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Cassino/Teramo

Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2010

Tribunale di Cassino, Dott. Gabriele SORDI, Sentenza n. 437 del 14 giugno 2010;

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del Dott., Gabriele Sordi, ha pronunciato la seguente n. 437/2010

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 962 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006 trattenuta in decisione in data 4.12.09 con i termini di cui all'art 190 c.p.c. a decorrere dall' 1.1.10, concordi le parti

TRA

Autoservizi T. di T. A. s,a.s. (p.i.: XXX) con sede in Pontecorvo, Turismo T. di T.A. s.a.s (p.i.: XXX) con sede in Esperia, entrambe in persona del loro legale rapp.te p.t., T. A. (c.f.: XXX XXX), T. A. (c.f.: XXX XXX) e S. M. (c.f.: XXX XXX(), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Tanza ed Angelo Turriziani ed elett.te domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Frosinone, viale America Latina 141, giusto mandato a margine dell'atto di citazione

Attori

E

Sanpaolo Imi s.p.a. (p.i.: xxxxxx), con sede in Torino, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dati' Avv Arrigo Perrini giusto mandato in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv Antonio Di Mambro in Cassino, via E. De Nicola n. 157

Convenuta

Oggetto: ripetizione indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto dì citazione notificato il 2.5.2006 gli attori hanno convenuto in giudizio la Sanpaolo Imi s.p.a. denunziando di aver (la A.i T. s.a.s, la T. T. s.as. , T. A.) intrattenuto rapporti di o c/c con la filiale in Pontecorvo dell'allora Banco di Napoli s.p.a, viziati da nullità (gli altri attori avendo prestato fideiussione): per l'apposizione della clausola di determinazione del saggio ultralegale di interesse mediante rinvio al c.d. "uso piazza"; per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; per, la previsione della c.m.s.; per la determinazione dei giorni di valuta. Hanno, pertanto, chiesto la rideterminazione dei conti previa depurazione degli effetti di simili pattuizioni e la condanna dell'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
Costituitasi in giudizio, la Sanpaolo Imi s,p.a. ha eccepito la prescrizione quinquennale da ogni singola apposizione sui conti degli addebiti per gli interessi contestati; ha replicato doversi ritenere legittima la capitalizzazione degli interessi, comunque, a far data dal 1.7.2000 essendosi esso istituto adeguato alla delibera CICR del 9.2.2000; ha eccepito la decadenza degli attori dalla possibilità di contestare la validità delle clausole contrattuali; ha eccepito l' irripetibilità degli interessi ultralegali per aver il cliente spontaneamente adempiuto e per la validità della clausola di richiamo alle c.d. praticate su piazza; la validità della c.m.s.
Il G.i. ha affidato la c.t.u. al dr. E. Proia.
All'udienza del 4.12.09 le parti hanno così concluso:
attori: "accertare e dichiarare la nullità ... dell'art 57 comma 3 delle cgc c.c. n. 1000/82 (già n. 27/1223) con collaterali canti n. 8/38, 8/39 ed 8/4 e n. 27/1800 intestati alla A. T. di T. A, s.a,s. n. 1000/118 (già n. 27/1643) intestato alla T. T. di T. A. s.a.s. e n. 1000/117 /già n, 27/3630) intestato ad A. T. .., relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle Condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali .... accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia ... dell'ari 57 commi 2 e 3 ... relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, di competenze, spese ed oneri ... ; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c.c. per non convenute c.m.s. , accertare é dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti sulle (valute) ...condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ... ed al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari"
convenuta: "rigettare la domanda attorea Previa declaratoria di maturata prescrizione, quanto meno su parte dei diritti siccome azionati dagli attori; respingere le domande per intervenuta decadenza degli stessi dal diritto di contestazione ... delle risultanze degli e/c periodici puntualmente rimessi dalla banca; rigettare la domanda attorea previa declaratoria di difetto di legittimatio ad causam degli attori" T. Antonio,. T. A. e S. M.; rigettare integralmente la domanda così come formulata in quanto destituita di fondamento; rimettere la causa sul ruolo istruttorio per la riconvocazione del c.t.u. il quale , sulla scorta della documentazione concretamente versata in giudizio, tenga conto nel suo elaborato dei seguenti conteggi, recanti: a) gli interessi passivi al tasso legale, con capitalizzazione annuale, dall'inizio dei rapporti fino al 22.11.93; b) gli ,interessi passivi ai tassi convenzionalmente pattuiti, entro i limiti del tasso soglia ex lege 108/96 a decorrere dal 22.11.93; in ogni caso vittoria delle spese".

Gli attori hanno indicato specificatamente in citazione gli estremi dei rapporti intrattenuti in conto corrente con l'allora Banco di Napoli s.p.a.; il Sanpaolo Imi s.p.a., nel costituirsi, si è riferito ai medesimi rapporti (ripetendone la medesima numerazione) per opporsi alle ragioni in diritto poste dagli attori a sostegno delle loro testi circa il corretto sviluppo del calcolo dare/avere su ciascuno di essi è quindi, da rigettarsi l'argomento speso dall' Istituto solo nelle conclusionali circa la mancata certa riferibilità di quei conti agli attori, esso stesso, nelle sue repliche, avendo in tal modo di fatto riscontrato le relative intestazioni dei rapporti.
Gli attori, sempre nell'atto introduttivo, hanno affermato l'inesistenza, per ciascuno di detti rapporti, di previa valida pattuizione scritta circa il saggio ultralegale degli interessi prescritta dall'art 1284 II c. c.c.. , denunziando la nullità della previsione operata dal Banco di Napoli, secondo i moduli all'epoca utilizzati da detto Istituto di mero rinvio alle condizioni usualmente utilizzate dalle aziende di credito sulla piazza.
Il Sanpaolo Imi s.p.a. non ha allegato né entro il termine di cui all'ad 184 c.p.c., né nel corso dell'istruttoria alcun diverso documento che attestasse, al contrario, l'intervenuta previa pattuizione per iscritto del saggio di detti interessi ultralegali di fatto poi applicati ai c.c.; piuttosto, ha sostenuto l'irripetibilità dei relativi importi per aver i clienti aderito spontaneamente alle corrispondenti annotazioni, nonché la legittimità di quella determinazione per rinvio agli usi su piazza su simili contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L n. 154/92.
Le allegazioni documentali alla comparsa costituzionale sono tardive ed irrituali.
Pertanto, va riscontrata e dichiarata l'insussistenza di valide pattuizioni degli interessi ultralegali, il richiamo all'uso piazza nei contratti anteriori alla normativa sulla trasparenza bancaria essendo nulla per sua assoluta indeterminatezza, stante la diversa tipologia di tassi ricorrenti sul mercato (Cass n. 4490/02; 9465/00; 7871/98).
Consegue la necessità di applicare al conto il saggio dell'interesse legale fino all'entrata in vigore di detta L n. 154/92 e, poi, quello ricavabile a termini dell' art 5 di detta legge (norma ribadita nel d.lgs. n. 385/93) (v, Trib Monza 4.2.99 e Trib. Roma 19.2.98).
Riguardo, poi, la mancata pregressa contestazione delle risultanze dei singoli c/c. da parte dei correntisti, così come loro comunicate tramite gli estratti conto, non può porsi in dubbio che ciò non impedisca loro oggi di denunziare, non l'esattezza aritmetica delle operazioni di compensazione poste in essere dalla banca in base ai numeri progressivamente apposti, quanto la legittimità delle basi di calcolo di quelle quantità (Cass n, 870/06; 18626/03; 11961/03).
Conformemente all'indirizzo da tempo costantemente assunto dalla Suprema Corte, è da ritenersi e dichiararsi illegittimo il calcolo della capitalizzazione trimestrale sugli interessi debitori operato dalla banca nel rapporto di conto corrente bancario, per sua violazione dell'art 1283 c.c., non sussistendo usi contrari in tal senso né l'art 1831 c.c. essendo richiamato dall'ara 1857 c.c. (v. fra le altre, Cass n 2374/99, n. 3096/99, 12507/99, 1281/02, 4498/02 SS.UU. n. 21095/04).
Premesso, infatti, che l'art 1283 cc ammette l'anatocismo laddove esistano in tal senso : veri e propri tisi normativi (art I ed 8 disp legge in generale) e non solo usi negoziali (art 1340 c.c.) o interpretativi (art 1368 c.c.) è stato correttamente osservato che:
possa esser lecitamente ritenuta la sussistenza di detto uso normativo solo ove preesistente all'entrata in vigore, nell'anno 1942, della norma codicistica che ha fissato, per il futuro, l'inderogabilità del divieto a testimoniare la preesistenza dell'uso normativo circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non vale la Circolare della Confederazione Generale Bancaria Fascista del 7.3.29 che, nel predispone un nuovo testo normativo sui rapporti in c/c bancari previde la loro chiusura in via normale secondo detta cadenza: tale deliberato non affermò affatto l'esistenza di un uso, al contrario, dato atto della diversità dei vari istituti di credito al riguardo auspicò la razionalizzazione del servizio offerto ai clienti con il rendere uniformi tali condizioni, e , nel farlo, propose un accordo a detti istituti che vi aderirono poi in diverse date successive. Pertanto, se fu solo nel corso degli anni '30 che le banche si diedero progressivamente tale univoco indirizzo, ciò attesta non la preesistenza al codice del 1942 di un uso normativo, quanto il formarsi di un uso al più negoziale per adesione degli istituti ad un comportamento ritenuto utile nel loro esclusivo interesse e certo non percepito dalla generalità dei cittadini, dunque anche dei contraenti, come doveroso in termini giuridici, secondo il principio dell'opinio iuris ac necessitatis;
Nemmeno può giovare alla tesi contraria il sol fatto che l'art 8 della L n 154/92 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari abbia previsto, nell'elenco degli obblighi di informazione della banca verso i clienti anche la comunicazione sulla capitalizzazione degli interessi: ciò perché la norma, che neppure fornisce alcuna indicazione circa la frequenza della capitalizzazione, ben può esser intesa come norma posta a garanzia del cliente che, in tal modo, avrà piena contezza e possibilità di reagire ad imposizioni, anche nel merito, che riterrà di denunciare illegali;
Infine, non può ritenersi che la capitalizzazione trimestrale, sia la conseguenza della pattuizione negoziale che, prevedendo la chiusura trimestrale del conto, consentirebbe di calcolare il saldo passivo, comprensivo degli interessi, quale prima posta del successivo periodo; tale tesi che verrebbe così applicata al rapporto di c/c bancario la norma dettata dall'ari 1831 c,c, per il contratto di conto corrente è smentita dal mancato richiamo di detto articolo nel successivo 1857 c.c. che elenca appositamente tutti quelli dà ritenersi applicabili in ambito bancario, e contrasta con la diversa natura del c/c bancario ove, al contrario del generale istituto, le partite attive e passive sì compensano di continuo ed immediatamente sempre ponendo in condizione l'uno o l'altro dei contraenti di reclamare la disponibilità o il rientro, dunque senza che si abbia necessità di fissare scadenze per chiudere il conto e verificare detta differenza.
