Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Ordinanza Ardigò

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TRIBUNALE DI RIMINI
Ufficio per le indagini Preliminari

ORDINANZA


Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini, dott. Lucio ARDIGO’
1) Sulla richiesta presentata in data 18 06 dal curatore del fallimento TUCKER S.p.A. dichiarato con sentenza n. 148 del 13 del Tribunale di Trani con la quale si chiede il dissequestro in favore del fallimento delle somme di denaro oggetto del sequestro preventivo disposto dal GIP in SEDE in data 7 nell’ambito del presente procedimento penale ed attualmente depositate presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Filiale di Riccione
Visto il motivato parere contrario del PM in data 9 ulteriormente ribadito in aula alla presente udienza;
sentiti i difensori degli imputati e delle costituende parti civili

RILEVATO

Che in generale il sequestro preventivo di somme di denaro deve ritenersi sicuramente ammissibile, sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che stata acquisita attraverso l’attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (vedi Cass., Sez. VI, 25 marzo 2003, n 23773, Madaffari) essendo evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all’indagato (vedi Cass,, Sez. VI, I febbraio 1995, n. 4289, Carullo);
che il GIP in SEDE, nel disporre in data 7 il citato sequestro preventivo, ha dato ampiamente conto in motivazione della sussistenza del rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed i reati dei quale costituiscono l’illecito profitto;
che in particolare il sequestro delle somme depositate presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Riccione si configura correttamente quale sequestro preventivo, in vista della confisca facoltativa, per la quale come è noto è sufficiente l’esistenza di un nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall’origine, per l’azione criminosa (Cass., Sci VI, 29 ottobre 1996, n. 3334, Oliverio);
che la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 29951 del 24 ha espressamente stabilito come sia “consentito il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, facoltativa, di beni provento di attività illecita dell’indagato e di pertinenza di un’impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare
che operando un bilanciamento tra la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare e le ragioni sottese alla confisca, non appare dubitabile che queste ultime siano nettamente prevalenti tenuto conto dell’elevatissimo numero (oltre duemila) delle persone offese danneggiate da reato nell’ambito del presente procedimento penale e della natura dei crediti ammessi al passivo fallimentare, concernenti in particolare prestazioni di carattere professionale riferibili direttamente alla S.p.A. TUKER sussistendo quindi la concreta possibilità che gli imputati, attraverso lo schema societario, ritornino surrettiziamente in possesso del denaro costituente il profitto del reato per poterne così disporne in spregio alle esigenze di cautela penale.

I)Sulle richieste presentate dai difensori degli imputati di inammissibilità delle costituzioni di parte civile effettuate nell’ambito del presente procedimento:

RILEVATO

Che tutti gli atti di costituzione presentati rispettano le formalità specificatamente previste dall’Art. 78 C.P.P., e questo sia in relazione alle indicazioni delle generalità degli imputati nei cui confronti è stata esercitata l’azione civile che alla esposizione delle ragioni che giustificano le domande risarcitorie tutte relative ai danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalle condotte penalmente rilevanti ascritte ai pervenuti, essendo del tutto legittimi a tale riguardo i richiami per relationem alle imputazioni ed agli stessi imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM;
che le questioni, prospettate peraltro in modo assolutamente indistinto e generico dalle difese degli imputati, relative alla presunta tardività degli atti di querela, da una parte risultano superflue con precipuo riferimento ai delitti perseguibili d’ufficio e dall’altra inammissibili attenendo a profili di merito non valutabili in questa sede: prevedendo gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. che ai fini della restituzione e del risarcimento del danno la legittimazione attiva ad esperire l’azione civile nel procedimento penale spetti al danneggiato dal reato e quella passiva all’imputato; dovendo i presupposti dell’azione risarcitoria correttamente individuarsi nella commissione di un reato e nell’esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale che sia conseguenza diretta ed immediata del reato: elementi questi presenti in tutti gli atti di costituzione di parte civile;
che per quanto concerne le associazioni di consumatori che pure si sono costituite parte civile (Adusbef, ecc…), le stesse hanno ampiamente documentato in atti con la allegazione dei relativi statuti come siano enti direttamente danneggiati dalle condotte delittuose ascritte agli imputati per la cui tutela ed assistenza detti Enti sono nati (tutela dei consumatori in genere), per cui coincidendo l’interesse tutelato dalle norme penali con gli interessi e gli scopi dei suddetti enti, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno delle suddette associazioni;

P.Q.M.


1)rigetta la richiesta di dissequestro presentata in data 18/10/2006 dal curatore del fallimento TUKER S.p.A.;

2)rigetta le eccezioni di inammissibilità delle costituzioni di parte civile effettuate nell’ambito del presente procedimento, le quali vengono pertanto tutte ammesse.

Visto l’art. 421 c.p.p.

DICHIARA

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RIMINI, lì 9/2/2007 GUP Dott. Lucio ARDIGO'



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