Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Maglie / Sondrio

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2009

XVII

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona dell' Avv. Angelo Rizzo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 201

nella causa civile iscritta al n. 375/2002 del Ruolo Generale promossa
DA C. U. + 1 con l'Avv. A. Tanza

CONTRO

INTESA GESTIONE CREDITI SPA con l'avv. G. Ferrecchia
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

°°°°°
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 30.12.2002 C. U. e M. F. proponevano opposizione a decreto ingiuntivo n. 183/02 emesso il 31.10.2002 dal G.U. presso il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie e contestualmente citavano, innanzi a detto Ufficio, Intesa Gestione Crediti spa in persona del legale rappresentante formulando domanda riconvenzionale. Deduceva l'opponente C. di aver sottoscritto alla presenza di C. A. il 15.5.1992 il contratto di apercredito con scoperto n. 9656148/01/84 e di non aver pattuito, in quella data, alcun tasso di interesse né attivo né passivo: solo successivamente il 19.5.1992 la Banca provvedeva a riempire abusivamente il contratto stabilendo unilateralmente il tasso attivo ed il passivo non dando, ovviamente, nessuna comunicazione dell'avvenuto riempimento abusivo del contratto del quale il C. non aveva sottoscritto la prima pagina. Solo il 19.12.2002 in occasione dell'acquisizione di copie della produzione l'opponente prendeva visione dell'abuso perpetrato ai suoi danni dalla Banca: detto rapporto di affidamento veniva successivamente garantito con fideiussione omnibus illimitata da parte della moglie. Gli opponenti contestavano la misura del credito della Banca perché nel corso del rapporto risultavano applicati - interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque non dovuti in ogni caso superiori a quelli nominali. Eccepiva la nullità del decreto opposto in quanto il documento prodotto e posto a base dell'ingiunzione poteva essere considerato di fatto un semplice estratto di saldaconto e non certo un estratto conto contenente gli elementi analitici richiesti dalla legge, non solo ma il certificato risultava sottoscritto con una sigla che non permetteva di individuare la qualifica della persona che aveva sottoscritto il documento. Eccepiva la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. "uso piazza" in quanto il pagamento degli interessi ultralegali comprensivi anche delle provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni, non appariva giustificato versandosi in ipotesi di pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c. da cui sorgeva il diritto alla ripetizione nel limite prescrizionale decennale a far data dalla chiusura del conto. Eccepivano ancora la illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto in quanto l'inserzione nei contratti bancari di c/c di una previsione normativa di capitalizzazione trimestrale non costituiva un uso normativo, ma al più una tendenza verso la costituzione di un uso negoziale che sarebbe in contrasto con il divieto imperativamente stabilito dalla legge. Rilevavano la inammissibilità della provvigione di massimo scopurto in quanto nulla era stato convenuto contrattualmente cosi come nulla era previsto nel contratto in esame circa l'antergazione c/o postergazione dei c.d. "giorni di valuta", tecnica utilizzata nell'arbitraria ed autonoma gestione del conto. In definitiva gli interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni costituiscono un insieme di elementi di costo che oltre che essere. illegittimi in sé e per sé erano, nel caso de quo, superiori a quelli di mercato sicché la non trasparente manipolazione dei numeri effettuata dalla Banca che capitalizzava così i suoi illegittimi lucri contribuiva in maniera decisiva nella determinazione di una somma che non costituiva capitale da restituire, ma prezzo da pagare per il mantenimento del rapporto alterato a proprio favore dalla Fianca, soggetto forte. Infine incorreva in grave violazione la banca in relazione alla segnalazione. alla centrale rischi. Concludevano per una declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto o in subordine per la revoca dello stesso; dichiarare la nullità ed inefficacia del tasso di interesse attivo e passivo; la nullità delle condizioni di contratto di c/c n. 9656148/01/84 intestato a C. U.; dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati durante l'intero rapporto; dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati al rapporto oltre la inefficacia di ogni qualsiasi capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c delle non convenute commissioni di massimo scoperto trimestrale; dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti ultralegali applicati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; accertare e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti del rapporto base sulla base della riclassificazione contabile dello stesso; determinare il T.E.G. ed in conseguenza dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni pretesa per interessi spese, commissioni perché eccedente il tasso soglia; condannare la convenuta Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre interessi legali creditori in favore degli istanti; dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolare modo alla fideiussione omnibus; in ogni caso condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori da determinarsi in via equitativa nonché per ingiusta segnalazione alla centrale rischi e con vittoria di spese e compensi del giudizio e con distrazione.
Si costituiva Intesabci Gestione crediti spa nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di Banca Intesa spa in persona del legale rappresentante pro tempore con atto del 4.3.2003 con il quale impugnava il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio porche infondato in fatto e diritto. Eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale di parte dei pretesi diritti azionati dagli opponenti e più specificatamente la prescrizione quinquennale relativamente agli interessi, spese e commissioni. Rilevava in ordine all'asserito riempimento abusivo del contratto di c/c da parte della Banca che non si trattava di riempimento unilaterale abusivo ma di un adempimento cui era tenuta l'istituto di credito atteso che si era limitato ad inserire i tassi applicati ai rapporti di c/c dalle banche su piazza al momento della stipula del contratto. Infondate s'appalesavano le contestazioni mosse alla perizia del dr. Bortone posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo così come la doglianza relativa alla nullità del decreto per violazione dell'art. 50 D. lgs. 1.9.93 n. 385. Rilevava l'infondatezza del rilievo relativo alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse mediante rinvio al c.d. "uso piazza" e quello relativo alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto la giurisprudenza ritiene ed ha ritenuto la legittimità dell'anatocismo. Osservava che l'asserita inammissibilità della CMS era destituita di fondamento perché tale commissione era stata convenuta per iscritto così come quella dei c.d. "giorni valuta". Per quanto riguardava l'asserita illegittima segnalazione alla centrale rischi rilevava l'infondatezza dell'assunto in quanto era in dubbia che una obbligazione non era stata adempiuta alla scadenza sicché la Banca aveva dovuto portare l'esposizione in sofferenza segnalandola alla centrale rischi. Infine contestava l'assunto attoreo relativo alla richiesta di risarcimento danni per violazione dei doveri di correttezza c. d. buona fede in quanto del tutto infondato e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione perché l'opposizione non era fondata su prova scritta. Concludeva in via preliminare per una declaratoria di validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto da C. U. e M. F., concedere la provvisoria esecuzione; dichiarare la prescrizione dei pretesi diritti azionati dagli opponenti; nel merito rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e diritto e con vittoria di spese e compensi del giudizio. Veniva ammessa ed espletata Ctu contabile e all'udienza del 18.3.2009 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.
Osserva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione proposta dalla opposta di parte dei pretesi diritti azionati dagli opponenti non ha pregevolezza giuridica eppertanto va disattesa.
La migliore Giurisprudenza condivisa dal Tribunale ritiene che nel contralto di c/c il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale va con certezza individuato nel momento in cui avviene la chiusura del rapporto in quanto, essendo quello di c/c un contratto unitario per effetto del quale sorge un unico rapporto giuridico, anche se articolato in pluralità di accreditamenti e prelevamenti, è solo al momento della chiusura di detto rapporto che possono e vengono in maniera definitiva accertate le reciproche partite di debito e credito, di tal che il reclamo del correntista in riferimento a somme indebitamente trattenute dalla Banca è soggetto a prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (in tal senso Corte di Appello di Lecce sent. n. 97 del 19.2.2009). Sul punto non è superfluo osservare che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile il che non impedisce o vieti al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni: si vuol dire, sostanzialmente, che una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita e vigore a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda i] primo profilo, cioè della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione dalla decadenza, mentre sotto il profilo della validità dell'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica (Corte di Appello di Lecce del 22.10.2001). Orbene la Banca opposta ha ammesso nella sua comparsa di risposta, in ordine al rilevato adempimento abusivo del contratto che:"Non si è trattato di un riempimento unilaterale abusivo bensì di un riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca, atteso che la stessa si é limitata ad inserire quelli che erano i tassi applicati ai rapporti di conto corrente dalle banche su piazza al momento della stipula del contratto". Osserva il Tribunale che tale comportamento ovvero "riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca" s'appalesa certamente illegittimo sia sotto il profilo della condotta