Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Ricorso in prevenzione

Anatocismo e Usura > Decreti Ingiuntivi

IL RICORSO IN PREVENZIONE :


l'UNICA DIFESA DELL’UTENTE PER EVITARE IL DECRETO INGIUNTIVO.


(dell’Avv. Antonio TANZA)



La banca revoca inaspettatamente l’affidamento e chiude il conto chiedendo l’immediato rientro: pochi giorni dopo viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione, troppo spesso concessa.

E’ questa la triste storia vissuta da centinaia di migliaia di utenti che vengono aggrediti dal sistema bancario senza poter effettuare alcuna forma di difesa.


L’opposizione al decreto ingiuntivo è uno strumento utile solo se il decreto non è esecutivo, al contrario dinanzi ad un’ingiunzione di pagamento munita di clausola di provvisoria esecuzione, ogni difesa è vana: infatti, il decreto esecutivo è titolo valido per l’iscrizione ipotecaria che, sistematicamente, viene estesa su tutti i beni del cliente levandogli ogni credibilità e precludendogli ogni possibilità di adempimento.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso inaudita altera parte, cioè sulla base della sola richiesta della banca, senza ascoltare il presunto debitore.

Spesso accade che la banca rappresenti situazioni non veritiere e nasconda degli elementi che, se conosciuti dal giudice, sicuramente escluderebbero l’emissione del decreto ingiuntivo, con o senza provvisoria esecuzione.


Un caso tipico è quello in cui la banca produce a corredo della richiesta di ingiunzione un contratto di c/c recente, nascondendo che il rapporto è iniziato prima della legge sulla trasparenza con un precedente contratto del tutto invalido.

Nasconde altresì l’esistenza di un giudizio in corso che contesta il rapporto bancario che viene posto a fondamento della richiesta di ingiunzione.

Al giudice vengono, così, dolosamente nascoste circostanze fattuali e probatorie di notevolissima importanza.

L’utente sembrerebbe non avere alcuna possibilità di difendersi:
ma un sistema c’è.


Una volta che il cliente della banca riceve la lettera di revoca deve attivarsi immediatamente e contestare, se ve ne sono gli estremi, il rapporto di conto corrente (un rapporto di apercredito con scoperto in conto corrente è sempre impugnabile, poiché è sempre applicato l’anatocismo trimestrale e contiene una serie di altre voci contestabili).

Ne deriva che il saldo vantato dalla banca non è certo, non è liquido e non è esigibile, con la conseguenza che solo un giudizio di accertamento potrà stabilire l’effettivo dare – avere.

Una volta che l’utente cita la banca in giudizio deve informare l’Autorità Giudiziaria dell’avvenuta contestazione, al fine di evitare che il Magistrato emetta un’ingiunzione di pagamento, magari esecutiva, che precluda all’utente ogni forma di difesa.


Il c.d. ricorso in prevenzione, con allegata la citazione in giudizio della banca, serve proprio a prevenire il decreto ingiuntivo, fornendo al giudice una visione completa della situazione.

La banca, infatti, non amando il leale confronto in contraddittorio, preferisce pugnalare alle spalle e cerca di evitare l’accertamento negativo del credito, non ricorrendo allo strumento ordinario dell’istanza di ingiunzione (art. 186 ter c.p.c.), ma depositando un ricorso per decreto ingiuntivo.

ADUSBEF ha sventato centinaia di ricorsi per l’emissione di decreti ingiuntivi utilizzando tale strumento, ma i vari giudici non hanno, fino ad ora, motivato adeguatamente il provvedimento di rigetto.


Il Presidente del Tribunale di Velletri. Dott. Bruno FERRARO, ha revocato un decreto ingiuntivo emesso, ma non ancora notificato, tenendo conto del ricorso in prevenzione e dell’atto di citazione redatto dalla Vicepresidenza di Adusbef (cfr. www.studiotanza.it).


Riportiamo il provvedimento:


Il Presidente del Tribunale di Velletri


presa visione della memoria depositata dalla **** e dai Sigg.ri *** e *** in data 14 agosto 2001, anteriormente al proprio insediamento presso questo Tribunale (20/09/01);

rilevato che tale nota è corredata di copia dell’atto di citazione notificato il 27/07/01 dai procuratori degli esponenti, con cui viene proposta nei confronti della banca di Roma azione di accertamento negativo e di condanna per lo stesso rapporto creditizio di poi azionato dalla banca con ricorso monitorio del 26/09/01;

ritenuto che la pendenza di un giudizio tra le stesse parti esclude la proponibilità del ricorso monitorio, sia per l’identità dei presupposti con l’ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c., sia per la diversità di competenza funzionale (rispettivamente Presidente del Tribunale e Giudice Istruttore), sia per la possibile diversità di competenza territoriale (è noto che l’obbligazione di pagamento è di competenza del giudice del luogo fissato per il pagamento, laddove diversa può essere la competenza in tema di azione di accertamento – condanna), sia per l’inammissibile coesistenza di
due provvedimenti inerenti lo stesso rapporto;


ritenuto che nulla osta alla revoca del decreto ingiuntivo emesso in quanto non essendone stata richiesta copia per la notificazione e/o esecuzione il fascicolo ancora nella giuridica disponibilità dello scrivente;

P. Q. M.


Revoca ad ogni effetto il Decreto ingiuntivo emesso l’1/10/2001 n. 655/01 e dispone che il presente provvedimento (nonché quello revocato) siano comunicati ai procuratori della Banca di Roma e dei debitori ingiunti.

Velletri 10/10/01 Il Presidente del Tribunale



La tempestiva impugnazione del rapporto bancario, con il deposito dell’atto di citazione e del ricorso in prevenzione, ha evitato gravi danni all’impresa: ADUSBEF (cfr. www.studiotanza.it) è a disposizione dell’utenza per l’esame dei rapporti bancari (la consulenza è gratuita per gli iscritti).

E’ sufficiente inviare fotocopia del contratto bancario e dell’ultimo estratto conto al seguente indirizzo: Vicepresidenza ADUSBEF, Corso Porta Luce n. 20, 73013 Galatina (73013).



Vicepresidenza ADUSBEF



Menu di sezione:


Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu