (si tratta infatti di un semplice cannocchiale) ed appare la velocità da esso tenuta. La velocità appare altresì su un display esterno, ove resta memorizzata. Dal depliant stampato dalla casa costruttrice (prodotto dal ricorrente) emerge inoltre che effettivamente il dato della velocità riamane "in evidenza fino a che non si preme nuovamente il grilletto"(v. punto n.8 della giuda rapida per l'uso del Telelaser), vale a dire finché non viene effettuato una altro "puntamento".

Gli stessi testi hanno poi confermato che il numero di targa e le caratteristiche in genere del veicolo "puntato" con il Telelaser, vengono rilevate visivamente unicamente dall'agente che si trova a fianco ed assiste a quello che impugna il Telelaser. Esse non vengono quindi memorizzate dall'apparecchiatura.

L'automobilista fermato può pertanto vedere esclusivamente la velocità memorizzata sul display esterno del Telelaser; ma nulla gli assicura che quella velocità corrisponda al suo veicolo. Egli deve quindi fidarsi dell'accortezza dei riflessi e della buona vista dell'accertatore, come affermato espressivamente dal ricorrente.

Appurate così le modalità di funzionamento del Telelaser, è necessario chiedersi se esse siano conformi al cit. art.345 reg. C.d.S.

Come è noto, tale norma al primo comma dispone testualmente che "le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato memento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente".

La velocità deve dunque essere fissata in modo chiaro ed accertabile.

Si osservi l'utilizzo del verbo "fissare", da cui traspare la preoccupazione del legislatore che la velocità rilevata sia fissata, cioè resa ferma, certa, verificabile.

Lo stesso accade per l'espressione "in modo chiaro ed accertabile".

Tralasciando l'aggettivo "chiaro" (il cui significato è intuitivo e non necessita di particolare attenzione), anche l'aggettivo "accertabile" si pone nella scia del verbo "fissare".

"Accertabile" deriva infatti sempre da "certo" e significa verificabile, esaminabile, controllabile, provabile, riscontrabile, documentabile in modo oggettivo.

Il contrario di "accertabile" è incontrollabile, inverificabile, incerto, soggettivo.

"Accertabile" è pertanto qualcosa di oggettivamente verificabile, vale a dire di verificabile da parte di chiunque, compreso il presunto trasgressore.

La ratio della norma è pertanto quella di consentire il contraddittorio dell'interessato e di garantire la verificabilità oggettiva della misurazione della velocità, nel senso che al fine di accertare con precisione scientifica la velocità di un mezzo, il legislatore intende prescindere da qualsiasi valutazione soggettiva. Ciò all'evidente scopo di evitare errori. Come noto, la verificabilità oggettiva è proprio una delle caratteristiche principali della scienza. La misurazione della velocità deve quindi avvenire con mezzi scientifici che forniscano dati verificabili. Piena conferma si rinviene anche nell'art.142, sesto comma, C.d.S., secondo il quale "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".

Come si può osservare, la norma parla di "risultanze". Il riferimento ad una fonte di prova oggettivamente verificabile, appare evidente anche in tal caso.

Ciò a differenza di quanto accade generalmente per gli atti di accertamento delle violazioni amministrative, ove l'ordinamento ritiene necessaria e sufficiente la valutazione soggettiva effettuata dal solo agente. Quando ad esempio un vigile urbano accerta che un veicolo è stato parcheggiato in divieto di sosta, la percezione visiva (valutazione soggettiva) del vigile è considerata sufficiente, senza che si richieda alcuna accertabilità-verificabilità estrinseca, trattandosi di accertare un fatto relativamente semplice, con caratteristiche tali da non trarre normalmente in errore l'agente.

Non così nel caso di misurazione della velocità mediante apparecchiature.

Il cit. art.345 reg. C.d.S. esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile, vale a dire in modo scientifico, verificabile oggettivamente da parte di chiunque, incluso il presunto trasgressore.

Se così non fosse, non si vede a che cosa dovrebbe servire l'utilizzo di una apparecchiatura, se non ad evitare errori di percezione da parte dell'agente.

Taluno potrebbe peraltro sostenere che siccome la norma si riferisce testualmente solo alla velocità ("fissando la velocità- in modo chiaro ed accertabile"), allora sarebbe sufficiente che solo la velocità fosse oggettivamente verificabile, e non anche il veicolo concreto a cui essa si riferisce.