commissiva posta in essere dalla Banca opposta in quanto confliggente con la norma di previsione ed incriminatrice prevista dal Codice Penale quale quella di riempimento abusivo di foglio in bianco, sia sotto l'altro profilo ovvero dell'applicazione dei tassi uso piazza: sul punto va detto che il richiamo agli usi piazza poteva consentire alla Banca di applicare, in abuso ed in via unilaterale interessi anatocistici con grave nocumento degli interessi dell'economia in generale e dell'utente in particolare, ma la Legge 154/92 ha previsto la nullità di tali clausole di rinvio inserite nei contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge ovvero per i contratti stipulati anteriormente, come nel caso de quo, la riduzione del tasso alla misura legale senza capitalizzazione alcuna. A tale previsione normativa va dunque fatto riferimento. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 sia infondata in quanto l'art, 633 cpc richiede la "prova scritta" quale può essere nella fase monitoria l'esibizione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, documento giustificativo dei credito, salvo dimostrazione, nel libero contraddittorio delle parti, dell'esistenza consistenza della stesso nella fase di cognizione piena che s'instaura con l'atto di opposizione, giudizio che soggiace alla regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. la quale incumbit ei qui dicit, sicché è la Banca creditrice opposta, a dover dimostrare minutamente il perché della formazione del proprio credito e del perché si son formate poste di debito in capo al correntista. Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza ritiene la nullità delle clausole del contratto che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basate su di un uso negoziale e non su di uso normativa come esige l'art. 1283 c.c.- In tal senso Cass. S.U. 4.11.2004 n. 21095 la quale ha certamente indicato la linea da seguire ai giuristi in relazione all'interpretazione dei contratti bancari. Va altresì chiarito che non si può sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale in quanto una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, come innanzi detto, deve conseguentemente ritenersi applicabile l'art. 1283 c.c. con negazione di ogni forma di capitalizzazione negandosi validità anche ad una eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che in sé comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo. Infatti in mancanza di prova dell'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell'esistenza di usi normativi annuali sul punto) v'è da ritenere escluso qualunque forma di anatocismo, trimestrale, semestrale, annuale o di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni che non possono essere riconosciute. Ritiene questo decidente, in ordine alla CMS, che tale clausola sia affetta da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto necessitando, al fine di poter formare oggetto di pretese da parte della Banca, la necessarietà della previsione mentre nel caso in esame manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un tale costo del credito il quale va espunto dal saldo -debite:e: tale clausola di CMS è nulla per mancanza di causa. Il Tribunale, alla luce di quanto innanzi e nella condivisione di giurisprudenza maggioritaria e consolidata, ritiene e dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito per cui è giudizio in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, all'applicazione dell'interesse anatocistico, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni valuta in quanto deve riconoscersi valuta pari al giorno in cui è stata effettuata l'operazione. La clausola infine relativa alle spese forfettarie deve ritenersi nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. Il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in quanto immuni da vizi logici e procedimentali il quale ha determinato in € 2.909,18 il credito vantato dagli opponentí nei confronti dell'opposta Banca.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione,
Dichiara la nullità, inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuridico del decreto ingiuntivo opposto n. 183/2002 del 31.10,2002 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie e per l'effetto lo revoca.
Dichiara la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultralegale, della CMS, delle valute fittizie, spese e dell'anatocismo trimestrale.
Condanna Intesa Gestione Crediti spa in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di Intesatici spa al pagamento delle spese di Ctu contabile, nonché in favore degli opponenti C. U. e M. F. di E 2.909,18 a titolo di restituzione somme oltre interessi dal dì della domanda all'integrale soddisfo.
Condanna l'opposta Intesa Gestione Crediti spa al pagamento in favore di C. U. e M. F. € 175,00 per spese borsuali, E. 3.000,00 per diritti ed E. 4.500,00 per onorari del giudizio oltre Iva, cap e forfettario e con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di rito così equitativamente determinate in considerazione delle difficoltà delle questioni giuridiche trattate e della pregevolezza dell'opera defensionale prestata.
Sentenza esecutiva ex lege.
Maglie 16.6.2009 Avv. Angelo Rizzo


XVIII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale di Sondrio, Sezione Distaccata di Morbegno. in persona del Giudice istruttore dott. Francesco Soru ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 64

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 Registro Generale dell'anno 2006 promossa

DA

C ROSANGELA, rappresentata e difesa dagli avv. F. BINI ed avv. Antonio TANZA

CONTRO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, rappresentata e difesa dall'avv. Marco BONOMO.

(…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione C Rosangela esponeva di aver intrattenuto con la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Ardenno, dal 26 marzo 1990 una apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 5036/10, poi indicato come c/c 39/0005036 e poi come c/c 154/0005036 ag. di Bisuschio, il quale alla data del 30 giugno 2004 presentava un saldo attivo. Rilevava la nullità dell'art. 7 delle CGC per violazione degli arti. 1284, 1346 e 1418 cc e art. 8 L 64/86 in quanto rinviava agli usi piazza per la determinazione della misura degli interessi applicati; la nullità dello stesso articolo per violazione dell'art. 1283 cc in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; lamentava l'applicazione illegittima di commissioni di massimo scoperto le quali, costituendo comunque una integrazione del tasso nominale di interesse, violavano gli artt. 1284, 1325 e 1418 cc; lamentava l'applicazione di giorni valuta nonostante l'assenza di alcuna previsione contrattuale, assumendo pertanto la violazione dell'art. 1284 cc. Lamentava da ultimo che il TEG violasse il cd tasso soglia di cui alla L 108/96 e concludeva come in epigrafe. Si costituiva la Banca Popolare di Sondrio la quale rilevava che il c/c 39/0005036, acceso in data 26 marzo 1990, era stato chiuso ed estinto in data 30 novembre 2001 mentre in data 9 ottobre 2001 l'attrice, unitamente ad altri due soggetti, aveva accesso presso l'agenzia di Bisuschio altro conto corrente con autonomo contratto il cui art. 7 delle CGC era compatibile con i principi dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 9.02.2000. In merito al contratto precedente, preliminarmente eccepiva la prescrizione decennale; nel merito, pur accedendo alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, rilevava che l'accordo sui tassi applicati (e sulle CMS) si era perfezionato attraverso la comunicazione periodica dell'estratto conto alla correntista ed il suo comportamento concludente che nulla aveva obiettato in merito. Contestava la illegittimità della CMS e dei giorni valuta di cui all'art. 7 e. 5 CGC. Invocava la capitalizzazione annuale degli interessi di cui all'art. 7 c. 1 CGC e concludeva come epigrafe. Con ordinanza 31.07.07, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di G Simona e S Paola contitolari del conto acceso presso l'agenzia di Bisuschio nell'ottobre 20)01. Chiamate in causa. G Simona e S Paola non si costituivano. Svolta l'istruttoria attraverso l'espletamento di Ctu contabile e precisate le conclusioni all'udienza del 2.02.09, la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di G Simona e S Paola che non si sono costituite.
Le domande dell'attrice sono parzialmente fondate.
Preliminarmente, va rilevata l'assoluta autonomia fra il c/c acceso il 26.03.1990 presso l'agenzia di Ardenno dall'attrice, identificato col n. 390005036, contabilmente chiuso il 30.11.2001, da quello acceso il 9.10.2001 preso l'agenzia di Bisuschio dall'attrice unitamente a G Simona e S Paola ed identificato col n. 5036/78. Questo non è la continuazione di quello. trattandosi come detto di due rapporti distinti per essere diversi i rispettivi titoli costitutivi (cfr. doc. 1 e 3 conv.) e le relative parti: la sola attrice nel primo caso, l'attrice unitamente a G Simona e S Paola nel secondo. Tale secondo contratto, appare conforme al testo unico in materia bancaria e alla delibera Cier 9.02.2000, sicché le domande svolte dall'attrice in relazione a tale secondo conto vanno respinte.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è inammissibile essendosi questa. costituita soltanto alla prima udienza, incorrendo in tal modo nella decadenza di cui all'art. 167 cpc (cd nuovo rito).
La Banca convenuta nulla ha contestato in ordine alla dedotta. nullità della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (cfr. Cass. 1 1466/08: Cass. 6514/07; Cass. SU 21095/04).
In merito, tuttavia, all'udienza del 10.03.08, essa ha allegato l'avvenuto adeguamento del contratto c/c 26/03/1990 alla delibera CICR 9.02.2000 attraverso la pubblicazione, sia pure tardiva, in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni più favorevoli praticate alla cliente. Tale circostanza, rappresentando un fatto impeditivo della domanda attorea, consistendo in una modifica oggettiva del contratto e quindi una eccezione in senso stretto, andava dedotta nei termine di cui all'art. 167 cpc, deputato alle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, sicché anche in tal caso la convenuta é decaduta dal potere di proporre l'eccezione ed essa è inammissibile.
In ordine poi alla applicazione di interessi ultralegali, va ritenuta la nullità dell'art. 7 delle condizioni contrattuali che opera un rinvio agli usi, non potendo la necessaria forma scritta (art. 1284 cc) essere integrata dal comportamento del correntista che nulla obietti a fronte dell'invisa dell'estratto conto che dia conto, nel periodo considerato, dell'applicazione di quell'interesse. Infatti. essendo la forma scritta laddove richiesta ad substantiam un elemento essenziale del patto, essa deve essere coeva ad esso e non può essere integrata successivamente e ab estrinseco atteso che, da un lato, la mancata contestazione dell'estratto conto non priva il correntista delle azioni che nascono dal rapporto sottostante e, dall'altro, che tale interpretazione costituirebbe una inammissibile sanatoria della predetta nullità (cfr. Cass. 11466/08; Cass. 11020/93).
