Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Sentenza Cremona

Anatocismo e Usura > Come non fallire per banca...



UN CREDITO BANCARIO PORTATO DA UN TITOLO ESECUTIVO (DI UN MILIARDO DI LIRE), NON E’ SUFFICIENTE A FAR FALLIRE UN’ IMPRESA, SE EFFICACEMENTE CONTESTATO

VITTORIA di un utente ADUSBEF a Cremona.

Avv. Antonio TANZA



Il Tribunale di Cremona, che per primo si è pronunciato per il rigetto del ricorso per dichiarazione di fallimento presentato dalla Banca Popolare di Cremona (provvedimento confermato anche dalla Corte d’Appello di Brescia, in www.studiotanza.it ), torna ora a pronunciarsi favorevolmente per un altro utente ADUSBEF difeso dagli avvocati Primerano e dal Vicepresidente ADUSBEF.

Il mancato adempimento di un solo credito, sia pure rilevante (di circa un miliardo di lire), anche se portato da un titolo provvisoriamente esecutivo, non è di per sé idoneo, qualora giudizialmente contestato, a dimostrare lo stato di insolvenza.

Le articolate argomentazioni svolte dalla difesa dell’utente ADUSBEF, sia in sede ordinaria che fallimentare, sia con riguardo alla clausola di determinazione dell’interesse ultralegale riferito al c.d. “uso piazza”, sia al divieto di anatocismo, sia alla prospettazione di contro-crediti vantati nei confronti della banca dalla suddetta società, provati a mezzo di perizie di ricalcolo effettuate da ADUSBEF.

La capacità da parte della società di ottenere affidamenti e garanzie a mezzo di fideiussione a prima richiesta, subordinata all’esito (favorevole per la banca) della causa civile in corso, costituisce ulteriore dimostrazione dell’inesistenza dello stato di insolvenza, necessario per l’eventuale dichiarazione fallimentare.

Pubblichiamo di seguito l’importante provvedimento:









IL TRIBUNALE di CREMONA



Reg. Ist. Fall. n° 31/2001 Cron.



Riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Sigg.ri magistrati:

Dott. Ercole CIABURRI Presidente

Dott. Tito PREIONI Giudice

Dott. Massimo VACCHIANO Giudice – relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti i ricorsi depositati in data 17-5-2001 e 12-10-2001, rispettivamente da Banca Popolare di Cremona, nonché da R….., R…….., O………., e O………., al fine di far dichiarare il fallimento della “B…….. S.r.l.”, con sede in Castelverde, frazione di San Martino in Beliseto, via Bergamo n. 105;

vista la desistenza dall’istanza di fallimento presentata da R…….. + 3 in data 14-1-2002;

considerato che, in conseguenza di tale desistenza, l’istanza di fallimento concerne l’inadempimento di un solo credito;

rilevato che il mancato adempimento di un solo credito, sia pure rilevante, anche se portato da un titolo provvisoriamente esecutivo, non è di per sé idoneo, qualora giudizialmente contestato, a dimostrare lo stato di insolvenza;

considerato che il credito della Banca Popolare di Cremona (di circa un miliardo di lire), ancorché sottoposto al vaglio giudiziale solo successivamente al ricorso per dichiarazione di fallimento[1], risulta seriamente contestato, come emerge all’evidenza dalle articolate argomentazioni svolte dalla difesa della B….. S.r.l., vuolsi con riferimento alla clausola di determinazione dell’interesse ultralegale riferito al c.d. “uso piazza”, vuolsi al divieto di anatocismo, vuolsi alla prospettazione di contro-crediti vantati nei confronti della banca dalla suddetta società;

ritenuto che, pertanto, tale inadempimento non indica inequivocabilmente uno stato di insolvenza della società, ben potendo essere determinato da un rifiuto di pagare il credito in questione in quanto contestato (tanto più che neppure risultano pendenti, a carico della società stessa esecuzioni mobiliari o immobiliari);

considerato che tale conclusione è ulteriormente rafforzata dalla dimostrata capacità da parte della società di ottenere affidamenti e garanzie, una volta che la stessa ha ottenuto la disponibilità da parte della “Insurance and Guarantee s.p.a.”, con sede in Napoli (si veda il prodotto certificato camerale del 7-1-2002), di prestare fideiussione, a prima richiesta, per l’importo totale di Euro 300.000,00 subordinata all’esito (favorevole per la banca) della causa civile in corso (si veda l’allegato fax del 4-1-2002 della società assicurativa);



P.Q.M.

Visti gli art. 5 e 22 L.F.;

dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di fallimento presentata da R…….. + 3 e respinge l’istanza di fallimento presentata dalla Banca Popolare di Cremona.

Cremona, 21-1-2002.

Il Presidente

f.to Ercole CIABURRI

Il Giudice Relatore

f.to Massimo VACCHIANO









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