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Este / Tricase

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010

Tribunale di Este, dott. Giuliana GIROTTO, Sent. n. 240 del 2 agosto 2010;

XXXIV

Tribunale di Tricase, dott. Alida ACCOGLI, Sent. n. 111 del 7 agosto 2010;


TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Alida Accogli, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 19.04.10 la seguente

SENTENZA n. 111/10

nel procedimento civile iscritto al n. 188 del ruolo generale dell'anno 2005,
promosso da
M. V., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Tanza giusta procura a margine dell'atto di citazione;

Attrice

contro
Banca Arditi Galati S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Stasi in virtù di mandato generale alle liti per notar Positano dell'11.09.96, rep. 104103;

Convenuta

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra M.V., titolare di rapporto bancario con la Banca Arditi Galati S.p.A., Filiale di Tricase consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 711683, divenuto in seguito n. 6073401, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce -Sezione distaccata di Tricase, la predetta Banca al fine di sentir dichiarare la illegittimità, in relazione al conto corrente in oggetto, della capitalizzazione degli interessi, sia trimestrale, sia di altra tipologia composta, nonché la nullità della clausola di determinazione del tasso ultralegale, di quella relativa all'addebito delle spese di conto ed alle commissioni di massimo scoperto e da ultimo la nullità della clausola relativa all'addebito di interessi ultralegali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. Ciò con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione in suo favore delle somme indebitamente versate pari ad Euro 38.206,83, ovvero di quella diversa somma accertala in corso di causa, con l'ulteriore condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa. Il tutto, con interessi legali e rifusione delle spese e competenze di lite. L'attrice argomentava che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima per violazione degli art. 1283 c.c. e 1418 II comma c.c. ed ancora che l'anatocismo potrebbe essere consentito ex art. 1283 c.c. solo in presenza di un uso normativo che espressamente preveda la preventiva pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti. Deduceva inoltre l'attrice la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d "uso di piazza" per violazione degli artt. 1284 III comma c.c., 1346 c.c. e 1418 II comma c.c., nonché la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 III comma c.c., 1325 c.c. e 1418 II comma c.c. ed infine la nullità della clausola relativa alle spese di conto corrente per indeterminatezza dell'oggetto. L'attrice paventava anche la nullità della pattuizione relativa alla decorrenza della valuta per violazione dell'artt. 1284 III comma c.c..Costituitasi in giudizio, la Banca Arditi Galati S.p.A, impugnava e contestava tutte le ragioni allegate a sostegno della domanda attrice e concludeva per il rigetto della stessa. In particolare, quanto all'applicabilità degli interessi al tasso ultralegale, la Banca convenuta eccepiva che l'attrice aveva sottoscritto diverse dichiarazioni negoziali (datate 22.05.87, 23.11.90 e 02.02.93, 23.06.96, tutte prodotte agli atti del giudizio), con le quali la stessa dichiarava espressamente di riconoscere in favore della Banca il tasso di interesse consensualmente concordato in misura superiore al saggio legale. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, la convenuta eccepiva che già le norme in materia di conto correnti risalenti al 1929 prevedevano la capitalizzazione degli interessi creditori e quella trimestrale degli interessi debitori rilevando pertanto il consolidamento di una vera e propria consuetudine in tal senso. Del pari, in ordine all'addebito della commissione di massimo scoperto ed alla legittimità della clausola relativa alle spese di conto corrente, la convenuta eccepiva essere le stesse frutto di un consolidato uso bancario. Quanto infine alla decorrenza delle valute, eccepiva la rigorosa e puntuale rispondenza della condotta della Banca alle norme di diritto. Nel corso del giudizio veniva disposta perizia tecnico-contabile ed infine, all'udienza del 19.04.10, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative comparse conclusionali e memorie di replica, invero tempestivamente predisposte da entrambe le parti.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, oggetto del presente giudizio è la dichiarazione di invalidità di alcune clausole del contratto di conto corrente con apertura di credito sottoscritto tra le parti e dunque, in applicazione del principio "utile per inutile non vitiatur", la dichiarazione di invalidità parziale di tale contratto, con conseguente condanna della Banca alla restituzione in favore dell'attrice degli importi indebitamente versati. Nella specie, appare doveroso precisare che "l'approvazione anche tacita dell'estratto conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali... il che non impedisce al correntista di contestare la validità del rapporto relativamente alle singole operazioni in quanto una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita alle operazioni" (Cass. Civ. sentenza n. 11466 dell'08.05.08; Cass. Civ. sentenza n. 10692 del 10.05.07; Corte di Appello di Lecce sentenza n. 568 del 22.07.08). Nel merito, quanto alla clausola relativa alla misura del tasso applicabile, appare doveroso rilevare che l'attrice attraverso diverse dichiarazioni negoziali ebbe a dichiarare espressamente di riconoscere in favore della Banca convenuta il tasso di interesse in misura superiore al saggio legale. Deve pertanto concludersi per la validità ed efficacia della clausola relativa alla applicazione del tasso consensualmente concordato per iscritto in misura ultralegale così come testualmente prescritto dall'art. 1284 III comma c.c.. In tema di anatocismo, recentemente la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite del 04.11.04 n. 21095, ha negato l'esistenza di un uso normativo nella pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, dimodochè detta pattuizione è nulla ex art. 1418, comma I c.c. per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283. Affermata quindi la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, ne deriva che non vi è possibilità alcuna di inserzione di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, attesa la natura imperativa dell'art. 1283 c.c. che non consente deroghe (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 646 del 04.05.10; Corte d'Appello di Milano 04.04.03 n. 1142; Corte d'Appello di Lecce 13.05.02; Tribunale di Torino, Dott. Maurizia Giusta, sentenza n. 450 del 21.01.10; Tribunale di Lecce, Sez. Campi Salentina, Dott. Nocera, sentenza n. 120 del 10.06.10; Tribunale di Lecce Dott.ssa Grazia Errede, sentenza n 2248 del 04.11.09). Difatti, l'obbligazione di interessi non può essere valutata alla stessa stregua delle obbligazioni pecuniarie ex art. 1284 c.c., poiché al contrario riveste natura accessoria che non muta nemmeno in caso di estinzione dell'obbligazione principale. Il debito di interessi quindi, non può produrre ulteriori interessi così come invece il legislatore ha previsto all'art. 1282 c.c. per ogni credito liquido ed esigibile e dunque in genere per le obbligazioni pecuniarie, giacchè è proprio quanto disposto nel successivo art. 1283 c.c. a disciplinare la species dell'obbligazione di interessi rispetto al genus dell'obbligazione pecuniaria. (Tribunale di Lecce, Sez. Campi Salentina, Dott. Nocera, sentenza n.120 del 10 giugno 2010). Alla luce dei suindicati orientamenti giurisprudenziali, deve pertanto concludersi che nessuna capitalizzazione degli interessi può ritenersi consentita.
Inoltre, la voce di addebito della commissione di massimo scoperto quand'anche fosse prevista e quantificata specificatamente, è nulla ex art. 1418 II comma c.c. e per mancanza di causa (ex art. 1325 c.c.) atteso che si sostanzia in un ulteriore aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito. La mera indicazione infine della percentuale di calcolo della c.m.s. non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall 'art. 1346 c. c. Non viene difatti chiarito se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo che il c/c raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri almeno dieci giorni oppure ancora quello calcolato sull'importo generale dei prelevamenti. Ne consegue anche in questo caso la nullità di detta clausola sotto il profilo della illiceità della causa posto che la stessa non trova valida giustificazione nemmeno ove si intenda spiegarla come pagamento per il maggior rischio che la Banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo (Tribunale di Lecce, Sez. Campi Salentina, Dott. Nocera, Sentenza n. 120 del 10.06.10; Tribunale di Lecce, Dott. De Pascalis, sentenza dell' 11 .03.05).
Del pari è da ritenersi nulla la clausola relativa all'addebito delle spese di conto, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, attesa l'assenza di pattuizione scritta relativa tanto all'an, quanto al quantum. In ordine infine all'addebito di interessi ultralegali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, appare doveroso rilevare che detta clausola deve ritenersi valida ed efficace poiché espressamente concordata per iscritto tra le parti (art. 7 comma 5 del contratto sottoscritto in data 09.04.85, in atti). Orbene, nella relazione peritale (che il sottoscritto giudicante ritiene di condividere in loto, poiché congruamente motivata e scevra da vizi e/o difetti logici) il C T U incaricato rag. A.Solombrino, al fine di stabilire i rapporti di dare-avere tra le parti, ebbe ad elaborare quattro distinti possibili conteggi (avvero capitalizzazione semplice a tasso legale, capitalizzazione semplice a tasso contrattuale, capitalizzazione annuale a tasso legale, capitalizzazione annuale a tasso contrattuale, sia per il periodo decorrente dal 31 dicembre 1985 al 30 giugno 2005 (documentazione di parte attrice), sia per il periodo dal 31 dicembre 1994 sino al 30 giugno 2005 (documentazione di parte convenuta).
Pur tuttavia, considerato che nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, il C.T.P. della convenuta ebbe ad indicare (al fine della determinazione delle valute) l'art. 7 comma V del contratto sottoscritto in data 09.04.85, appare logico e consequenziale, per pacifica ammissione di parte convenuta, che il periodo di tempo da prendere in esame debba appunto essere quello intercorrente tra il 31.12.85 ed il 30.06.05.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni e dei suindicati orientamenti giurisprudenziali, occorre considerare tra i quattro diversi possibili conteggi elaborati dal C.T.U. per il suddetto periodo, quello con capitalizzazione semplice a tasso contrattuale pur con l'applicazione delle valute così come concordate per iscritto tra le parti, ivi escluse le commissioni di massimo scoperto e le spese, dimodochè all'attrice compete l'importo di Euro 16.503,05 a titolo di ripetizione di importi indebitamente versati (capitalizzazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese di conto corrente) dalla stessa alla Banca convenuta nel periodo decorrente dal 31.12.85 al 30.06.05 sul c/c 11. 711683, divenuto in seguito n. 6073401. (…)
Le spese liquidate in dispositivo, ivi comprese quelle occorrenti per l'espletamento della C.T.U., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di Tricase in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nel giudizio promosso da M.V. contro Banca Arditi Galati S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica p.t., ogni altra eccezione disattesa,
così provvede
- accoglie la domanda attrice poiché fondata e per l'effetto dichiara illegittima la capitalizzazione degli interessi operata sul c/c n. 711683 divenuto in seguito n. 6073401, nel periodo decorrente dal 31.12.85 al 30.06.05
- dichiara nulle, in relazione al predetto rapporto di conto corrente bancario, per le ragioni indicate in motivazione, le clausole relative all'addebito della commissione di massimo scoperto e delle spese di conto;
- condanna in conseguenza la Banca Arditi Galati S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica p. l., al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di Euro 16.503,05 a titolo di ripetizione degli importi indebitamente versati da quest'ultima in favore della prima nel periodo sopra indicato, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna, infine, la convenuta, alla rifusione in favore dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre che delle intere spese di C.T.U. poste provvisoriamente a carico delle parti in solido, anche delle spese e competenze di lite liquidate complessivamente in Euro 3.000,00, di cui Euro 400,00 per spese, Euro 1.200,00 quali diritti ed Euro 1.400,00 quali onorari, oltre I.VA. ed oneri di legge qualora dovuti.
Tricase, 4.08.10

Il G.0
Avv. Alida Accogli



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