Analogo discorso vale per la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca. Infatti, dall'esame della documentazione in atti emerge che, quantunque la sua misura sia inferiore al tasso legale, tuttavia essa è stata applicata sia sull'importo affidato (£. 5.000.000) che sull'importo eccedente per cui essa ha rappresentato in concreto un costo del denaro aggiuntivo all'interesse corrispettivo pattuito. Di conseguenza, partecipando della stessa natura ed esorbitando complessivamente il tasso legale, la relativa pattuizione soggiace ai principi generali di forma scritta e di determinabilità dell'oggetto del patto. .E ciò a prescindere dall'esame dell'attuale validità della clausola sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito (causa), alla luce del recente intervento normativo (art. 2 bis L 2/09).
Alla ritenuta nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori consegue l'applicazione della capitalizzazione annuale, sussistendo un uso normativo - come tale idoneo a derogare al divieto previsto dall'art. 1283 c.c. - in ordine alla periodica capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori, diversa da quella, censurata dalla S.C., che prevede la periodicità trimestrale degli interessi debitori a fronte di una diversa periodicità (in genere annuale) di quelli creditori. La periodica capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto correrne come effetto) della periodica chiusura contabile dei conti, che appare assistita dal requisito oggettivo della ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento ("casus") nel settore considerato, deve ritenersi infatti assistita altresì dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis").
Circa la lamentata applicazione di una valuta diversa da quella effettiva, pur rilevata la nullità dell'art. 7 delle condizioni contrattuali in ragione della loro genericità ed indeterminatezza circa l'individuazione delle valute applicate dalla Banca, e pur condiviso l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'attrice in merito, va rilevato che non è stata fornita copia degli assegni transitati sul conto in esame per verificare se erano della stessa banca dell'attrice o di altra banca, su piazza o fuori piazza, elementi indispensabili per il calcolo della valuta. Per le restanti operazioni, laddove dall'esame degli estratti conto non emerga la coincidenza fra la data dell'operazione e quella della valuta, va rilevato che non è stata fornita prova della data di esecuzione della disposizione - nella quale la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei relativi importi -- per verificare la coincidenza o meno con la data della valuta. Peraltro, insistendo nella precisazione della conclusioni all'esito della Ctu. le parti hanno rinunciato ad ogni approfondimento istruttorio anche in ordine all'accertamento del TEG.
Ora, il Ctu ha calcolato che nel corso dell'intero rapporto contrattuale la Banca ha applicato interessi passivi complessivi per € 26.748,66 e commissioni di massimo scoperto per € 1.258,85. Calcolando poi l'importo degli interessi passivi al tasso legale con capitalizzazione annuale in € 12.543,31, emerge che la Banca ha percepito in più la somma di € 15.464.20 (€ 26.748,66 - € 12.543,31 + € 1.258,85). Da ultimo, il Ctu ha rideterminato il saldo attivo del predetto conto al 30.11.2001 in € 13.295,21. Pertanto, attesa l'illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali e dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché della loro capitalizzazione trimestrale, la Banca Popolare di Sondrio ha percepito indebitamente la somma di € 15.464,20 che deve restituire all'attrice con gli interessi dalla domanda giudiziale (22.04.06: cfr. Cass. 15/08) al saldo ex- art. 2033 cc, mentre non le compete. la rivalutazione monetaria che non costituisce di per sé maggior danno nelle obbligazioni di valuta.
Le spese di lite, distratte a favore dei difensori dell'attrice e liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della convenuta al pari delle spese di Ctu liquidate con decreto 23.09.08.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,
o dichiara la contumacia di G Simona e S Paola;
o dichiara la nullità dell'art. 7 del contrato c/c 26.03.1990;
o accerta l'illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali e di commissioni di massimo scoperto nonché della loro capitalizzazione trimestrale;
o ridetermina il saldo positivo del predetto conto al 30.11.2001 in € 13.295,21;
o condanna Banca Popolare di Sondrio spa a restituire a C Rosangela la somma di € 15.464,20 oltre interessi legali dal 22.04.2006 al saldo;
o rigetta le residue domande dell'attrice;
condanna Banca Popolare di Sondrio spa a rifondere a C Rosangela le spese di lite che liquida in € 1.800,00 per diritti, E 2.500.00 per onorari ed C 188,72 per spese oltre spese generali iva e cpa; distrae spese, diritti ed onorari a favore degli avvocati F. Bini e A. Tanza;
pone le spese di Ctu, liquidate con decreto 23.09.08, definitivamente a carico della convenuta.

Morbegno, li 18.06.09 Dott. Francesco SORA

Depositata 27 giugno 2009



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