Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sentenze Argentina

Bond Argentina

Tribunale di Torre Annunziata, II Sez. C, 22 novembre 2006, n. 1320


Intermediazione finanziaria – doveri di diligenza e correttezza dell’intermediario - assunzione di informazioni circa il profilo del cliente e segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione – necessità
Sussiste la responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore, qualora l’intermediario non abbia assolto al proprio obbligo di informazione circa il profilo del cliente, con conseguente inadeguatezza dell’operazione d’acquisto, non segnalata e dunque priva di liberatoria scritta da parte dell’investitore.

Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – inadempimento – risoluzione del contratto – sussistenza
Nell’ambito del rapporto di intermediazione finanziaria, l’intermediario che viola gli obblighi imposti dalla normativa di settore risponde a titolo di inadempimento contrattuale per i danni causati al cliente/investitore.

Obbligazioni argentine – adesione all’offerta pubblica di scambio – cessazione della materia del contendere – insussistenza – interesse ad agire nei confronti della banca negoziatrice – sussistenza
La circostanza che l’investitore abbia aderito all’Offerta Pubblica di Scambio non è indice di alcuna volontà di rinunziare agli eventuali diritti vantati nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell’acquisto e della conseguente perdita finanziaria: il fatto che dall’operazione sia comunque residuata una posta attiva, consistente nel valore dei titoli offerti in permuta agli originari bonds, andrà valutato nella determinazione del danno residuo che potrà essere richiesto. Il criterio differenziale tra somma spesa per l’acquisto e la somma ricavata dopo l’adesione all’O.P.S. corrisponde all’effettiva perdita economica subita.


Il testo

Sentenza n. 1320/2006
Cron. 1342
Rep. 1705

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, II sezione civile, composto dai magistrati

dott. Vincenzo Del Sorbo - Presidente f.f. rel.
dott. Stefania Starace - Giudice
dott. Lara Vernaglia Lombardi - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con immediata lettura, nella causa civile iscritta al n. 3561 R.G.A.C. dell’anno 2005, avente ad oggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE IN TEMA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

TRA

D’AMORE Vincenzina, elett. dom. in Vico Equense, via V. Nicotera 29/B, presso l’avv. Ferdinando Astarita che la rapp. e dif. giusta procura a margine dell’atto di citazione introduttivo unitamente all’avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce (Telefax n. 0836/631656)—

attrice

E

s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli, in persona del legale rapp. pro-tempore, elett. dom. in Torre del Greco, via Circumvallazione 22, presso l’avv. Faustino Manfredonia che la rapp. e dif. giusta procura in calce alla copia notificata della citazione, unitamente al prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Telefax n. 081/2481333 )---

convenuta

NONCHE’

LAUROPOLI Vincenzo, elett. dom. in Torre del Greco, via Circumvallazione 22, presso l’avv. Faustino Manfredonia che lo rapp. e dif. giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta unitamente al prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Telefax n. 091/2481333)—