Un'interpretazione del genere non appare tuttavia condivisibile, rivelandosi contraria alle esigenze di certezza e di verificabilità oggettiva richieste dalla norma. E' infatti evidente che il dato della velocità, non correlato con certezza-verificabilità ad un certo veicolo, non ha alcun significato, potendo riferirsi ad un diverso veicolo o addirittura ad un oggetto estraneo casualmente entrato nel raggio d'azione del Telelaser. La certezza-verificabilità o riguarda la velocità associata ad un determinato veicolo, oppure non riguarda nulla. Non può dirsi che la velocità sia stata fissata in modo accertabile -verificabile, se non è accertabile- verificabile che la velocità si riferisca ad un certo veicolo. Se il collegamento tra una determinata velocità ed un determinato veicolo fosse rimesso alla sola percezione visiva dell'agente, non potrebbe dirsi accertabile-verificabile oggettivamente che quel determinato veicolo ha tenuto quella determinata velocità. Si sarebbe in presenza di una valutazione meramente soggettiva dell'agente, priva di alcuna verificabilità oggettiva. A ragione quindi il ricorrente afferma che bisognerebbe fidarsi dell'accortezza dei riflessi e della buona vista dell'agente accertatore. In tal caso, il rischio del cd. "errore umano" inficerebbe irrimediabilmente la certezza della misurazione della velocità.

Certo, il rischio di errore è senz'altro minimo in condizioni ideali, quando si tratta di individuare un veicolo che procede isolato, a velocità moderata; ma che dire invece se si è in presenza di numerosi veicoli, dello stesso tipo e dello stesso colore, oppure con caratteristiche estetiche comunque simili, che procedono ad elevata velocità (magari violando i limiti) per file parallele, come ad esempio in autostrada?

In tal caso, il rischio che la percezione visiva dell'agente confonda un veicolo con quello che lo precede , lo segue o lo affianca, è assai più elevato. Si comprende allora che a ragione il cit. art. 345 re. C.d.S. esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. Il legislatore ha voluto eliminare il rischio di errore disponendo che la misurazione avvenga mediante un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata che consenta di accertare con certezza scientifica (intesa come verificabilità oggettiva ) la velocità tenuta da un determinato veicolo. Se così non fosse, ripetesi, non si comprenderebbe il senso dell'utilizzo di un'apparecchiatura ad hoc.

L'eliminazione del rischio del c.d. "errore umano" costituisce il logico e necessario corollario dell'utilizzo di un'apparecchiatura che misura la velocità scientificamente.

Il cit. art.345 reg. C.d.S., dopo avere previsto che le apparecchiature debbano fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile, aggiunge inoltre il seguente inciso: "tutelando la riservatezza dell'utente".

Anche tale espressione conferma che il legislatore ha richiesto un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità tenuta da un determinato veicolo. Proprio perché ha richiesto un riscontro siffatto, verosimilmente di tipo fotografico, lo stesso legislatore si preoccupa che tale riscontro si effettuato e conservato in modo tale da tutelare la riservatezza dell'utente. Se la velocità fosse accertata solo mediante la percezione visiva dell'agente , non sussisterebbe alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dell'utente.

Ricapitolando, il cit.art.345 reg. C.d.S., al fine di consentire il contraddittorio con il presunto trasgressore e per un’imprescindibile esigenza di certezza, esige che la misurazione della velocità tenuta da un certo veicolo, venga effettuata integralmente dall'apparecchiatura, senza alcun intervento dell'uomo, pena l'inaffidabilità della stessa misurazione, rimessa esclusivamente all'accortezza dei riflessi e alla buona vista dell'agente accertatore.

Alla luce di questo e del fatto che il Telelaser non individua invece in modo accertabile (vale a dire verificabile oggettivamente), il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sui due diplay, l'omologazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto 8/9/97 n.4199 deve ritenersi illegittima per violazione del cit.art.345, primo comma, reg. C.d.S..

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.20/3/1865 n. 2248 all. E, tale decreto va pertanto disapplicato.

Essendo illegittima la misurazione della velocità con il Telelaser e mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo del ricorrente, il primo motivo di opposizione va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di sospensione della patente e del verbale di contestazione.

Gli altri due motivi di opposizione sono invece infondati.

Il secondo è tale perché il verbale di accertamento risulta sottoscritto da ben quattro agenti, sicché non è dato capire quale ulteriore sottoscrizione manchi, aggiungendosi anche che non sarebbe in ogni caso necessaria la sottoscrizione di tutti gli agenti accertatori (Cass. 13/9/97, n.9076 e Cass. 9/8/98, n.8469), ciò che invece non ha fatto.

Quando infine alla domanda di risarcimento proposta da ricorrente per i danni patiti a causa della illegittima privazione della patente di giuda essa va dichiarata inammissibile, dovendo essere introdotta con il rito ordinario e non con le modalità previste dagli artt.22 e 23 della cit. L. 24/11/81, n.689.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla entrambi i provvedimenti opposti.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la Prefettura di .... a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in £.622.000 per diritti e £.1.300.000 per onorari, oltre IVA e Cpa.

Padova, 27/04/2000



Il Giudice

Dr. R. Beghini

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria addì 12/07/2000



Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu