Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Richiesta di rinvio a giudizio 1

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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Palmi

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
Presso il Tribunale di PALMI

Il Pubblico Ministero dott. Alberto Cianfrini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palmi, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

1. MARCHIORELLO Dino Giovanni Maria, nato a Cittadella (PD) il 09.09.1924 e residente a Rosà (VI) via Cà Minotto, n. 46;
2. CEOLA Antonio, nato a Padova il 24.03.1927 ed ivi residente in via Prato della Valle, n. 113;
3. BORGHESE Francesco, nato a Giffone il 31.01.1957 e residente in Polistena via Montegrappa n. 25/2;
4. NAPOLI Antonio, nato a Polistena (RC) il 05.08.1952 ed ivi residente in via M. Valensise n. 30;
5. CONSOLO Domenico, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 30.09.1953, residente a Milano in via Don E. Vercesi n. 9;
6. GRILLONE Maurizio, nato a Reggio Calabria il 25.11.1972 ed ivi residente in via Laganà - Priv. 12;
7. CARISTI Francesco, nato a Palmi (RC) il 18.12.1938 ed ivi residente in via Cilea n. 88;
8. S. V.;
9. OLIVA Luigi, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 01.08.1938 e residente in Palmi in via Michelangelo n. 7;
10. GUERRA Colosi Salvatore, nato a Palmi (RC) il 09.01.1956 ed ivi residente alla via Affaccio;
11. ORTOLAN Enzo, nato a Venezia il 31.07.1941 e residente ad Artegna (UD) alla via Chiamuzzacco, n. 5/b;
12. LORIA Domenico, nato a Rossano (Cs) il 03.11.1962 ed ivi residente alla c.da Torre Commetta n. 7;
13. BAGALA' Luigi, nato a Reggio Calabria il 06.06.1960 e residente a Locri (RC) via Matteotti n. 179;


15. GERONZI Cesare, nato a Marino (Roma) il 15.02.1935 ed ivi residente in via Vascarelle, n. 16;
16. CASELLA Michele, nato a Messina il 02.01.1947 e residente a Roma in via Medesimo n. 15;
17. LIBONATI Berardino, nato a Roma il 08.03.1934 ivi domiciliato in via Condotti n. 33;
18. PIRROTTA Paolo Antonio, nato a Messina il 02.05.1947, residente ed selettivamente domiciliato in Reggio Calabria via Spirito Santo n. 291;
19. FALCONE Giuseppe, nato a Messina il 15.11.1946 ivi residente in c.da Bucolico/Salice;
20. BONFANTI Corrado, nato a Noto il 30.06.1965 ivi residente in via Cirillo n. 37;


della BANCA DI ROMA, Agenzia di Reggio Calabria.

21. FABRIZI Pier Luigi, nato a Siena il 23.04.1948 ivi residente in via di Calzoleria n. 24;
22. LO SURDO Luigi, nato a Bari il 22.09.1960 ivi residente in via Don L. Guanella n. 6/c;
23. OLIVA Giuseppe, nato a Mormanno (Cs) il 08.04.1965 ivi residente in via Municipale 244;
24. IZZO Valeria, nata a Napoli il 05.10.1965 e residente a Portici (Na) av 1° viale Melina n. 18;

della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia di Gioia Tauro.

25. ABETE Luigi, nato a Roma il 17.02.1947 ed ivi residente in via Prenestina n. 683;
26. BRUNO Martino, nato a Taranto il 04.09.1964 ed ivi residente in via Palteja n. 556;
27. GIORDANO Giovanna, nata a Reggio Calabria il 04.08.1960 ed ivi residente al viale Calabria n. 62;
28. TRIPODI Giuseppe, nato a Rosario (RC) il 21.06.1949 ivi residente in via Abbruzzi n. 13;
29. DE MARTINO Alfredo, nato a Napoli il 24.08.1958 ed ivi residente in via Ponte di Tappia n. 47 Sc. A, piano 8 - San Giuseppe;
30. CATALANO Eduardo, nato a Napoli il 05.11.1957 e residente a Catania, via V. Emanuele II, n. 201, p. 1;
31. GIGLIO Fulvio, nato a Napoli il 27.07.1948 ed ivi residente in via Gabriele Jannelli n. 218 Sc. B;


della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia di Rossano.