convenuto

CONCLUSIONI

Come da atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e dell’art. 16 comma 5 del decreto legislativo 17.1.2003 n.5, all’atto di citazione, notificato in data 28.11.05, alle comparse di costituzione e risposta di tutti i convenuti, nonché ci si riporta agli atti depositati dalle parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.legisl. 5/03 e segnatamente: alle memorie di repliche (sia di parte attorea che delle parti convenute), alla controreplica dell’attrice ed infine all’istanza di fissazione di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la citazione introduttiva parte attrice premetteva che insieme al marito Luigi Espinosa (poi defunto) intratteneva conto corrente bancario (cointestato) presso la Banca Sanpaolo Imi (oggi Sanpaolo Banco di Napoli) — filiale di Sorrento.
In data 12.3.98 essi coniugi sottoscrivevano contratto di intermediazione di valori mobiliari, che veniva appoggiato presso il suddetto conto corrente.
Nell’ambito di tale rapporto, in data 19.1.2000, il sig. Espinosa aveva acquistato obbligazioni denominate “Rep. Argentina 99/04” per il valore nominale di € 62.000,00 ed un importo effettivamente pagato (comprensivo di spese e commissioni) di € 68.621,76.
Nel dicembre 2001 l’Argentina dichiarava la moratoria del proprio debito, sospendendo i rimborsi, cosicché i titoli in questione non venivano più rimborsati né venivano pagate le cedole promesse.
Di tale situazione era da ritenere responsabile la Banca intermediaria perché:
- non era stata segnalata l’inadeguatezza dell’investimento ed i rischi dello stesso;
- al momento dell’acquisto non era stata segnalata la situazione di alto rischio che emergeva altresì dalle principali agenzie internazionali;
- al momento dell’acquisto non era stato evidenziato il conflitto di interessi dal momento che i titoli erano stati venduti dalla stessa intermediaria;
- vi era stata la violazione dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza imposti agli intermediari dalla normativa di settore (in particolare non erano state fornite informazioni circa lo strumento finanziario da acquistare, né erano state acquisite le necessarie informazioni sul profilo del cliente/investitore);
- non era stato redatto e consegnato alcun prospetto informativo sullo specifico investimento (né poteva ritenersi sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti).
Oltre alla responsabilità della Banca v’era la concorrente responsabilità extra-contrattuale del funzionario (sig. Vincenzo Lauropoli) che ebbe a proporre l’investimento per aver carpito la fiducia del sig. Espinosa tacendogli le necessarie informazioni sull’investimento.
In conseguenza dei fatti esposti essa attrice ha convenuto in giudizio la s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli), nonché Lauropoli Vincenzo perché:
1) in via principale fosse dichiarata la nullità dell’acquisto de quo per violazione di norme imperative;
2) in subordine fosse pronunciato l’annullamento del contratto in questione ex artt. 1394 e 1395 cod. civ.;
3) ancora più in subordine fosse dichiarato il grave inadempimento contrattuale della Banca;
4) sempre in via principale fosse dichiarata la responsabilità personale del Lauropoli;
5) per l’effetto i convenuti fossero condannati in solido alla restituzione della somma investita (pari ad € 68.621,76) o in subordine alla somma di € 45.382,64 pari alla differenza tra le somme pagate ed il valore residuato (dopo l’adesione alla O.P.S. della Repubblica Argentina e la permuta dei vecchi titoli con altri di nuova emissione e diversa scadenza). Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) i convenuti fossero altresì condannati al risarcimento del danno esistenziale subito e da quantificare secondo equità.
(Omissis)
Passando all’esame della domanda avanzata nei confronti della Banca, va subito rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dal Sanpaolo: appare infatti evidente che l’eventuale comportamento illegittimo dell’intermediario si inserisce in un vero e proprio rapporto contrattuale, in cui gli obblighi dell’intermediario stesso sono particolarmente severi e previsti dalla normativa di riferimento, a tutela dei privati investitori.
Pertanto non è a parlarsi di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., perché non si verte nell’illecito aquiliano e la prescrizione sarà pertanto decennale e non quinquennale (a parte il rilievo che comunque la prescrizione corre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e — pertanto — dal momento in cui si produce l’evento-danno).
Del pari va rigettata l’eccezione di cessazione della materia del contendere.
La circostanza che l’attrice abbia aderito all’Offerta Pubblica di Scambio con cui la Repubblica Argentina ha messo una “pezza” al default dei propri bonds non è certo indice di alcuna volontà di rinunziare agli eventuali diritti vantati nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell’acquisto e della conseguente perdita finanziaria: il fatto che dall’operazione in questione sia comunque residuata una posta attiva (consistente nel valore dei titoli offerti in permuta agli originari bonds) andrà esclusivamente valutato nella determinazione del danno residuo che eventualmente potrà essere richiesto.
Passando all’esame delle singole censure mosse dall’attrice all’operato della Banca si osserva quanto segue.
Sul conflitto di interessi.
Non può essere accolta la censura di aver agito in violazione dell’obbligo di trasparenza, e segnatamente di aver celato la situazione di conflitto di interessi, perché la Banca già sarebbe risultata proprietaria dei titoli in questione.
Infatti il Sanpaolo ha ampiamente dedotto: 1) di non aver fatto parte del consorzio di collocamento dei titoli in questione e 2) che i titoli non erano già nel suo patrimonio, bensì di aver provveduto ad acquistarli (in dipendenza dell’ordine in questione e di ordini di altri clienti) da altri Istituti.
Si noti che è la stessa attrice a dar credito alla versione del Sanpaolo che afferma di aver acquistato i titoli in questione solo in dipendenza dell’ordine avuto dall’attrice (rectius: dal di lei marito): tuttavia l’aver acquistato i titoli al solo ed esclusivo fine di soddisfare l’ordine ricevuto dal cliente non pone certo la Banca in conflitto di interessi, cosi come invece ritiene l’attrice, poiché un “conflitto” è logicamente ipotizzabile solo laddove la Banca fosse già possessore dei titoli e non già quando l’acquisto degli stessi è stato effettuato unicamente allo scopo di soddisfare l’ordine del cliente.
Sulla mancata consegna del “prospetto informativo”.
Nella fattispecie in esame, poi, non appare sussistere violazione della normativa sul collocamento per quel che concerne l’obbligo di consegna del “prospetto informativo” di cui all’art. 94 Delibera Consob 11522/98 e cioè di quel prospetto che gli offerenti sono tenuti a stilare e diffondere per i prodotti per cui v’è “sollecitazione all’investimento” (come ad es. un’offerta pubblica di acquisto); è vero che tale prospetto (ed il relativo controllo della Consob sulle modalità di offerta) è necessario anche in caso di cd. offerta pubblica indiretta (contrariamente a quanto affermato in qualche occasione dalla stessa Consob); tuttavia nel caso in esame non è risultato in alcun modo che si tratti di una offerta pubblica indiretta (acquisto in gran massa di titoli da soggetti esentati - quali Banche e altri investitori istituzionali - i quali però non trattengono o quasi tali titoli, ma sono già “pronti” per la loro ricollocazione ad investitori privati).
In effetti i prestiti obbligazionari della Repubblica Argentina sono stati emessi sull’Euromercato e sono stati assunti, inizialmente, “a fermo” da investitori istituzionali (per i quali sussiste l’esenzione ex art. 100 T.U.F.) e quindi venduti ad altri intermediari e a soggetti privati.
La cessione delle obbligazioni a investitori istituzionali esaurisce la fase del collocamento.
Solo successivamente, le obbligazioni divengono negoziabili sul mercato secondario (regolamentato e/o non regolamentato) senza che sia prevista la consegna del prospetto informativo.
Sulla mancata informazione circa la rischiosità del titolo.
Non appare sussistere violazione dell’obbligo di diligenza e correttezza per quel che concerne le informazioni circa la rischiosità del titolo in quanto le stesse non erano disponibili al momento dell’acquisto.
In realtà le obbligazioni della Repubblica Argentina, pur essendo da qualificare “speculative”, tuttavia non si presentavano a rischio insolvenza, così come si ricava dai rating delle principali agenzie internazionali indicati da ambo le parti (il rating è quell’indice alfabetico cui comunemente ricorrono gli operatori del settore per stabilire il grado di “affidabilità” — e non solo — di un titolo; esso va in genere dalla AAA che rappresenta la massima affidabilità sino alla D — default — che equivale all’insolvenza).
Ed in effetti è solo a decorrere dal marzo 2001 che il rating peggiora e lascia prevedere l’insolvenza, e poiché l’acquisto è avvenuto nel gennaio 2000 nulla può essere imputato alla Banca a tal titolo.
Sulla mancata assunzione di informazioni circa il profilo del cliente e sulla mancata segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione.
La doglianza appare fondata.
E’ noto che la normativa di settore impone all’intermediario il dovere di assumere informazioni circa il cliente/investitore, per valutare la sua propensione al rischio e le altre circostanze previste dal TUF e dal regolamento attuativo della Consob: tali informazioni sono finalizzate al giudizio di “adeguatezza” od “inadeguatezza” dell’ordine rispetto al suo profilo di investitore.
Orbene nella fattispecie in esame l’ordine di acquisto dei Bond in questione risulta formalizzato nell’ambito di un rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria risultante per iscritto dal contratto stipulato il 12.3.98 (in una al quale veniva altresì consegnato il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, previsto dalla Consob).
Tale contratto risulta pacifico fra le parti ed è stato esibito integralmente dall’attrice e almeno in parte anche dalla Banca convenuta.
Allegato a tale contratto v’è una scheda prestampata volta alla individuazione del profilo del cliente in cui vi sono delle caselle da sbarrare e con le quali il cliente stesso attesta di aver fornito le necessarie informazioni volte a individuare: la sua esperienza pregressa — la sua situazione finanziaria — i suoi obiettivi di investimento — la sua propensione al rischio. Sempre sulla stessa scheda vi sono altre “caselle” da sbarrare, con le quali il cliente attesta che, sebbene richiesto puntualmente dalla Banca, egli ha ritenuto di non rispondere e non fornire le informazioni di cui sopra, necessarie per l’individuazione del profilo del cliente stesso.
