Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


Vai ai contenuti

Menu principale:


Sent. 2006 Milano / Siracusa

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2006

XI
TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in persona del Giudice Unico dr. Sebastiano PULIGA, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 5207/2006

Nella causa civile iscritta al n. 39712/2001 del ruolo generale

Tra

PONTONIO Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio TANZA e Avv. Roberto MONGINI, come da mandato in atti,

attore

Contro

BANCO di BRESCIA SPA rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco CASATI;

convenuta

Conclusioni delle parti



(in corso di registrazione)






…oggi a suo favore di lire 66.486.524 pari ad € 34.337,42 che deve essere restituito con interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese non possono sottrarsi alla soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

PQM

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice sottoscritto, in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara illegittima l’applicazione al conto corrente bancario 12781 intrattenuto da Roberto Pontonio con il Banco di Brescia San Paolo CAB Spa gli interessi ultralegali, gli interessi capitalizzati e commissioni di massimo scoperto e, tenuto conto delle voci creditorie della banca nei confronti del correntista, condanna la convenuta alla restituzione della somma di € 34.337,42, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo ed al pagamento delle spese del procedimento liquidate in € 10.061,00 di cui € 7.000,00 per onorari, € 3.061,00 per diritti ed € 1257,62 per spese generali 12,5%, iva e cassa come per legge e oltre alle spese della consulenza tecnica effettuata in corso di causa.
Deciso in Milano il 3 maggio 2006
Pubblicata il 5 maggio 2006 Il Giudice
Dott. Sebastiano PULIGA

XII
TRIBUNALE DI SIRACUSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dr. Barbara SALVO, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 395/06

Nella causa civile iscritta al n. 424/2004 del ruolo generale

Tra

AGRILOFIN Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio TANZA e Avv. Antonio RANDAZZO, come da mandato in atti,

attore

Contro

UNICREDIT BANCA SPA rappresentata e difesa dall'avv. Federico ITALIA;

