Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Livorno/Roma

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010

IX






(...) Centrale rischi da parte della banca convenuta, non essendo stato provato che l'attore fosse effettivamente, in una situazione patrimoniale di difficoltà, risultando egli debitore della banca in forza di conteggi effettuati dal creditore sulla base di un contratto le cui clausole relative agli interessi erano affette da nullità e in forza di poste non dovute, tant'è che Meini è risultato addirittura creditore della banca.
La illegittima segnalazione alla centrale rischi comporta di per sé un danno non patrimoniale all'immagine commerciale e/o, più genericamente, alla credibilità patrimoniale del danneggiato. Tale danno può liquidarsi., in via equitativa, nella misura di. E 5,000,00, tenuto conto di quanto emerso dagli atti e della personalità del danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

CONDANNA

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento in favore di M. M. della somma di € 4.003,31, oltre interessi legali dal 2.9.2002 al saldo a titolo di restituzioni

CONDANNA

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento in favore di M. M. della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e su tale somma prima devalutata al dì della domanda e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, gli interessi legali dalla medesima data al saldo, a titolo di risarcimento del danno

CON DANN A

la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.500,00 per onorari, € 3.000,00 per diritti, € 159,08 per spese. oltre rimborso spese forfettarie come per legge, IVA, CAP e spese di Ctu.
Così deciso in Livorno il 24.02.2010
Il Giudice
Dott. Roberto URGESE


X

(…) proprio credito ed anche a seguito dell' espletamento della ctu nulla ha indicato o dedotto sul punto le generiche conclusioni formulate dalla banca, senza alcuna individuazione delle due poste da comparare e senza alcuna analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, inducono infine a ritenere abbandonata ogni richiesta al riguardo.
L'istituto convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore della XXX, della somma di euro 44.600,32, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.(…)
Pone in via definitiva a carico della banca di Roma Spa il pagamento delle spese di CTU.
Roma, 15 febbraio 2010
Il Giudice
Avv. Laura AVVISATI


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