In sostanza si tratta di un modellino con il quale la Banca si cautela facendosi attestare dal cliente di aver ottemperato agli obblighi di legge (TUF e Reg. Consob) circa le informazioni da richiedere per l’individuazione del profilo del cliente.
Orbene nella fattispecie in esame il modellino in questione risulta debitamente sottoscritto sia dall’attrice che dal di lei marito, ma lo stesso non risulta compilato in nessuna parte e/o casella.
Con lo stesso pertanto i coniugi D’Amore/Espinosa non hanno attestato assolutamente nulla: né che la Banca li abbia “intervistati” come ivi previsto, né che essi abbiano risposto, né che essi si siano rifiutati di rispondere.
Appare pertanto evidente che i funzionari della Banca, nell’istruire la pratica relativa all’ordine di acquisto si siano preoccupati di far firmare il modellino in questione alla stregua di una semplice formalità burocratica (richiesta presumibilmente dai propri uffici superiori), omettendo però di assumere effettivamente le necessarie informazioni.
A tal proposito va osservato che la Banca non ha formulato alcuna richiesta istruttoria e segnatamente alcuna prova per testi volta a dimostrare che comunque l’obbligo di informazione risultava assolto (e ciò indipendentemente da qualsivoglia giudizio circa l’ammissibilità di tale prova alla luce della scheda di cui sopra).
Al riguardo appaiono del tutto inconferenti le prove volte a dimostrare che la Banca non suggerì l’acquisto dei titoli, ma che furono i coniugi a richiederlo espressamente. Ed infatti, quand’anche ciò fosse vero, ugualmente sussisteva il preciso obbligo — da parte dell’intermediario finanziario — di individuare il profilo del cliente/investitore, di verificare l’eventuale “inadeguatezza” dell’operazione e di segnalarla, potendo procedere oltre solo in caso di conferma scritta.
Del tutto generico appare poi il capitolo di prova n. 1 (pag. 33 della comparsa di risposta) “vero che i coniugi... nel corso del rapporto... hanno manifestato, a più riprese, un interesse verso titoli societari o, in generale, verso titoli ad alto rendimento”: come dire che ai clienti in questione sarebbe piaciuto guadagnare molto con le operazioni in Borsa...!
Poiché per il discorso sopra svolto (anche in mancanza di qualsivoglia prova contraria) la Banca non aveva assolutamente assolto al proprio obbligo di informazione circa il profilo del cliente, non resta che concludere (in linea con quanto affermato dall’attrice stessa) che l’operazione d’acquisto dei Bond argentini si presentava “non adeguata” e che la Banca ha evaso l’ordine senza aver segnalato tale “inadeguatezza” e senza averne ricevuto conferma scritta (circostanza quest’ultima pacifica ed emergente dall’esibito ordine di acquisto).
Sotto tale profilo la Banca convenuta risulta quindi responsabile per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore.
Sulla declaratoria di nullità e sulla domanda di annullamento.
Entrambe le domande vanno rigettate.
Per quel che concerne l’annullamento mancano i presupposti richiesti dal codice civile (essenzialità e riconoscibilità del vizio del consenso).
Per quel che concerne la nullità va osservato che l’Ordinamento considera tale sanzione come extrema ratio, laddove non siano utilmente esperibili gli altri rimedi pure predisposti per le situazioni cd. patologiche del negozio giuridico.
Pertanto, in difetto di esplicita previsione normativa, le cause di nullità — pur potendo ricavarsi dal sistema e non costituendo ipotesi tipizzate — possono essere ritenute sussistenti solo per violazioni di gravità tale da far ritenere insussistenti i requisiti minimi richiesti per il negozio in esame. Nella fattispecie in esame invece (e più in generale per le violazioni alla normativa TUF non sanzionate specificamente con la nullità, quali ad es. la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, etc.) si è in presenza di violazione di norme “comportamentali generali” che comportano la responsabilità dell’intermediario, ma non incidono sulla validità del negozio. Del resto va osservato che lo stesso TUF (artt. 23 e 24) prevede ipotesi di nullità (relativa) per la violazione di alcuni specifici obblighi; il fatto di non aver invece espressamente previsto la sanzione della nullità per le altre violazioni comporta che queste ultime non possono essere ritenute come poste a tutela dell’ordine pubblico e, pertanto, determinanti anche esse la sanzione della nullità.
Inoltre occorre considerare che il rapporto di intermediazione finanziaria (regolato specialmente dal TUF) va tenuto del tutto distinto dall’acquisto che grazie ad esso si è venuto a perfezionare e va altresì tenuto distinto dall’eventuale rapporto di gestione - titoli che viene posto in essere dopo l’acquisto stesso.
E’ vero che l’intermediazione finanziaria assume caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente da qualsivoglia altro rapporto di mediazione: essa infatti si caratterizza soprattutto (ma non solo) per il fatto che l’intermediario non pone semplicemente in relazione fra loro le parti del futuro contratto, bensì — una volta individuata l’operazione da compiere — egli si occupa anche dell’acquisto (ovvero della vendita ovvero della negoziazione) dello strumento finanziario prescelto che effettua “in proprio” salvo a girarlo al cliente/ordinante. E tale peculiarità è determinata dal fatto che egli solo ha accesso ai mercati ove i titoli sono negoziati (ovvero è in istretta relazione con i soggetti che a quel mercato hanno accesso).
Tuttavia ciò non snatura la sostanza del rapporto che è, e rimane, di vera e propria mediazione (tant’è che il guadagno dell’intermediario è dato essenzialmente dai diritti di commissione) anche se la normativa di settore, in considerazione della notevole alea dei mercati finanziari impone ai soggetti intermediari (nella loro qualità di operatori specializzati) una serie di obblighi che non possono essere visti come imposizioni e restrizioni al “contraente forte” bensì come rimedi per evitare per quanto possibile che il cittadino possa avere sorprese sgradite a causa della volatilità dei mercati.
Ciò comporta che eventuali momenti patologici del rapporto di intermediazione non si possono riverberare immediatamente sul negozio posto in essere (il cliente/ordinante — quindi — continuerà a restare l’intestatario dei titoli acquistati) anche se l’intermediario che non abbia rispettato gli obblighi imposti dalla normativa di settore può ben essere chiamato a rispondere dei danni che il cliente ha patito per un investimento non oculato.
Sull’inadempimento contrattuale e sul risarcimento dei danni.
Da quanto sopra esposto discende che nell’ambito del rapporto di intermediazione finanziaria, l’intermediario che viola gli obblighi imposti dalla normativa di settore risponde a titolo di inadempimento contrattuale per i danni causati al cliente/investitore, analogamente (ad es.) alla responsabilità del mediatore immobiliare per vizi ovvero vincoli del bene compravenduto che egli conosceva (o doveva conoscere), ma di cui ha taciuto.
Sull’individuazione del danno.
Chiarito che la banca intermediaria è astrattamente responsabile per le violazioni alla normativa di settore, occorre accertare che si sia verificato in concreto un danno.
Al riguardo è circostanza pressoché notoria (oltre che consacrata in numerose sentenze) che i Bonds argentini, ovverosia le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina hanno visto ridurre in maniera drastica il proprio valore, perché lo Stato Argentino non le ha potute più rimborsare alla scadenza né ha potuto più corrispondere i previsti ratei.
Nella fattispecie concreta, poi, l’attrice ha bene illustrato tale situazione e su tale punto la Banca convenuta nulla ha obiettato, per cui la circostanza deve ritenersi acclarata.
L’attrice ha anche quantificato l’entità precisa del danno, così come sopra riferita.
Ritiene questo Collegio che il criterio differenziale (indicato in subordine dalla stessa attrice) tra somma spesa per l’acquisto e somma poi ricavata (nella specie dopo l’adesione all’O.P.S. della Repubblica Argentina) sia sostanzialmente corretto e da seguire, corrispondendo all’effettiva perdita economica subita per l’acquisto in questione.
L’attrice ha anche quantificato tale differenza in € 45.382,64 e la Banca convenuta nulla ha obiettato sul relativo calcolo che deve quindi ritenersi corretto.
Dalla somma in questione vanno però detratte anche le 2 cedole di cui comunque l’attrice ha goduto per € 5.153,75 cadauna (come evidenziato in comparsa di risposta e come non contestato dall’attrice stessa); pertanto in definitiva l’effettiva perdita economica patita dall’attrice ammonta ad € 35.075,14.
Sul nesso eziologico.
Dal discorso sin qui svolto può ragionevolmente desumersi che l’attrice — ove adeguatamente informata — si sarebbe astenuta dall’acquisto dei bonds in questione, ovvero avrebbe maggiormente diversificato il suo investimento con il che deve ritenersi che il comportamento della intermediaria sia stata causa del danno patito.
Ciò senza voler tacere di quell’orientamento che partendo dalla norma del TUF (art. 23) che pone a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta ritiene che il sistema normativo in subiecta materia è tale che, una volta verificata la violazione alla normativa e la sussistenza del danno, viene posta una presunzione di responsabilità in capo all’intermediario, vincibile unicamente con la prova contraria da parte di questi.In conclusione va accolta la domanda formulata nei confronti della Banca intermediaria e questa va condannata al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 35.075,14 oltre interessi legali dalla domanda (28.11.2005) al saldo.
Circa il governo delle spese ritiene il Collegio che le stesse vadano interamente compensate tra tutte le parti, in considerazione della particolarità della materia, del fatto che la domanda è stata accolta parzialmente e solo per uno degli svariati profili prospettati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D’AMORE Vincenzina con citazione notif. in data 28.11.05 nei confronti di s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli e di LAUROPOLI Vincenzo, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata nei confronti di Lauropoli Vincenzo;
- accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata nei confronti della s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli e per l’effetto condanna quest’ultima, in persona del legale rapp. pro-tempore, al risarcimento dei danni patiti dall’attrice D’Amore Vincenzina (ed in favore di questa) liquidandoli in complessivi € 35.075,14 oltre interessi legali dal 28.11.2005 al saldo;
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 22.11.2006.

IL PRESIDENTE f.f. EST.






î
CONDANNATA BANCA PER INVESTIMENTO IN 'TANGO-BOND' í

Banco di Brescia condannato dal Tribunale Civile di Parma a restituire ad una investitrice in obbligazioni della Repubblica Argentina la somma di euro 91.250,00.
Secondo il Tribunale, la Banca non ha adempiuto agli obblighi, che incombono agli intermediari finanziari.
Un estratto del testo dell'interessante provvedimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I -

riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. STELLARIO BRUNO PRESIDENTE
Dott. NICOLA SINISI GIUDICE
Dott. ANTONELLA IOFFREDI GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
XXXXXYYYY, residente a Fornovo Val di Taro (PR), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Tanza e Resanna Cafaro del foro di Lecce e dall'avv. Alberto Spaggiari del foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, B.go XX Marzo n. 6.

-ATTRICE-

contro

BANCO DI BRESCIA SPA, con sede in Brescia ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Christian Fagella Pellegrino e Sabrina Galmarini e dall'avv.to Alessandra Ravazzoni del foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, P.le della Macina n. 3.

-CONVENUTA_

Oggetto:
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.

[omissis]

Nella fattispecie, l' obbligo violato, pur essendo previsto da norma imperativa. attiene ad una fase successiva alla stipulazione del contratto con l'investitore, e, cioè, alla fase di esecuzione dello stesso e non ne viene ad integrare la struttura od il contenuto, come richiesto dall'art. 1418 c.c. Deve, invece, ritenersi che, nel caso concreto, ci si trovi di fronte ad un grave inadempimento contrattuale della banca.
Va, conseguentemente, accolta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno sofferto dalla parte attrice, da liquidarsi nella misura euro 91.250,00, pari alla differenza tra l'esborso operato in occasione dell'investimento per cui è causa (euro 100.000,00) e la somma complessiva di curo 8.750,00, per cedole riscosse in conseguenza dell'investimento (v. doc.8 di parte convenuta). Dall'importo della somma investita non può, al contrario, detrarsi, come richiesto da parte convenuta, la percentuale del 28% sul valore nominale dei titoli, trattandosi di valore del tutto ipotetico ed incerto, come tale non provato.
Sulla somma dovuta spettano, altresì, gli interessi legali dal di dell'esborso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M~

li Tribunale, definitivamente pronunciando. contrariis retectis",
dichiara tenuto e condanna il Banco di Brescia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a XXXYYY i danni subiti per le causa1i di cui alla parte motiva, che liquida in complessivi euro 91.250.00, oltre interessi legali dal di dell'esborso al saldo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro ….., di cui euro …. per diritti, euro … per spese ed euro …. per onorario, oltre rimborso forfetario del 12.5% su diritti ed onorari, iva e Cpa come per legge.
Cosi deciso in Parma, i1 21.11.2007
Il Giudice est.

Il Presidente
Dott. Stellario Bruno



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