convenuta


I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione del 25.12.2003, l’Agrilofin s.r.l., Antonio Arsi e Giuseppina Inturri convenivano in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. esponevano che la sudetta s.r.l. aveva intrattenuto con la banca convenuta un rapporto bancario consistente in una apertura di credito con affidamento mediante scopertura su di un conto corrente ordinario. Il rapporto era sorto nel 1988 ed era stato garantito dal rilascio di fideiussioni “omnibus” da parte dell’Arsì e della Inturri. Nel 2001 la stessa società, l’Arsì e la Inturri avevano contratto un mutuo solo formalmente fondiario con l’erogazione di euro 154.937,07, da estinguere in dieci anni, con dazione di ipoteca da parte dell’Arsì e della Inturri. Il ricavato del mutuo, infatti, invece di essere finalizzato all’acquisto di immobili, doveva servire a consolidare presunte passività derivanti dal rapporto di apertura di credito. Il 17.11.03 la banca aveva revocato i rapporti, compreso quello di mutuo per cui nessuna erogazione era mai avvenuta e nessuna rata era stata pagata.
Riguardo al rapporto di apertura di credito, denunziavano la nullità della clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza; l’illegittima applicazione dell’anatocismo sugli interessi calcolati; l’inammissibilità della provvigione sul massimo scoperto; l’indebita applicazione del meccanismo dei c.d. “ giorni - valuta.
Riguardo al contratto di mutuo, che era stato convenuto a rimborso frazionato, occepiva l’indeterminatezza della convenzione dell’interesse ultralegale, mentre nella fattispecie c’era stata una inammissibile discrasia fra tasso nominale e tasso effettivo, esplicato nello sviluppo del piano di ammortamento. In ogni caso andava applicato al rapporto la disciplina della legge 108/96, con esclusione dei tassi di mora e di anatocismo. Infine, era configurabile, nella condotta tenuta dalla banca nei due rapporti, una evidente responsabilità precontrattuale e contrattuale, così come era illegittima l’ipotizzata intenzione della banca di segnalare la posizione della società “ a sofferenza.
Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità della pattuizione degli interessi con riferimento agli usi su piazza; l’illegittimità dell’applicazione dell’anatocismo; la non debenza di provvigioni di massimo scoperto e di conteggio dei c.d. giorni valuta; la illegittimità delle pretese della banca non consentite dalla legge 108/96, la nullità del contratto di mutuo ovvero il ricalcalo dell’intero rimborso al tasso legale in vigore di volta in volta: chiedevano la condanna della banca al rimborso delle somme riscosse in eccedenza, oltre al risarcimento dei danni.
La banca convenuta si costituiva.
N egava che nei rapporti intrattenuti con la società attrice fossero mai stati superati i limiti usurari.
Faceva presente che il 30.3.1999 il legale rappresentante della Agrilofin aveva sottoscritto un contratto ricognitivo, in cui erano stati indicati i tassi e le provvigioni, oltre ai giorni di valuta per le operazioni sul conto. L’applicazione dell’anatocismo era da ritenersi legittima. In ordine alla restituzione di somme per interessi eventualmente non dovuti eccepiva la prescrizione. Con riferimento al rapporto di mutuo contestava l’assunto della controparte riguardo alla sua utilizzazione, sosteneva la validità della pattuizione degli interessi al tasso nominale, per stato applicato. Infondate erano, infine, le richieste risarcitorie. In via riconvezionale chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento del saldo negativo del conto corrente, nella misura di € 264.153,33, oltre agli interessi.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata posta in decisione per risolvere alcune questioni che rivestono carattere di priorità, rispetto all’indagine tecnica, di natura contabile, che è stata sollecitata.
L’eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, è infondata. Il termine di prescrizione per l’azione di restituzione delle somme che il correntista sostiene essere state indebitamente conteggiate dalla banca, per illegittimo addebito di interessi in misura ultralegale o per altre ragioni, decorrere dalla data di chiusura del conto e non già da quello dei singoli asseriti pagamenti.
Il contratto di conto corrente di corrispondenza ha natura unitaria e dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, di modo che i singoli pagamenti danno luogo solo a variazioni quantitative dell’unico originario rapporto, fino alla quantificazione del saldo finale ( Cass. 10127/05). E poiché, come ha documentato la banca, il rapporto di conto corrente è stato revocato il 17.11.03, la prescrizione non è maturata.
Esaminando, per prime, alcune delle questioni relative al rapporto di conto corrente, va rilevato che esso è regolato fino al 29.3.1999 dal contratto del 20.1.1988 e dal 30.3.1999 fino alla revoca dal contratto del 30.3.1999.
Con il contratto del 1988 gli interessi furono convenuti” alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza” con la produzione di ulteriori interessi nella stessa misura.
La clausola non è sufficientemente univoca e non legittima la pretesa di interessi in misura superiore a quella legale ( Cass. 4490/02, 1287/02). Data l’esistenza di diverse tipologie di interessi non è possibile stabilire a quale previsione sia stato fatto concreto riferimento.
Di conseguenza, fino a tale data gli interessi da applicarsi sono quelli previsti dal saggio legale, da individuarsi, avuto riguardo all’epoca di instaurazione del rapporto, in quello previsto nell’art. 1284 C.C. e’ parimenti nulla la clausola che prevede la capitalizzazione periodica.
L’insanabile nullità della clausola, basata su di un mero uso negoziale e non già su di una norma consuetudinaria, è stata riaffermata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. 21095/04).
Nessuna somma è dovuta per la commissione massimo scoperto, per difetto di una pattuizione determinata o determinabile, come richiede l’art.1346 C.C. nel contratto (comma 1 art. 7) fu convenuto che le commissioni, così genericamente indicate, fossero calcolate “ nella misura stabilita” (non risultante “ aliunde”).
……………………..
Con il contratto del 1999, fu stabilita una nuova regolamentazione del rapporto di conto corrente, previa ricognizione, da parte del legale rappresentante, del debito della società in un determinato ammontare (leggibile dalla non nitida fotocopia in £ 70.057.778).
Deve, in primo luogo, rilevarsi che tale ricognizione ha solo l’effetto previsto nell’art. 1988 C.C. ( inversione dell’onere della prova) e non anche quello di privare la parte da cui proviene della possibilità di dimostrare la sua nullità (Cass. 12885/05; 85157/03).
L’avvenuta approvazione tacita degli estratti conto preclude solo ogni contestazione circa la legittimità sostanziale delle annotazione ma non impedisce di contestare la validità o l’efficacia del diritto di procedere ad esse,in base alle convezioni intervenute (Cass.5876/1991).
…………….
Con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria, per ulteriore corso.


PQM

Non definitivamente decidendo:
a) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
b) dichiara dovuti sul rapporto di conto corrente in oggetto, per tutta la sua durata, solo gli interessi nella misura prevista dall'ultimoo comma dell'art. 1284 c.c. e non dovuti gli interessi anatocistici e lke commissioni di massimo scoperto.
c) rigetta le altre domande.
d) dispone con separata ordinanza, consulenza tecnica, di natura contabile.
Siracusa, 27 marzo 2006
Pubblicata il 31 marzo 2006
Il Giudice
Dott. Barbara SALVO


Questo sito è di proprietà dello Studio Legale TANZA | antonio.tanza@gmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu