Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Approfondimenti

Soluzione 6 soluzione 7

FONDI SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT SGR:
Partono le cause ADUSBEF per ottenere la restituzione del maltolto ed il risarcimento danni

(dell'Avv. Antonio TANZA studio.tanza@mail.clio.it)

Nel mirino della Divisione Intermediari della Consob, all’esito di un’indagine durata più di un anno, alcuni fondi gestiti dalla Sgr Sanpaolo Imi Asset Management, del gruppo bancario Sanpaolo Imi S.p.A., specificatamente i fondi “Azioni Italia”, “Soluzione 6” e “Soluzione 7”. L’Autorità di Vigilanza ha verificato che, nel periodo dicembre 1999-maggio 2000, il fondo Soluzione 7 ha subito ingenti perdite per 53,5 milioni di Euro, il fondo Soluzione 6 perdite per 6,4 milioni di Euro, a fronte di un cospicuo guadagno per 81,7 milioni di Euro sul fondo Azioni Italia, nonostante i tre fondi si avvalessero del medesimo benchmark (indice di riferimento). Tale risultato si sarebbe verificato in virtù di una politica del gestore mirata a sostenere la performance del fondo Azioni Italia a scapito degli altri due citati fondi. Ciò sarebbe avvenuto in concreto con artificiose operazioni di compravendita di azioni per pari quantità tra i tre fondi, tese ad annullare gli effetti negativi sul prezzo per il fondo Azioni Italia, ovvero grazie ad operazioni a quantità differenziate finalizzate ad ottenere prezzi più vantaggiosi per il fondo Azioni Italia, che immetteva l’ordine in quantità minore rispetto a quelli disponibili sul mercato, ovvero ancora attraverso il meccanismo della mancata pre-imputazione dell’ordine, attribuendo a posteriori il risultato delle operazioni in base alla convenienza: se l’azione acquistata saliva finiva nel paniere di Azioni Italia, in caso di discesa il contenitore finale diventava uno dei due fondi Soluzione, utilizzati, potremmo dire, come vere e proprie pattumiere. Clienti di serie A e clienti di serie B, sembra di essere tornati al tempo dello scandalo Bipop Carire (cfr. www.studiotanza.it) Tali operazioni illegittime ed artificiose sarebbero state agevolate dall’inefficienza del sistema di controlli interni della Sgr, che avrebbe consentito agli amministratori di operare con vasti ambiti di autonomia. Ad esempio, dall’indagine Consob è emerso che spesso la registrazione degli ordini di compravendita dei titoli non avveniva all’atto della trasmissione ma in tempi successivi, dando al gestore ampia facoltà di movimento nell’attribuzione dei pacchi di titoli a uno o all’altro fondo, secondo la convenienza. Sempre secondo la Consob, la stessa banca capogruppo, intermediaria nel collocamento delle quote dei fondi, sarebbe stata a conoscenza di tali illegittime operazioni, o comunque delle lacune nei controlli. Già nel primo semestre del 2001 la funzione di audit interno della Sgr aveva rilevato anomalie nell’operatività. Recentemente, la gravità delle illiceità riscontrate dall’autorità di vigilanza a seguito dell’ispezione ha costretto il Ministro dell’Economia ad emettere nei confronti dei manager della Sgr onerosissime multe, per l’importo complessivo di 499.000 Euro. Le violazioni contestate sono: inadeguatezza del sistema dei controlli interni, inaffidabilità del contenuto informativo del registro delle operazioni, mancanza di pre-imputazione degli ordini, nonché agevolazione di un fondo a scapito degli altri. Alla luce delle pesanti accuse mosse dalla vigilanza, comprovate dalle risultanze dell’ispezione Consob, tutti gli investitori che abbiano posseduto quote dei fondi Soluzione 6 e Soluzione 7 nel periodo che va dal dicembre 1999 al maggio 2000, possono chiedere il rimborso delle perdite subite su tali fondi in quel periodo alla Sanpaolo Imi Asset Management Sgr, responsabile civilmente per le gravi violazioni della normativa finanziaria in cui è incorsa. Segnatamente, la Sgr dovrà rispondere del totale difetto di responsabilità professionale per non aver agito in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo (cfr. art. 36, comma 4 e 5, TUIF), per non aver operato con correttezza, diligenza e trasparenza nell’interesse dei medesimi, per non aver adottato misure idonee a salvaguardare i loro diritti, per non essersi organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse tra i fondi (art. 40, comma 1, TUIF), ma soprattutto per aver avvantaggiato un fondo a scapito di altri (art. 48, lett. c, Reg. Consob n. 11522/98), infine per non aver predisposto un’adeguata ed imparziale vigilanza interna (artt. 56 e 57 Reg. Consob). Poiché l’autorità di vigilanza ha stabilito che di tutte le violazioni la banca capogruppo era ben a conoscenza, potrebbe rinvenirsi una responsabilità concorsuale della stessa, quanto meno in termini di conflitto d’interesse in quanto banca intermediaria nella distribuzione sul mercato delle quote dei fondi. ADUSBEF è sul piede di guerra: ha già predisposto diffide perché gli utenti possano ripetere il maltolto. Nell’ipotesi che il San Paolo IMI non voglia aprire un tavolo di trattative sul problema che vede coinvolte centinaia di famiglie, ADUSBEF tutelerà i suoi iscritti in ogni opportuna sede. La lettera di adesione alla campagna “Soluzione 6 e 7 di San Paolo Imi Asset Management Spa” potrà anche essere anticipata a mezzo e-mail a info@adusbef.it e studio.tanza@mail.clio.it., la documentazione potrà essere inoltrata a mezzo fax al 06 4818632 o al 0836 566094.



LETTERA DA INVIARE

Raccomandata a.r

Spett.le
SanPaolo IMI
Asset Management SGR S.p.a.
via Brera 19,
20121 Milano

Raccomandata a.r

Spett.le
SanPaolo IMI S.p.a.
Piazza San Carlo n. 156
10121 Torino

Raccomandata a.r.

Spett.le BANCA D'ITALIA
Ufficio Vigilanza
Via Nazionale, 91
00184 R O M A

Raccomandata a.r.

Spett.le CONSOB
Via G.B. Martini, 3
00198 R O M A


lettera semplice

Spett.le ADUSBEF
Via Farini, 62
00185 RO M A


lettera semplice

Spett.le Vicepresidenza ADUSBEF
Coordinamento azioni legali
Corso porta luce n. 20
73013 Galatina (Le)


Oggetto: Contestazione violazioni relative al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e conseguenti Regolamenti Consob riguardo alla prestazione dei servizi d'investimento dei fondi gestiti dalla Sgr Sanpaolo Imi Asset Management, del gruppo bancario Sanpaolo Imi S.p.A., specificatamente i fondi “Soluzione 6” e “Soluzione 7”.




Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________, nella qualità di cliente investitore di SanPaolo IMI Asset Mageinent SGR S.p.a., rappresentato dal Dott. Elio LANNUTTI - Presidente di Adusbef Onlus,

essendo venuto a conoscenza:

- che la divisione Intermediari della Consob ha individuato una serie di fatti "riconducibili a modus operandi illeciti" nella gestione di tre fondi azionari da parte di SanPaolo-Imi A.M. Sgr. secondo cui sarebbero state provocate perdite per 53,5 milioni al fondo Soluzione 7 e per 6,4 milioni al fondo Soluzione 6 a fronte di guadagni artificiosi per 81,7 milioni per il fondo Azioni Italia;

- che la Consob ha rilevato delle irregolarità nel travaso di azioni avvenuto da Azioni Italia a Soluzione 6 e 7 nel periodo marzo-maggio 2000. Tale travaso di azioni avrebbe permesso a Sanpaolo azioni Italia di contenere le perdite nonostante il crollo della new economy, ma a discapito dei sottoscrittori dei due fondi bilanciati che hanno invece dovuto fare i conti con perdite consistenti nello stesso periodo. I conti sono presto fatti: da marzo a maggio Sanpaolo azioni Italia ha portato a casa una perdita del 2%, contro una perdita di Soluzione 6 e soluzione 7 di oltre il 16%.

considerato che

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento del Tesoro - Direzione IV con DECRETO DEL n. 35709 del 24 dicembre 2002 ha contestato la violazione di numerose norme del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998), e conseguenti Regolamenti Consob irrogando multe il cui ammontare è di circa 500.000,00 euro, cioè 1 miliardo scarso di lire (praticamente nulla, per una banca).

Tanto premesso

Il sottoscritto fa espressa domanda di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, lucro cessante e danni morali ed esistenziali) che detta attività di gestione ha creato ai suoi interessi di cliente investitore, con riserva di quantificazione degli stessi.

Si auspica, tuttavia, una soluzione bonaria della vertenza, dovendo, in caso contrario, tutelare i propri diritti nelle opportune sedi istituzionali.

Allego alla sola copia della presente inviata ad ADUSBEF i titoli giustificativi della mia qualifica e del mio diritto (copia del contratto di gestione patrimoniale e/o documentazione titoli azionari, ecc.) e attestato di iscrizione all'associazione.

Data ____________, ______________



firma__________________________



NOME COGNOME ___________________


INDIRIZZO ___________________


TELEFONO ____________________


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