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Pagina 2007 Pescara/Verbania

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2007

XXI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo ZACCAGNINI ex art. 50 ter e 281 quinquies c.p.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1611/07

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 6R..G.A.C_C. dell'anno 2003 vertente

TRA
D. Carlo rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Tanza e A. Lorenzi come da ,procura a margine dell'atto di citazione............. ............................................................ .....................(attore)
CONTRO

SpA TERCAS, rappresentata e difesa dall'avv. A. La Morgia e M. Ferretti, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 13.3.2003 ..................................................................... .........(convenuta)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione spedito per la notifica il 21.12.2002, D. Carlo, già titolare del conto corrente n° 10349-4-D, acceso presso la CARIPE il 28.12.1984 ed estinto il 12.11.2001, cui accedeva rapporto di apertura di credito, conveniva in giudizio l’istituto di credito perché si accertasse l'effettivo importo del saldo finale del detto conto corrente.
Infatti, l’attore contestava la validità dei conteggi delle varie poste che, secondo la banca, aveva portato ad un saldo debitore per il cliente di £ 1.630.625 (interamente corrisposto).
Precisava l'attore che la banca nel corso del rapporto aveva conteggiato illegittimamente:l) interessi ultralegali non pattuiti se non con riferimento agli
interessi su piazza, con clausola da ritenere nulla per violazione dell'art. 1284, III comma cod. civ., per indeterminatezza dell'oggetto (arti. 1418 e 1346 cod. civ.) e perché determinati unilateralmente ; 2) commissioni di massimo scoperto mai pattuite e conteggiate in ammontare variabile; 3) anticipazioni e posticipazioni di valute non corrispondenti alla effettività cronologica delle operazioni di prelievo e di versamento; 4) interessi passivi capitalizzati illegittimamente con cadenza trimestrale, con conseguente nullità per violazione del precetto inderogabile di cui all'art. 1283 cod. civ.; 5) interessi usurari in quanto superiori ai tassi globali massimi applicabili ai sensi della L. 108/96
Con comparsa depositata il 13.3. 2003 si costituiva la banca contestando la pretesa attorea. In particolare la banca deduceva:
a)--che la citazione doveva ritenersi nulla ex art. 164, comma 4 c.p.c.;
b)--che, in ogni caso, ogni pretesa creditoria doveva essere ritenuta estinta per prescrizione — con riferimento all'azione di ripetizione di indebito configurabile nella specie — con riferimento alle operazioni effettuate nel decennio antecedente la chiusura del conto;
c)--che il saggio d'interesse dovuto dal cliente, pur non determinato nel contratto — se non con riferimento a quelli normalmente praticati su piazza — era stato indicato negli estratti conto periodicamente inviati al cliente e discendevano da condizioni praticate in forza di forme di pubblicità attuate mediante affissione nei locali della banca ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dopo l'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria;
e)—che, peraltro, la banca esplica attività lucrativa sicché la pretesa attorea di vedersi applicati gli interessi nella misura legale oltre che penalizzare ingiustamente la Banca, a tutto vantaggio del cliente, finisce per contrastare con il principio di buona fede che regola l'esecuzione del contratto rispetto al quale il correntista non ha mai mosso contestazioni se non in questa sede giudiziale. La convenuta, quindi, concludeva per il rigetto della pretesa di rideterminazione del saldo finale del conto corrente con le modalità prospettate dagli attori. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa ed espletata apposita CTU affidata al dott. Sergio SALVATORI che ha depositato relazioni scritte in data 25.5.2005 e 31.5.2005, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse all'udienza del 14.3.2007, previa assegnazione dei termini di legge (gg. 60+20) per il deposito di comparse conclusionali e in replica (scaduti il 4.6.2007), la causa veniva ritenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame delle questioni proposte va rilevato, in ordine logico, quanto segue.
A) L'eccezione di nullità della citazione è destituita di fondamento in quanto la citazione enuncia con precisione i fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa (rapporto contrattuale e addebito di poste passive non dovute per le causali precisate nell'atto introduttivo e sopra riassunte) corredando i rispettivi assunti anche di documentazione idonea ad una verifica immediata della concretezza delle doglianze specificamente illustrate (copia del contratto ed estratti conto).
B)Occorre, ora, occuparsi della domanda attorea che si caratterizza come domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente con conseguente richiesta condannatoria della banca, in caso di determinazione attiva del saldo, al pagamento del relativo importo. Questo essendo il petìturn sostanziale, va da sé che la domanda attorea deve necessariamente passare per la fase dell'accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste di parte attrice e delle difese di parte convenuta e, in tale contesto, vanno esaminate le ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari di merito sollevate dalla convenuta (decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto periodici, prescrizione decennale o quinquennale ex art. 2948, n° 4 cod. civ., legittimità dell'operato dell'istituto bancario). Prima di esaminare le eccezioni di decadenza e di prescrizione è necessario svolgere alcune considerazioni nei termini che seguono, inerenti la fondatezza dell’ “an”delle domande attoree. Invero, è fuor di dubbio che in tanto può giudicarsi di istituti decadenziali e prescrizionali (diversamente disciplinati dalla legge con riferimento a posizioni di diritto), in quanto si individuino con esattezza le posizioni giuridiche in discussione. Come sopra precisato, gli attori hanno contestato la modalità di gestione e contabilizzazione delle poste di dare ed avere conteggiate in conto corrente dalla banca, sulla base di 4 rilievi (e di essi, solo alcuni concretizzano vere e proprie deduzioni dirette a far valere la nullità di clausole contrattuali) : 1) anticipazioni e posticipazioni di valute non corrispondenti alla effettività delle operazioni di prelievo e di versamento; 2) interessi ultralegali non pattuiti se non con riferimento agli interessi su piazza, con clausola da ritenere nulla per violazione dell'art. 1284, III comma cod. civ. e per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ), con l'effetto della sostituzione della misura degli interessi con quella legale ex art. 1284, comma 3 cod. civ.; 3) commissioni di massimo scoperto mai pattuite e conteggiate in ammontare variabile; 4) interessi passivi capitalizzati illegittimamente con cadenza trimestrale dandosi così luogo ad indebito anatocismo con calcolo composto degli interessi stessi.
La prima delle deduzioni difensive attoree è fondata, come rilevato dal CTU con la relazione integrativa depositata il 31.5.2005 da cui risulta che nel caso di versamento di assegni la banca ha postergato le valute secondo criteri, autodeterminati al di fuori di ogni pattuizione..
Anche
la terza delle deduzioni difensive è fondata posto che dalle condizioni generali contrattuali prodotte non risulta convenuta alcuna commissione di massimo scoperto, elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
La seconda e la quarta delle deduzioni difensive attengono ad un'actio nullitatis pacificamente imprescrittibile. In punto di diritto, poi, entrambe le doglianze – poste a base della richiesta di rìdeterminazione del saldo finale del conto corrente - (nullità della clausola detenninativa degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza e anatocismo trimestrale) sono fondate. In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel tu. 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, della determinatezza o determinabilità del tasso e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. Ma la dedotta nullità, deriva anche e fin dall'inizio del rapporto contrattuale, per effetto della violazione della prescrizione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione – quanto alla richiesta di forma. scritta ad substantiam - determina nullità assoluta ed insanabile) e dalla violazione degli artt. 1418, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 1346 cod. civ. circa la determinabilità dell'oggetto del contratto (o della pattuizione). Trattasi di plurimi vizi che non possono essere ritenuti sanati dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente (Cass_ civ., Sez.I, 01/02/2002, n.1287) e, rispetto a tale dedotta nullità alcuna decadenza può essere ritenuta sussistente. Invero, per un verso, nel contratto di conto corrente l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c. (119 comma 3, T.U.L.B. di cui al D.leg.vo 385/93), non è assoluta ma si riferisce ai soli aspetti contabili inerenti la scritturazione degli accrediti e degli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, nè l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita resti definitivamente incontestabile (Cass. civ., Sez.l, 26/07/2001, n.10 86 e, da ultimo, Cass. 8.8.2003 n" 11961). Per altro verso la indicazione unilaterale di un tasso di interesse sugli estratti conto (come è avvenuto per quelli più recenti) non vale a soddisfare il requisito della forma scritta pattizia trattandosi di atto unilaterale che non ha nè forma né contenuto contrattuale in specie nei casi, come quello che ci occupa, in cui non era previsto lo ius variandi che, in ogni caso e a sua volta presuppone l'esistenza di una clausola relativa agli interessi che sia stata validamente stipulata. Del pari è da ritenere nulla – perché in contrasto con norme inderogabili - la contabilizzazione trimestrale degli interessi con capitalizzazione degli importi e calcolo successivo degli interessi composti. Infatti, la capitalizzazione trimestrale (non reciproca) degli interessi finisce per contrastare con l'art. 1283 cod. civ. (v. tra le tante, da ultimo nei sensi ricordati Cass. 8442/2002, 4490/02 e 1287/02 e Cass SS.LIU. n° 9653 del 17.7.2001).
Alla luce delle ricordate considerazioni, una volta chiarito che la domanda ha ad oggetto la rideterminazione del saldo finale del conto corrente e non solo la contestazione di singoli rapporti giuridici che abbiano dato luogo a ben individuate poste contabili, anch'esse – di conseguenza - in contestazione, come ad es. nei casi di addebiti di assegni a firma apocrifa, contabilizzazione di assegni o titoli inesistenti, azioni risarcitorie contrattuali per violazione del mandato gestorio del conto etc. l'eccepita
prescrizione del diritto fatto valere si rivela del tutto infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
La tipologia di domanda avanzata (rideterminazione del saldo previa epurazione, riaccredito e restituzione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle o per mancanza di titolo) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme illegittimamente addebitate dalla banca per effetto di apertura di credito, contratto accessorio a quello di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito del saldo finale passivo per il cliente (Cass. civ., 09/04/1984, n.2262). Prima della chiusura del conto, non v'è un saldo finale creditorio esigibile per la BANCA (v. art. 1852 cod. civ.). Mentre, la decorrenza della prescrizione dalla comunicazione dell'estratto conto (a condizione che esso contenga tutti gli elementi idonei per la individuazione dell'operazione e del titolo che ha dato luogo all'appostazione contabile a debito) si avrà solo quando la domanda di ripetizione si fonda solo sulla contestazione di singole e specifiche operazioni, involgendo solo il titolo posto a base di dette specifiche appostazioni. Il che non ricorre nel caso che ci occupa in cui è in discussione la legittimità di clausole contrattuali, sopra esaminate, e delle conseguenti iscrizioni sul conto per effetto di dette clausole viziate. (...).
Da quanto detto discende che la banca va condannata alla restituzione, in favore dell'attore della somma di € 66.121,38, come accertata dal CTU nella relazione depositata il 31.5.2005.
Sulla somma dovuta per capitale, calcolata dal CTU in € 52.043,88, sono inoltre dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione di questa decisione fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando sul la domanda proposta da D. Carlo nei confronti della SpA TERCAS., come da atto di citazione spedito per la notifica il 21.112002, così decide:
--rigetta le eccezioni di nullità della citazione nonchè di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta;
--dichiara nulla la pattuizione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e la determinazione degli stessi con riferimento a quelli normalmente praticati su piazza contenuta nel richiamato contratto e, per l'effetto, dichiara dovuti dall'attore gli interessi nella misura legale depurati da ogni anatocismo e dalla commissione di massimo scoperto;
--condanna la TERCAS. alla restituzione, in favore dell'attore della somma di € 66.121,38, crome accertata dal CTU nella relazione depositata il 31.5.2005, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione di questa decisione fino al soddisfo, da calcolare limitatamente alla somma dovuta per capitale, pari a € 52.043,88;
--condanna la TERCAS. al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi e 9660,00 di cui € 2460,00 per esborsi (comprese le spese di CTU liquidate in e 2051.74,come da decreto del 31 5.2005) e 2700,00 per diritti ed e 4500,00 per onorario, oltre IVA, CAP c contributo al 12.5% ex art. 14 T.F.; ì deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 25.10.2007


Il Giudice Unico

Dott. Angelo ZACCAGNINI

XXII

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Verbania in composizione monocratica e costituito dal dottor Renato Mazzotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 856/07

nella causa civile iniziata con atto di citazione in data 15.2.2006, iscritta al n 439/2006 di RG, ritenuta per la decisione ai sensi dell'art 190 bis cpc, previa udienza di precisazione delle conclusioni
promossa da:
Ditta Mauro. P, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Verbania presso lo studio dell'avvocato Celestino Brocca, che lo rappresenta e difende in giudizio, come da delega in atti, unitamente all'avvocato Antonio Tanza del foro di Lecce

Attore

Contro

Banca Popolare di Intra, soc. coop. per azioni a ri, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Verbania presso lo studio dell'avvocato Sergio Napoletano, che la rappresenta e difende in giudizio, come da delega in atti,

Convenuta

Oggetto: Ripetizione di indebito.

Conclusioni delle parti

I difensori concludono come da fogli allegati.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in data 15 febbraio 2006 Mauro. P., titolare dell'omonima ditta e di aperture di credito su vari conti correnti (n 9247/0 aperto nel marzo del 1985, 0193891 aperto nel gennaio del 2003,
223568 aperto nell'aprile del 2004, 0209085 aperto nel settembre del 2003, 9331975 aperto nel gennaio del 2003, 193892 aperto nell'ottobre del 2003, 193893 aperto nel gennaio del 2003 e 9335485 aperto nel giugno del 2004) presso la Banca Popolare di Intra, filiale di Omegna con decorrenza dal 21 marzo del 1985, garantiti dai coniugi Mauro P. e Flora D., nonché da un libretto a risparmio del defunto padre del P., garanzie escusse il 1° aprile del 2004 per 56.684,80 euro dall'assicurazione personale di F. De Giorgis e per 25.000,00 euro dal libretto a risparmio, ha impugnato i vari addebiti sostenendo la nullità della clausola che determinava gli interessi ultralegali mediante rinvio agli usi di piazza, l'applicazione degli interessi mediante capitalizzazione trimestrale, l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto, perché nulla era stato convenuto contrattualmente e di fatto considerato una integrazione del tasso nominale di interesse, l'inammissibilità dei giorni di valuta, di cui nulla era stato contrattualmente stabilito, per cui l'operazione di anticipazione e di postergazione era priva di valida giustificazione causale, l'inammissibilità di spese e commissioni.
Ha chiesto al tribunale di dichiarare la nullità dell'art 7, secondo e terzo comma, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sui conti correnti a lui intestati, nonché degli addebiti per le commissioni di massimo scoperto trimestrale, di valuta, spese e commissioni varie, condannando la banca a restituire le somme illegittimamente percepite con interessi legali e rivalutazione monetaria e a rettificare la segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia, domanda non più riprodotta nelle conclusioni finali.
Si è costituita la Banca Popolare di Intra, eccependo:la prescrizione decennale con riguardo al conto corrente 92470/0 stipulato il 21 marzo del 1985, interrotta con la lettera del 28 aprile del 2005, che si riferiva esclusivamente alla pratica dell'anatocismo, alle relative spese e a
ll'addebito di massimo scoperto, per cui la prescrizione comprendeva tutte le somme addebitate relativamente all'anatocismo, alle relative spese e alla commissione di massimo scoperto per gli addebiti anteriori al 28 aprile del 1995 e, quanto agli altri addebiti, le somme anteriore al 20 febbraio del 1996; l'impossibilità della banca di produrre gli estratti relativi ai conti correnti contestati per aver distrutto gli estratti conto anteriori a dieci anni, in quanto l'art 119 del decreto legislativo n 395 del 1993 onerava gli istituti di crediti di tenere a disposizione dei clienti la documentazione per un periodo non superiore a dieci anni; quanto agli interessi ultralegali riscossi relativamente al conto corrente n 92470 mediante riferimento agli usi di piazza la clausola non era nulla per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n 154 del 1992, mentre relativamente agli altri conti correnti gli interessi debitori erano espressamente previsti; quanto alle commissioni di massimo scoperto, che costituiscono il corrispettivo dovuto alla banca che mette a disposizione del cliente una certa quantità di fondi, relativamente al conto corrente n 92470 al tempo della sua stipulazione nessuna norma imponeva il rispetto di una particolare forma, per cui la norma contenuta nell'art 117 del decreto legislativo n 385 del 1993 non era retroattiva, tanto più che l'operazione relativa alla commissione di massimo scoperto era stata regolarmente pubblicata presso ogni agenzia in conformità dell'art 2 e 3 della legge n 154 del 1992; per quanto, invece, riguardava gli altri conti correnti la clausola era stata espressamente pattuita e sottoscritta dal cliente; quanto alla capitalizzazione trimestrale, la banca si era adeguata alla deliberazione del CIRC del 9 febbraio del 2000, che aveva ammesso la capitalizzazione trimestrale a condizioni reciproche, per cui con riguardo al conto corrente n 92470 nessuna contestazione poteva essere sollevata a partire dal 1° luglio del 2000; quanto ai giorni di valuta, il contratto relativo a tutti i conti correnti (compreso il n 92470) recavano la disciplina dei giorni di valuta; dalla documentazione prodotta risultava che il tasso soglia non era stato superato, per cui non poteva parlarsi di interessi usurari.
Ha concluso in conformità alle sue argomentazioni. Assunta consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, il tribunale si è riservato di depositare la sentenza.

Motivi della decisione.

Si osserva preliminarmente.
La ditta P. ha dedotto a sostegno delle sue domande nei suoi scritti difensivi e, segnatamente in citazione, l'illegittimità degli interessi ultralegali perché non stabiliti per iscritto, ma mediante rinvio agli usi di piazza, l'applicazione da parte della banca degli interessi con capitalizzazione trimestrale, l'inammissibilità delle commissioni di massimo scoperto e della valuta, perché nulla era stato previsto contrattualmente, e in genere, delle spese e delle commissioni.
I calcoli sono stati effettuati a partire dal 30 dicembre del 1994, non essendo stata prodotta nessun'altra documentazione per il periodo anteriore e per non essere la Banca Popolare di Intra tenuta a produrla, sino all' 11 luglio del 2005, quando il conto corrente n 92470/0 fu estinto.
La prima e la terza domanda sono fondate limitatamente al conto corrente n 92470/0, non essendovi alcuna pattuizione scritta degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto da applicare, che, invece, è espressamente prevista in tutti gli altri contratti di conto corrente. La seconda domanda è anch'essa fondata solo per il conto corrente n 92470/0, perché la relativa clausola è nulla, mentre per gli altri conti correnti,
tutti successivi alla deliberazione del Circ del 9 febbraio del 2000, che ha praticamente permesso alle banche di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la clausola è valida.
Le altre domande sono infondate: la valuta è espressamente indicata in ogni contratto, compreso il conto n 92470/0 all'art 7 delle condizioni delle condizioni generali, mentre la domanda relativa alle spese e alle commissioni, per altro pattuite nei singoli contratti tranne in quello relativo al n 92479/0, risulta sfornita di qualsiasi allegazione utile ad individuare in concreto gli importi contestati e le ragioni in base alle quali non sarebbero dovute.
Le relative questioni non potrebbero essere sollevate d'ufficio, in quanto il principio secondo cui la rilevazione d'ufficio prescinde dallattività assertiva delle parti vale quando la domanda sia diretta all'adempimento o alla risoluzione del contratto e non quando sia diretta a far dichiarare la sua invalidità, dovendosi coordinare l'art 1421 c.c. con l'art 112 cpc, che impone al giudice il limite non superabile sia della domanda attrice che dei motivi tempestivamente dedotti, anche alla luce dell'art 111 della costituzione, che richiede di evitare interventi dei poteri di iniziativa officiosa (Cass 19903/2005, 12627/2006).Con riguardo a questi importi, nemmeno specificati, è mancata da parte della ditta attrice una specifica attività, impedendo in tal modo la loro inclusione nell'ordinanza emessa in sede istruttoria, ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò vale anche per il superamento delle soglie dei tassi usurari, su cui, per altro, la convenuta ha efficacemente argomentato.

Prescrizione

L'eccezione è infondata.
Al riguardo si sottolinea che è incontestabile che ogni rapporto di conto corrente inizi con la prima operazione e si chiuda con l'ultima operazione, dando luogo ad un contratto unitario, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi.
Pertanto, una volta constatato che la ditta correntista con riguardo al conto corrente n 92470/0 si è pacificamente attivata entro il termine prescrizionale di dieci anni dal saldo finale del suo rapporto a promuovere l'azione di accertamento delle spettanze dovute alla Banca Popolare di Intra, la riclassificazione da affidare al consulente tecnico d'ufficio doveva essere effettuata a decorrere dalla prima operazione del rapporto o da quando era possibile sulla base della documentazione prodotta dalle parti, atteso che il saldo finale è costituito dalla pluralità dei vari atti esecutivi (prelievi e versamenti) che si sono succeduti nell'intero arco del rapporto e soltanto partendo dalla prima operazione o, in difetto, dal primo estratto conto scalare collegato con continuità agli estratti conto successivi, e utile a valer come somma capitale, che possono stabilirsi definitivamente i reciproci rapporti di dare e avere fra le parti.

Conto corrente n 92470/0

Premesso che il contratto relativo al conto corrente n 92470/0 contiene al quinto comma dell'art 7 delle condizioni generali la previsione dei giorni di valuta, la prima questione di merito riguarda la validità della clausola n 7, terzo comma, inserita nel contratto, clausola secondo la quale gli interessi dovuti dal correntista s'intendevano determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito della piazza. Sostengono gli attori che questa clausola è nulla, perché in contrasto con l'art 1284 c.c., che richiede la forma scritta ad substantiam per la stipulazione degli interessi ultralegali.
La domanda è fondata: la clausola in questione è nulla, anche se stipulata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo l ° settembre 1993 n 385, che all'art 117, sesto comma, ne ha sancito la nullità e, se apposta, la sua irrilevanza.
La più recente giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, certamente più sensibile ad un più equo contemperamento dei rapporti tra le banche e i suoi utenti, una volta eccessivamente sbilanciati in favore di queste ultime - giurisprudenza a cui il tribunale aderisce - pur stabilendo che la determinazione degli interessi ultralegali è validamente stipulata ex art 1284, terzo comma, c.c., quando il tasso è determinabile e controllabile sulla base di criteri oggettivamente indicati e richiamati nella convenzione, ha, tuttavia, considerato che la clausola contenente il generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi univoca se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale con accordi di cartello, ma non quando tali accordi contengono riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono per la loro genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.
Ne discende che nel caso di rinvio agli usi di piazza è necessario accertare, in relazione al singolo accordo, se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione degli interessi senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca (Cass 9465/2000, 6247/98, 4696/98, 11042/97, 10657/96, tribunali Monza 4.2.1999, Busto Arsizio 15.6.1998, Catania 29.7.1998, pretura Catania 30.7.1998).
Peraltro, è significativo che il decreto legislativo n 385 del 1993 abbia espressamente sancito la nullità della predetta clausola, chiarendo la volontà del legislatore sulla questione che si agitava e che divideva quasi nettamente la giurisprudenza di legittimità da quella di merito.
Nella fattispecie, la clausola contrattuale richiama genericamente il tasso d'interesse usualmente praticato dalle banche sulla piazza – per altro, dagli
incerti confini e di problematica individuazione — senza che all'epoca della stipulazione della convenzione esistesse né fosse richiamato nessun parametro vincolante di accordi di cartello su scala nazionale; infatti, le rilevazioni effettuate e diffuse dall'Abi e dalla Banca d'Italia si limitavano a recepire i tassi mediamente applicati dagli istituti di credito in virtù di un'autodisciplina liberamente adottata e discrezionale.
E', infine, da osservare che spesso ì tassi praticati dalle banche nello stesso luogo (o "piazza") presentano notevoli oscillazioni, rendendo difficile e problematico, se non addirittura impossibile, stabilire quale tasso sia effettivamente "usualmente" praticato.
Pertanto, la clausola in questione, inserita nel contratto di conto corrente, è nulla, perché il saggio — non determinato né determinabile - non fu fissato in via preventiva e d'accordo con il cliente correntista, né detta nullità può ritenersi superata dall'intervenuta approvazione del conto, in quanto l'approvazione, anche se ripetuta, degli estratti conto, nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla sostanziale mancanza di determinazione e di determinabilità del saggio medesimo, unilateralmente fissato dalla banca e, quindi, ad un accordo, che documenti la stipulazione del patto. Il valore da attribuire alla formazione e trasmissione del conto e alla correlativa approvazione è quello di dichiarazioni unilaterali di verità, aventi natura confessoria limitatamente alle operazioni annotate sul conto e quindi a fatti, non già a posizioni giuridiche delle parti, con esclusione quindi di ogni valore negoziale: poiché la scrittura concernente la determinazione (o la sua effettiva determinabilità) del saggio d'interesse ultralegale è costitutiva del relativo rapporto obbligatorio, il difetto di validità della stessa rende privo di giuridica rilevanza l'eventuale riconoscimento ex post (in sede di tacita
approvazione del conto) fatto dal debitore (Tribunale Genova 24 gennaio 1997, Cass 9791/94, 11020/93).
"Infatti, la mancata, tempestiva contestazione degli estratti conto trasmessi al correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano" (Cass 1978/96).
Ne consegue che alla banca sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art 1284, terzo comma, c.c. dall'inizio del rapporto di conto corrente sino al l ° gennaio del 1994, quando è entrato in vigore il decreto legislativo n 385 del 1993 (che non prevede alcuna forma di capitalizzazione), e da quel giorno sino al 20 febbraio del 2006, quando fu notificata la citazione, quelli previsti dall'art 117, settimo comma, del suddetto decreto legislativo senza alcuna capitalizzazione e senza commissioni di massimo scoperto.
Il ricalcolo degli interessi a norma dell'art 117 del decreto legislativo n 385 del 1993 deve essere effettuato applicando il tasso massimo ivi previsto ai saldi creditori (debitori per la banca) e quello minimo ai saldi debitori (creditori per la banca) e ciò in quanto la nonna costituisce una sanzione per gli istituti di credito.

Capitalizzazione trimestrale

A seguito della sentenza n 12507 del 1999 (e di tutte le altre successive assolutamente conformi) secondo la quale" La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi", deve ormai ritenersi che alla banca non erano e non sono dovuti gli interessi capitalizzati trimestralmente.
La nullità della clausola riguarda anche il periodo precedente alla normativa emanata con il decreto legislativo n 342 del 1999: anche su questa questione la giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di merito è assolutamente concorde nel ritenere che "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art 76 della costituzione, la norma (contenuta nell'art 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto l 999 n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera Cicr di cui al comma 2 del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente
in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass 12222/2003 fra le altre conformi).
Quanto al periodo successivo alla deliberazione del Circ del 9 febbraio 2000 si osserva che l'art 25 della legge n 342 del 1999 ha delegato al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori.
Il Circ a sua volta con la deliberazione del 9 febbraio del 2000 ha disposto all'art 2 che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che per ogni singolo conto corrente doveva essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'art 25 della legge n 342 del 1999 e la conseguente deliberazione del Circ consentono alle banche di applicare interessi con capitalizzazione trimestrale per le operazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della delibera alla condizione che la stessa periodicità sia applicata agli interessi dovuti al cliente (interessi debitori).
Inoltre, il terzo comma dell'art 25 dispose che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, erano valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, dovevano essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che avrebbe stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento, in difetto del quale le clausole sarebbero divenute inefficaci e l'inefficacia poteva essere fatta valere solo dal cliente.
Questa norma come si è già detto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n 425 del 2000, pertanto per giurisprudenza ormai costante le clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla legge restano disciplinate sono nulle.
Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale per i conti correnti anteriori alla legge n 342 del 1999 è nulla sino a quando non è entrata in vigore la deliberazione del Circ, mentre da questa data in poi essa è valida, purchè, ai sensi dell'art 7 della deliberazione stessa, la banca nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento di quelle precedenti abbia provveduto all'adeguamento delle disposizioni contenute
nella deliberazione stessa mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e di tali nuove condizioni abbia fornito al cliente opportuna notizia per iscritto alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre del 2000, mentre se le nuove condizioni comportano un peggioramento di quelle precedenti esse devono essere approvate dal cliente.
Nel caso in esame la banca non ha adempiuto agli obblighi imposti dalla deliberazione del Circ, in quanto ha semplicemente comunicato alla società attrice una lettera circolare sulla periodicità di capitalizzazione degli interessi, allegandovi un estratto, senza procedere alla determinazione per iscritto delle nuove condizioni e, quindi, degli interessi che applicava, per cui dall'inizio all'11 luglio del 2005 non è dovuta alcuna forma di capitalizzazione.
Non possono nemmeno essere applicati gli interessi con capitalizzazione annuale, come è stato richiesto dalla banca.
In conseguenza della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, va negato il diritto della banca all'applicazione degli interessi con capitalizzazione annuale, non sussistendo nessuna possibilità di sostituire quella clausola mediante inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità.
A sostegno di una diversa capitalizzazione (annuale o semestrale) non può essere invocato un passaggio della sentenza della Suprema Corte (n 2374/1999), nella quale la Cassazione si limita a citare un orientamento formatosi in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo codice civile, quand'era previsto che i conti si chiudevano ogni sei mesi e al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti.
Non potrebbe nemmeno invocarsi che una cadenza annuale sarebbe più conforme a quella temporale prevista dall'art 1284 c.c., che sarebbe applicata dalle banche alla clientela e contemplata anche nella deliberazione del Cicr del 9 febbraio del 2000 e ciò in quanto l'art. 1284 c.c., norma di natura
dispositiva che riguarda l'entità del tasso di interesse e la sua decorrenza, non deroga in alcun modo alla diversa norma contenuta nell'art 1283 c.c., che ha natura imperativa.
Né può farsi riferimento alla deliberazione del Cicr del 9 febbraio del 2000, che all'art 6 prevede non una generalizzata capitalizzazione annuale, ma nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale l'indicazione del valore del tasso d'interesse, "rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione".
In ordine all'inserzione automatica di clausole che prevedano capitalizzazioni di diversa periodicità e, in particolare, con cadenza annuale ai sensi degli art 1339 e 1419 c.c., si osserva che una qualsiasi clausola di capitalizzazione è ammessa solo in presenza di valida pattuizione e dei requisiti previsti dall'art 1284 c.c., per cui quand'essa non sia espressamente indicata nelle condizioni del contratto o sia stata dichiarata nulla essa rimane come non pattuita e irrilevante ai fini della decorrenza degli interessi da data precedente a quella della domanda giudiziale.
Né è dato ravvisare una norma imperativa sulla capitalizzazione annuale nell'art 1284 c.c. o nella deliberazione del Circ, che non ha nessuna concreta rilevanza nel rapporto contrattuale controverso: deve, quindi, ritenersi che alla nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi non consegue alcun'altra capitalizzazione.

Commissioni di massimo scoperto

E' fondata la questione relativa all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto con esclusivo riferimento al conto corrente n 92470/0.
Gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto sono illegittimi, nella misura in cui, non essendo pacificamente previsti in nessuna clausola del contratto, essi appaiono privi di una causa giustificatrice, senza che se ne
possa trarre alcuna presunzione di accettazione dal comportamento (apparentemente) acquiescente tenuto per lunghi anni dalla ditta correntista (le annotazioni contenute negli estratti conto facendo fede della verità storica delle singole operazioni, ma non anche dell'esistenza di eventuali clausole contrattuali che le rendano legittime), né può farsi derivare dalla messa a disposizione della stessa di somme utilizzate in virtù dell'apertura di credito il diritto ad un compenso superiore al saggio legale vigente, indipendentemente da una precisa pattuizione delle parti
Nel caso in esame, sempre in riferimento al conto corrente n 92470/0, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, seguendo esattamente le disposizioni a lui impartite dal giudice istruttore, che il saldo all'11 luglio del 2005, quando fu estinto il conto, era di 31.155,60 euro, calcolato sulla base degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto, e che la ditta P. ha corrisposto alla banca la maggior somma di 32.791,28 euro, di cui 29.712,10 relative alle voci indicate a pagina 13 della relazione peritale(soprattutto in relazione ai minori interessi passivi e allo stralcio delle commissioni di massimo scoperto) e 3.079,18 per i maggiori interessi attivi dovuti alla ditta P
In conseguenza di quanto sopra all'11 luglio del 2005 il saldo del conto corrente doveva attestarsi a 63.946,88 euro. , la banca deve restituire alla ditta P. gli addebiti indebitamente effettuati sino all'11 luglio del 2005 sul conto corrente n 92470 nella misura di 32.791,28 euro con gli interessi legali dal 20 febbraio del 2006 al saldo definitivo.

Conti correnti n 193891, 223568, 209085 e 193892

In ordine a questi conti corrente nei relativi contratti, tutti successivi alla deliberazione del Circ del 9 febbraio del 2000, sono stati esplicitamente indicati gli interessi dovuti alla banca, le commissioni di massimo scoperto, i giorni di valuta e le spese e commissioni, per cui, trattandosi di elementi del contratto pacificamente accettati dalla ditta correntista, non v'è ragione alcuna di eliminarli.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale essa, come si è detto in precedenza, è ormai consentita dalla deliberazione del Circ del 9 febbraio del 2000, avendo, per altro, la banca applicato la stessa periodicità anche agli interessi passivi (quelli, cioè, dovuti all'attore).è dovuta la rivalutazione monetaria ex ad 1277 c.c., trattandosi di un indebito oggettivo.
Alla luce delle suesposte considerazioni non è necessaria nessun'altra istruttoria.
Le spese, a carico della banca, sono compensate di un terzo per la parziale soccombenza della ditta attrice e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, ogni altra domanda, eccezione e istanza respinte, dichiara tenuta e condanna la Banca Popolare di Intra, in persona del suo legale rappresentante, a restituire alla ditta Mauro P. l'importo di 32.791,28 euro con gli interessi legali dal 20 febbraio 2006 al saldo definitivo. Condanna la Banca Popolare di Intra, in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla ditta P. Mauro le spese processuali, che liquida in 12.062,25 euro, già compensate di un terzo, come da nota allegata, oltre il compenso forfetario e il due per cento per contributo previdenziale integrativo, distratte in favore dei procuratori.
Verbania 7 dicembre 2007

Il tribunale in composizione monocratica
Presidente Istruttore
Dott. Renato MAZZOTTI

Sentenza trasmessa in cancelleria dall’estensore in data 10 dicembre 2007
Sentenza depositata ai sensi dell’art. 133 c.p.c.

Il cancelliere



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