Affermata, per tali ragioni, l'illegittimità dell'applicazione al rapporto di c,c. della capitalizzazione degli interessi debitori, nemmeno può ritenersi lecito recuperare i: medesimo meccanismo su base annuale.
Ed infatti, alcun argomento giuridico consente tale artificio.
Come già posto bene in evidenza da pronunce di merito estremamente argomentati sul punto (Corte d'Appello di Torino Sez II Civile n. 64 del 21.1.02 pronunciata seguito del rinvio a seguito della seni della Cass 30.3.96 n. 3096, una delle prime di aver segnato il nuovo indirizzo della S.C., nonché Tribunale di Brindisi del 13.5.02 Tribunale Pescara del 6.5.05), premesso che l'inadempimento dell'obbligazione d parte del correntista rimane comunque sanzionata dalla progressiva crescita della somma dovuta a titolo di interessi, la capitalizzazione su base annua degli interessi non può certo desumersi dall'art. 1284 c.c., che si limita a stabilire l'arco di tempo da considerare al fine del computo degli interessi, in alcun modo autorizzane l'applicazione dell'anatocismo ad ipotesi e condizioni ulteriori e diverse rispetto quelle tassativamente stabilite dall'ari 1233 c,c..; norma, quest'ultima, che fa divieto prevedere con clausola anteriore la capitalizzazione anatocistica per qualsiasi scadenza temporale, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di conversione del contratto che s per tale profilo, affetto da nullità.
Né la capitalizzazione degli interessi debitori impostata sulla diversa base tempori può esser ritenuta presumendo essersi attestato in tal senso uso normativo sulla scorta dell'art. 1232 c.c. del 1865 che la prevedeva, appunto, su base annuale e ciò sia perché, stante la sproporzione dei saggi applicati a debito rispetto a quelli enormemente riconosciuti a credito è fuori di logica ritenere che il correntista avesse mai inteso aderire a detta antica previsione con il dovuto atteggiamento sia perché quella previsione del vecchio codice subordinava comunque l'anatocismo, oltre che alla scadenza degli interessi da almeno un anno all'ulteriore condizione della domanda giudiziale o della convenzione posteriori
Non v'è, dunque, davvero argomento alcuno per sostenere che, al contrario di quanto concerne la capitalizzazione trimestrale, sia esistita spontanea adesione, tale da integrare l'opinio iuris, da parte dei correntisti, in epoca precodicistica, al medesimo istituto impostato su diversa base; i relativi usi, per altro, dovendo ritenersi certo caduti in desuetudine a partire dall'anno 1952 quando dette diverse cadenze cessarono di esistere
Per tali ragioni, deve procedersi alla depurazione del calcolo di qualsiasi forma e capitalizzazione degli interessi, compresi quelli pattuiti per le competenze di massimo scoperto.
Non merita accoglimento l'eccezioni di prescrizione, considerato che gli attori hanno agito entro il termine dei dieci anni dalla chiusura dei rapporti.
L'azione per la ripetizione dell'indebito, quale azione restitutoria e non risarcitoria, s prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art 2946 c.c., senza che possa ave rilievo la circostanza che qui si invoca la restituzione di somme che la controparte ha preteso a titolo di interessi.
Il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve esser individuato nella data e chiusura del rapporto. Il principio affermato dall'art 2958 c.c. per cui la prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni, infatti, qui derogata per la speciale regolamentazione del contratto di conto corrente che non comprende detta continuazione di somministrazioni o prestazioni bensì una prestazione unitaria esplicata in una pluralità di atti esecutivi, escludente l'insorgenza di reciproci distinte obbligazioni anteriormente alla chiusura del conto (analoga deroga a quel principio generale è stata riconosciuta nel rapporto di soggiorno in albergo protratto per periodo di più giorni, nel rapporto di prestazioni di cura prolungatesi nel tempo, in ipotesi di pluralità di prestazioni professionali).
In tal senso la Suprema Corte ha più volte affermato che, finché l'apertura di credito in conto corrente rimane in essere, non sorge alcun debito del correntista verso banca, trattandosi di contratto unitario che dà luogo a un unico rapporto giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi e che solo con la chiusura del conto. Si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro; in tale rapporto esclude per definizione l'esigibilità del saldo da parte della banca prima della chiusura del conto (Cass Sez I n. 10692/07; Sez I n. 10127/05; n. 5720/04; 3783/98; 2262/84);
Secondo il calcolo operato dal c.t.u. E. Proia, in aderenza ai presupposti qui so illustrati, scevro da errori - non a caso affatto denunziati dai c.t.p. - è pertanto risultato che il Sanpaolo Inni s.p.a. deve restituire al sig T. A. (in proprio) l'importo di e 48,808,74 risultato a suo credito sul c.c. n. 27/1630; alla Turismo T. Anto s.a.s, l'importo di € 361.975,00 risultato a credito sul c.c. n, 27/1643; alla A. T. di T. A. s.a.s. la somma di € 475,899,17 (€ 560.436,1 I - 8.156 - 19,604,72 - 13.787,00 - 42.989,22) risultata a credito sul c.c. n. 27/1223: egli riscontrato la corretta applicazione dei giorni di valuta secondo la specifica normat bancaria ed il mancato sforamento dei tassi antiusura (…)
I fideiussori T. A. e S. M. vantano comunque interesse all'accertamento dell'insussistenza del debito, che li legittima all'azione in tal senso anche se, ovviamente, non possono invocare alcuna ripetizione di indebito non aver allegato di aver patito esborsi in ragione di dette linee di affidamento in favore soggetti da loro garantiti.
Segue alla soccombenza la condanna della Banca al rimborso delle spese anticipate la lite dagli antistatari procuratori degli attori come si liquidano in dispositivo rispetto della t.p..

