Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sent. Trib. Taranto

Anatocismo e Usura > Anatocismo: alcune vecchie sentenze...

ADUSBEF COLPISCE ANCORA: IL TRIBUNALE DI TARANTO DIchiara la nullità dell’anatocismo trimestrale e della clausola uso piazza in un contratto di c/c e ordina il ricalcolo degli interessi applicati

Avv. Antonio TANZA

Vicepresidente ADUSBEF



Ultima (e non ultima…) battaglia vittoriosa di ADUSBEF nella “guerra dei conti correnti”: il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Unico Dott. Franco MOREA, con sentenza non definitiva depositata in data 15 maggio 2001, accogliendo le istanze di alcuni associati ADUSBEF, rappresentati e difesi dal Vicepresidente Avv. Antonio TANZA (www.studiotanza.it), nella loro qualità di titolari ovvero garanti di un rapporto di affidamento su c/c intrattenuto con l’ex Banca del Salento S.p.A., ha dichiarato la nullità sia della clausola del contratto di c/c relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che quella concernente la determinazione degli interessi passivi ultralegali ivi applicati mediante il riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’ammissione di apposita consulenza contabile diretta alla riclassificazione del rapporto in regime di saggio legale di interesse e con eliminazione delle competenze anatocistiche trimestrali e delle c.d. commissioni sul massimo scoperto.

L’esito della consulenza contabile per il ricalcolo degli interessi condurrà con ogni probabilità all’accertamento di un saldo creditore in favore della correntista poiché, come del resto si evince dalla motivazione della sentenza, già in corso di causa gli attori avevano allegato apposite consulenze di parte, eseguite nel rispetto dei regimi di calcolo indicati in sentenza dal Tribunale, che avevano evidenziato dei consistenti crediti in favore della correntista già alla data (1995) di recesso dal rapporto e di introduzione del giudizio, cui devono aggiungersi gli ulteriori interessi maturati nelle more del giudizio.

La pronunzia del Collegio tarantino si presenta del tutto conforme e rispettosa dell’ormai pacifico orientamento di Giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di nullità della clausola dei contratti di c/c relativa al c.d. uso piazza e alla capitalizzazione trimestrale.

Si riportano di seguito i passi salienti della notevole decisione del Tribunale di Taranto.

__________________________



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Taranto - III Sezione civile
Il giudice,

dr. Morea Franco,

ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA


nella causa civile in primo grado. iscritta al n. 3717 del ruolo generale anno 1995, riservata per la decisione nell’udienza del 5 febbraio2001,

tra

S.n.c. ==========, con sede in San Marzano di San Giuseppe, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Malagnino -

- ATTRICE -



Banca del Salento S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Cristina Gigante,

- CONVENUTA -



======, ====, ===== e =======, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Malagnino Antonio Tanza

- CHIAMATI IN CAUSA -



=== e ==========, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Malagnino e dall’Avv. Antonio Tanza

- ATTORI -

(…)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 1995 la S.n.c. ========== conveniva in giudizio la Banca del Salento.

Premesso di intrattenere fin dal 12/3/86 un rapporto di apertura di credito con la convenuta, utilizzato sul c/c 57900, assumeva: che le uniche condizioni afferenti al predetto rapporto si potevano evincere dal contratto di apertura di credito, il cui art. 7 rinviava la determinazione degli interessi alle condizioni usualmente praticate dalle Banche sulla piazza; che questa clausola non era conforme all’art. 1284 c.c. ed era nulla in relazione alla legge 154/1992 ed al T.U. 385/1993; che il rapporto era assistito da garanzia fideiussoria dei quattro soci; che il saldo debitore al 30/3/95 era di lire 189.501.341; che, considerati tutti i costi accessori, il tasso effettivo globale annuo era del 100,52%; che il 7/11/95 l’attrice aveva receduto, chiedendo il rendiconto ai sensi dell’art. 1713 c.c.; che gli estratti conto periodici non soddisfacevano l’obbligo dì rendiconto; che la S.n.c. ========== aveva effettuato prelevamenti per Lire 5.038.170.981 e versamenti per lire 5.104.164.786, con un saldo a suo favore pari a lire 65.993.805; che le competenze bancarie ammontavano a lire 255.495.146 al 30/9/95.

Chiedeva dichiararsi la nullità od annullarsi il contratto di apertura di credito, condannarsi controparte alla restituzione delle somme trattenute sine titulo nonché al risarcimento dei danni.

La Banca del Salento S.p.A. sosteneva: che, a fronte della richiesta di rendiconto, si era dichiarata disponibile a fornire copia degli estratti conto già inviati; che la disciplina dell’apertura di credito bancaria differiva dalla disciplina del credito al consumo, come era evincibile dall’art. 11 della direttiva CEE n. 87/102 del 22/12/86, dalla legge142/1992, dal Tu d.lgs. 385/1993; che quindi non era obbligatoria l’indicazione del tasso annuo effettivo globale; che sul contratto erano indicate le condizioni del rapporto; che era valido il rinvio agli interessi applicati dalle aziende della piazza; che altrettante valide erano le condizioni riguardanti i giorni di valuta e la capitalizzazione trimestrale degli interessi: che nessuna somma era stata trattenuta sine titulo; che il credito della banca ammontava a lire 199.728.488, oltre interessi convenzionali.

Chiedeva il rigetto della domanda e - in riconvenzionale - la condanna della società, in solido con i soci fideiussori, al pagamento della suindicata somma.

======, ====, ===== e =======, chiamati in causa dalla banca, deducevano: che l’istituto era obbligato al rendiconto ex artt. 1713 c.c. e 1856 c.c.; che l’obbligo era confermato dall’at. 119 d.lgs. 385/1993 (TU. delle leggi in materia bancaria); che le norme bancarie uniformi apparivano incompatibili con gli artt. 85 c 86 del Trattato CEE, per la natura anticoncorrenziale del cartello; che la mancata contestazione dell’estratto conto rendeva inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti soltanto sotto il profilo contabile, non sotto l’aspetto della validità del rapporto; che l’approvazione degli estratti conto non poteva valere come approvazione degli “interessi uso piazza”, in quanto l’art. 1284, co. 3, c.c. espressamente richiedeva la forma scritta per la validità degli interessi ultralegali; che il tasso evincibile dal rinvio a quelli della piazza era indeterminabile: che conseguentemente doveva applicarsi in via suppletiva l’interesse legale annuale; che l’anatocismo applicato agli interessi debitori contrastava con l’art. 1283 c.c. e non era assistito da uso normativo: che la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca costituiva un compenso ulteriore, non contemplato nel nostro ordinamento e non menzionato nei contratti di credito; che la banca aveva tratto ragioni di lucro dall’applicazione di giorni di valuta a carattere fittizio: che il T.E.G. era risultato nella specie pari al 100,52%.

Chiedevano dichiararsi la nullità od annullarsi il contratto di apertura di credito, rigettarsi la domanda riconvenzionale, dichiararsi l’inesistenza di qualsiasi loro obbligazione solidale.

Alla causa n. 3717/95 veniva riunita la causa n. 1052/96, nella quale === e ========== interponevano opposizione avverso il decreto n. 119/96, col quale il presidente pagamento della somma di lire 84.874.965 in favore della Banca del Salento, in relazione all’apertura di credito concessa sul c/c 592300.

Assumevano gli opponenti: che il debito era stato interamente pagato; che anzi era il ====== a vantare un credito verso la banca; che questa non aveva ottemperato alla richiesta di rendiconto, cosi violando l’at. 1713 c.c.: che il tasso effettivo annuo applicato era del 32,30%; che illegittimi erano il rinvio alle condizioni praticate dalle aziende sulla piazza, l’applicazione dell’anatocismo, l’impiego di giorni fittizi di valuta; che la fideiussione prestata dalla ========== era nulla per la sua natura “omnibus” e perché il terzo beneficiario non aveva accettato.

Chiedeva dichiararsi la nullità od annullarsi il contratto di apertura di credito, revocarsi il decreto opposto, condannarsi controparte al risarcimento dei danni ed alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

La Banca del Salento sosteneva che la fideiussione era valida, potendo essere prestata anche se il debitore non ne era a conoscenza.

Riproponendo gli stessi argomenti sopra esposti, chiedeva rigettarsi l’opposizione e la domanda riconvenzionale, con condanna degli opponenti al pagamento della somma di lire 84.874.965.

Al termine, sulle conclusioni che si leggono in epigrafe, la causa stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi innanzitutto rilevare che l’istituto convenuto ha allegato le scritture in cui sono consacrati i contratti di conto corrente, sulle cui condizioni si controverte. Non sussiste quindi ragione per dubitare della giuridica esistenza di tali atti e dei rapporti che ne sono derivati.

Si assume da parte degli attori che la Banca del Salento avrebbe contravvenuto all’obbligo di rendiconto impostole dal combinato disposto ex art. 1713 e 1856 c.c.. A fronte, la banca ha assunto di avere regolarmente trasmesso gli estratti conto periodici e di essere disposta o rimettere copia.

Sul punto, deve ritenersi che il diritto del correntista al rendiconto da parte della banca, pur derivando dalle norme sul mandato, va coordinato con le norme speciali che regolano i rapporti bancari. Nella specie, é stato concordato tra le parti l’invio periodico di estratti conto, ciò che appare satisfattorio dell’esigenza di trasparenza e quindi in linea con l’obbligo di rendicontazione incombente sulla banca, quale mandataria.

Proseguendo nell’analisi delle variegate contestazioni sollevate dagli attori e dagli interventori, appare assorbente il rilievo della fondatezza delle eccezioni riguardanti il calcolo degli interessi con riferimento alla loro misura e periodicità.

La determinazione degli interessi è stata contrattualmente rimessa alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.

Orbene, non esistono (e neppure la banca è in grado di indicarli) elementi sicuri per siffatta quantificazione, in quanto le condizioni ed i tassi di interesse applicati dai diversi istituti della piazza sono variabili m funzione di plurimi elementi (la posizione economica della clientela, la strategia di penetrazione dell’istituto, ecc.), cosi da non potere costituire indice sicuro.

Tale elemento del contratto si presenta quindi indeterminabile, con la conseguenza che la relativa clausola è nulla, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., e che alla specie va applicato il tasso legale, in ossequio al disposto ex art. 1284, co. 2, c.c..

Infatti il principio secondo il quale la convenzione di interessi in misura extralegale necessita della forma scritta “ad substantiam” (art. 1284 cod. civ.) va interpretato nel senso che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi può essere soddisfatto solo attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci, obiettivamente individuabili. Non può invece dirsi univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, poiché, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento “per relationem” può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio (Cass. Civ. 23/6/98 n. 6247; Cass. Civ. 10/11/1997 n. 11042).

Analogamente, il calcolo anatocistico effettuato dall’istituto ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di contratto è illegittimo, difettando all’uopo l’esistenza di un conforme uso normativo. giusta il disposto ex art. 1283 c.c..

Infatti, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli i interessi dovuti dal c ente, é nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (Cass. civ. 11/11/99 n. 12507).

In conseguenza della rilevata nullità sia della clausola riguardante il tasso di interesse sia di quella riguardante l’anatocismo, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la determinazione dei saldi effettivi di entrambi i conti correnti.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il giudice, uditi i procuratori delle parti nelle conclusioni come sopra precisate, decidendo non definitivamente, così dispone:

1) In accoglimento parziale della domanda e dell’opposizione, dichiara la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi sui conti ed il rinvio - quanto alla determinazione del tasso - alle condizioni praticate dalle aziende bancarie sulla piazza;

2) Rinvia la liquidazione delle spese di giudizio all’esito del processo;

3) Dispone la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.

Taranto, 2 maggio 200l.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2001.



Il Giudice

Dott. Franco MOREA



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La vicenda contrattuale di cui alla sopra riportata sentenza presenta aspetti di notevole similarità con quella della stragrande maggioranza dei rapporti di affidamento su c/c, in specie di quelli stipulati in data anteriore alla entrata in vigore della legge sulla c.d. trasparenza bancaria (8 luglio 1992).

È molto probabile infatti che a seguito della opportuna riclassificazione contabile di tali rapporti si ottengano risultati di credito nei confronti dell’istituto di credito di cui si ha il diritto di richiedere la ripetizione anche quando il rapporto sia chiuso, fermo restando in tale caso il limite prescrizionale di dieci anni decorrente dalla data di chiusura del rapporto.

ADUSBEF invita pertanto gli utenti bancari a controllare i propri contratti o a farli analizzare da esperti della propria associazione e a valutare l’eventualità di un’azione giudiziale per il recupero degli interessi illegittimamente addebitati.



Lecce – Roma, lì 14 luglio 2001.

Il Vicepresidente



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