32. SORACE Giuseppe, nato a Polistena il 01.10.1945 e resistente a Motta San Giovanni (RC) via T.Togliatti n. 30;
33. MILITANO Mario, nato a Palmi (RC) il 12.08.1952 e residente in via Silla n. 25;
34. BRICCOLA Raffaele Diego, nato a Milano il 19.09.1956 ed ivi residente alla via Delfico n. 24/2;
35. SARLO Vincenzo, nato a Palmi (RC) il 12.06.1962 ed ivi residente alla via Dante n. 51/e;
36. OLIVA Luigi, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 01.08.1938 e residente in Palmi alla via Michelangelo n. 7;


della BANCA REGIONALE CALABRESE, Agenzia di Gioia Tauro e Palmi.

37. DAL MORO Angelo, nato a Messina il 31.05.1950, residente a Reggio Calabria via Trabocchetto III 59, difeso di fiducia dall' avv. Renato VIGNA del foro di Palmi;
38. MAZZAFERRO Giuseppina, nata a Gioia Tauro(RC) il 01.02.1954, ivi residente in via Vallelunga Catona 8/a difesa d' ufficio dall' avv. VIGLIAROLO Domenico con studio in Rossano via F. Bandiera n. 13, che si nomina ai sensi dell' art. 97 c.p.p. col presente atto;
39. FOTI Basilio, nato a Reggio Calabria il 21.04. 1950, ivi residente in via Reggio Campi I° Tronco 45, difeso di fiducia dall' avv. Renato VIGNA del foro di Palmi;

della CARICAL E/O CARIME Agenzia di Rizziconi.

Indagati:

MARCHIORELLO: rappresentante legale, periodo dal 24.06.1996 al 25.01.2002;
NAPOLI: direttore e/o preposto, periodo dal 15.021999 al 30.11.1999;
CUNSOLO: direttore e/o preposto, periodo dal 01.12.1999 al 26.11.2000;
GRILLONE: direttore e/o preposto, periodo dal 27.11.2000 al 30.01.2002;
ORTOLAN: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.1999 al 28.02.2000 e responsabile area Calabria, periodo dal 01.12.1999 al 28.02.2000;
LORIA: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.2000 al 14.01.2001;
BAGALA': responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 15.01.2001 al 31.12.2002;
CHERUBINI: responsabile area Calabria, periodo dal 01.03.2000 al 31.12.2002;


A) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di MARCHIORELLO DINO GIOVANNI MARIA, rappresentante legale della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e ORTOLAN ENZO quale responsabile del gruppo Calabria Sud e Area Calabria e LORIA DOMENICO e BAGALA' LUIGI quali responsabili del gruppo Calabria Sud e CHERUBINI FULVIO, quale responsabile Area Calabria nonché NAPOLI ANTONIO, CUNSOLO DOMENICO e GRILLONE MAURIZIO, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I trimestre 1999 e fino al I trimestre del 2000 e nel periodo dal III trimestre 2000 e fino al I trimestre del 2001, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10293J correntista parte offesa DEMASI COSTRUZIONI S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIORELLO, ORTOLAN, LORIA, BAGALA', CHERUBINI, NAPOLI, CUNSOLO E GRILLONE - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella A: DE MASI COSTRUZIONI S.r.l. C/C n.10293J:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/99 15.532.236 15,13 15,570% 15,13 14,940%
II/99 868.047 22,50 14,340% 15,87 13,710%
III/99 3.657.419 15,57 13,995% 13,71 13,350%
IV/99 15.357.316 14,78 14,035% 13,39 13,390%
I/00 5.239.049 16,65 14,430% 13,81 13,770%
II/00 8.435.327 14,57 14,970% 12,38 14,295%
III/00 3.587.040 19,10 15,435% 15,46 14,730%
IV/00 3.650.121 22,21 15,990% 17,21 15,285%
I/01 8.788.967 17,26 16,365% 15,10 15,630%
II/01 42.560.421 16,23 16,320% 14,75 15,570%
III/01 61.477.415 8,69 15,990% 7,90 15,225%
IV/01 41.757.551 11,14 15,780% 10,00 15,000%
I/02 25.996,78 13,47 14,925% 12,35 14,130%
II/02 22.372,54 9,70 15,375% 8,76 14,550%
III/02 21.774,33 15,34 15,495% 13,26 14,670%
IV/02 11.510,59 11,53 15,525% 9,94 14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel I/99; II/00; II/01 e III/02, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poiché il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari DM ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/03/2001.

Indagati:
MARCHIORELLO: rappresentante legale, periodo dal 24.06.1996 al 25.01.2002;
CEOLA: rappresentante legale, periodo dal 10.03.2002 al 27.06.2003;
NAPOLI: direttore e/o preposto, periodo dal 15.021999 al 30.11.1999;
CUNSOLO: direttore e/o preposto, periodo dal 01.12.1999 al 26.11.2000;
GRILLONE: direttore e/o preposto, periodo dal 27.11.2000 al 30.01.2002;
CARISTI: direttore e/o preposto, periodo dal 01.02.2002 al 31.05.2002;
GUERRA-COLOSI: direttore e/o preposto, periodo dal 01.06.2002 al 31.12.2002;
ORTOLAN: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.1999 al 28.02.2000 e responsabile area Calabria, periodo dal 01.12.1999 al 28.02.2000;
LORIA: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.2000 al 14.01.2001;
BAGALA': responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 15.01.2001 al 31.12.2002;
CHERUBINI: responsabile area Calabria, periodo dal 01.03.2000 al 31.12.2002;

B) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di MARCHIORELLO DINO GIOVANNI MARIA, CEOLA ANTONIO, rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e ORTOLAN ENZO, quale responsabile del gruppo Calabria Sud e Area Calabria e LORIA DOMENICO e BAGALA' LUIGI quali responsabili del gruppo Calabria Sud e CHERUBINI FULVIO, quale responsabile Area Calabria nonché NAPOLI ANTONIO, CUNSOLO DOMENICO, GRILLONE MAURIZIO, CARISTI FRANCESCO e GUERA-COLOSI SALVATORE, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I trimestre 1999 e fino al III trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10468Z, correntista parte offesa DEMASI RETIFICIO S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIORELLO, CEOLA, ORTOLAN, LORIA, BAGALA', CHERUBINI, NAPOLI, CUNSOLO, GRILLONE, CARISTI e GUERRA-COLOSI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella B: DE MASI RETIFICIO S.r.l. C/C n. 10468Z:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/99 125.954 58,00 19,890% 49,72 19,260%
II/99 197.890 22,09 18,540% 20,08 17,910%
III/99 203.385 21,46 18,225% 18,98 17,580%
IV/99 221.097 22,01 18,165% 19,53 17,520%
I/00 299.877 28,17 18,330% 25,66 17,670%
II/00 318.202 28,04 18,525% 25,54 17,850%
III/00 338.473 27,41 18,975% 24,93 18,270%
IV/00 415.543 31,47 19,500% 27,99 18,795%
I/01 392.056 27,86 19,995% 24,31 19,260%
II/01 419.349 27,45 19,890% 23,94 19,140%
III/01 482.190 29,47 19,785% 25,93 19,020%
IV/01 4.362.764 41,75 19,785% 15,69 19,005%
I/02 187,76 33,41 18,855% 29,86 18,060%
II/02 202,18 32,68 19,410% 28,67 18,585%
III/02 185,71 38,95 19,275% 33,24 18,450%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 30/09/2002.

Indagati:
MARCHIORELLO: rappresentante legale, periodo dal 24.06.1996 al 25.01.2002;
NAPOLI: direttore e/o preposto, periodo dal 15.021999 al 30.11.1999;
CUNSOLO: direttore e/o preposto, periodo dal 01.12.1999 al 26.11.2000;
GRILLONE: direttore e/o preposto, periodo dal 27.11.2000 al 30.01.2002;
ORTOLAN: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.1999 al 28.02.2000 e responsabile area Calabria, periodo dal 01.12.1999 al 28.02.2000;
LORIA: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.2000 al 14.01.2001;
BAGALA': responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 15.01.2001 al 31.12.2002;
CHERUBINI: responsabile area Calabria, periodo dal 01.03.2000 al 31.12.2002;


C) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di MARCHIORELLO DINO GIOVANNI, rappresentante legale della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e ORTOLAN ENZO quale responsabile del gruppo Calabria Sud e Area Calabria e LORIA DOMENICO e BAGALA' LUIGI quali responsabili del gruppo Calabria Sud e CHERUBINI FULVIO, quale responsabile Area Calabria nonché NAPOLI ANTONIO, CUNCOLO DOMENICO e GRILLONE MAURIZIO, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I trimestre 1999 e fino al IV trimestre del 2001, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10469S, correntista parte offesa DEMASI OFFICINE S.a.s. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIRELLO, ORTOLAN, LORIA, BAGALA', CHERUBINI, NAPOLI, CUNSOLO E GRILLONE - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella C: DE MASI OFFICINE S.a.s. C/C n. 10469S:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/99 170.418 228,88 15,570% 137,63 14,640%
II/99 1.943.701 46,37 14,340% 15,68 13,710%
III/99 1.909.219 37,85 13,995% 15,22 13,350%
IV/99 1.429.630 31,79 14,035% 15,44 13,390%
I/00 278.461 40,38 14,430% 37,87 13,770%
II/00 1.653.105 40,65 14,970% 17,43 14,295%
III/00 524.324 54,59 15,435% 29,98 14,730%
IV/00 898.456 23,69 15,990% 19,50 15,285%
I/01 694.005 39,56 16,365% 22,40 15,630%
II/01 337.651 31,49 16,320% 27,98 15,570%
III/01 1.950476 69,47 15,990% 20,80 15,225%
IV/01 5.521.942 30,13 15,780% 15,85 15,000%


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/12/2001.

