Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Lettera anatocismo

Anatocismo e Usura > Cosa puoi fare subito!

Lettera da inviare alla banca

Lettera Raccomandata

Spett.le

BANCA _______________________

DIREZIONE GENERALE

Via / P.zza _________________ n. __

(______) __________________ - __ -



Lettera Raccomandata

Spett.le
BANCA D’ITALIA
UFFICIO VIGILANZA
Via Nazionale n. 91
(00184) ROMA


Lettera semplice

Spett.le VICEPRESIDENZA ADUSBEF
C.so Porta Luce n. 20 (c/° Studio TANZA)
(73013) GALATINA (Le)



Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° _________________, acceso in data _____________ presso la Filiale di ___________- Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.




Io sottoscritto ________________________, nato a _____________ il ____/____/_____, residente in _____________ (_____) CAP __________, alla Via _____________ n. ____, con telefono n. ___________________, con posta elettronica ___________________, anche nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Dott. Elio LANNUTTI , espongo quanto segue: 1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori; 2) il Vs. Istituto, dall'accensione del rapporto sino ad oggi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt, 1346 e 14182 c.c.) , nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 (che ha visto ADUSBEF coinvolta in prima persona con il proprio associato Miglietta P., rappresentato dal Vicepresidente Avv. Antonio Tanza) avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse; 3) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancarie, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione. Tutto ciò premesso, 1) si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario sino ad oggi (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebito seguendo la via contenziosa; 2) si invita e diffida la Banca d'Italia, che già avrebbe dovuto attivarsi per evitare la formazione di un cartello bancario in aperta violazione di una norma imperativa del nostro ordinamento, ad attivarsi e vigilare affinchè le banche che prevedevano nei loro moduli contrattuali l'anatocismo (cioè tutte) restituiscano il maltolto senza costringere l'utente a rivolgersi alla Magistratura. Si invia la presente ad ADUSBEF affinché curi le ragioni dell’esponente e per controllare il contenuto della risposta che la Banca andrà a fornire.

___________, __/ ___/ 200_


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