PQM

il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia promossa dall' A. T. di T. A. s.as., dalla Turismo T. di T. Antonio s.a.s, sigg T. A., T. A. e S. M. avverso la Sanpaolo Imi s.i ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
giusto l'accertamento dei corretti importi finali sui relativi conti in forza quanto illustrato in parte motiva, condanna la Sanpaolo Imi s.p.a a restituire al sig T. A. (in proprio) l'importo di € 48.808,74 risultato a credito sul c.c. n. 27/1630; alla T. T. A. s.a.s. l'importo di Euro 361.975,00 risultato a credito sul c.c, n. 27/1643; alla A. T. di T. Antonio s.a.s la somma di € 475.899,17 risultata a credito sul c.c. n, 27/1223, oltre gli interessi legali su tali importi dalla domanda al saldo; condanna la stessa Sanpaolo Imi s.p.a. a rimborsare agli antistatari procuratori degli attori le spese da questi anticipate per la lite che liquida in € 360,00 per esborsi, € 4.200,00 per diritti ed € 7.200,00 per onorari, oltre sp gen al 12,50%, Iva e Cna come per legge; pone definitivamente a carico della Banca il costo della c.t.u.

Cassino, 11 giugno 2010

Giudice Gabriele Sordi


Tribunale di Teramo, Dott. Carmine DI FULVIO, Sentenza n. 557 del 12 maggio 2010;



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