Indagati:
MARCHIORELLO: rappresentante legale, periodo dal 24.06.1996 al 25.01.2002;
CEOLA: rappresentante legale, periodo dal 10.03.2002 al 27.06.2003;
NAPOLI: direttore e/o preposto, periodo dal 15.021999 al 30.11.1999;
CUNSOLO: direttore e/o preposto, periodo dal 01.12.1999 al 26.11.2000;
GRILLONE: direttore e/o preposto, periodo dal 27.11.2000 al 30.01.2002;
CARISTI: direttore e/o preposto, periodo dal 01.02.2002 al 31.05.2002;
GUERRA-COLOSI: direttore e/o preposto, periodo dal 01.06.2002 al 31.12.2002;
ORTOLAN: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.1999 al 28.02.2000 e responsabile area Calabria, periodo dal 01.12.1999 al 28.02.2000;
LORIA: responsabile Gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.2000 al 14.01.2001;
BAGALA': responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 15.01.2001 al 31.12.2002;
CHERUBINI: responsabile area Calabria, periodo dal 01.03.2000 al 31.12.2002;

D) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di MARCHIORELLO DINO GIOVANNI MARIA, CEOLA ANTONIO, rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e ORTOLAN ENZO quale responsabile del gruppo Calabria Sud e Area Calabria e LORIA DOMENICO e BAGALA' LUIGI quali responsabili del gruppo Calabria Sud e CHERUBINI FULVIO, quale responsabile Area Calabria nonché NAPOLI ANTONIO, CUNSOLO DOMENICO, GRILLONE MAURIZIO, CARISTI FRANCESCO e GUERRA-COLOSI SALVATORE, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal IV trimestre 1999 e fino al II trimestre del 2000 e nel periodo dal I trimestre 2002 e fino al II trimestre 2002, nonché nel IV trimestre 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/anticipi intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10043J, correntista parte offesa DEMASI AGRICOLTURA S.p.A. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIORELLO, CEOLA, ORTOLAN, LORIA, BAGALA', CHERUBINI, NAPOLI, CUNSOLO, GRILLONE, CARISTI GUERRA-COLOSI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella D: DE MASI AGRICOLTURA S.p.A. c/anticipi n. 10043J:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/99 5.839.370 10,14 12,120% 8,52 11,490%
II/99 11.441.652 8,77 10,740% 8,15 10,110%
III/99 10.963.307 9,07 10,485% 8,42 9,840%
IV/99 15.902.936 11,58 10,215% 9,87 9,570%
I/00 14.544.816 11,81 10,320% 10,05 9,660%
II/00 14.689.577 11,76 10,680% 10,19 10,005%
III/00 15.678.570 6,25 11,265% 5,41 10,560%
IV/00 19.183.012 8,82 11,730% 6,96 11,025%
I/01 15.801.643 11,40 12,150% 8,14 11,415%
II/01 13.428.303 11,98 12,105% 10,19 11,355%
III/01 12.497.057 10,76 11,895% 9,90 11,130%
IV/01 13.307.540 10,90 11,670% 9,89 10,890%
I/02 5.742,82 10,70 10,680% 9,93 9,885%
II/02 6.421,64 11,82 11,025% 10,35 10,200%
III/02 7.116,53 7,32 11,115% 6,52 10,290%
IV/02 8.311,74 13,17 11,040% 11,09 10,215%


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel I/99; II/00; II/01 e III/02, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poiché il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari DM ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/12/2002.


Indagati:
MARCHIRELLO: rappresentante legale, periodo dal 24.06.1996 al 25.01.2002;
OLIVA L.: direttore e/o preposto, periodo dal 10.05.1999 al 30.11.1999;
BORGESE: direttore e /o preposto, periodo dal 01.12.1999 a tutt'oggi;
ORTOLAN: responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.1999 al 28.02.2000 e responsabile area Calabria, periodo dal 01.12.1999 al 28.02.2000;
LORIA: responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 01.03.2000 al 14.01.2001;
BAGALA': responsabile gruppo Calabria sud, periodo dal 15.01.2001 al 31.12.2002;
CHERUBINI: responsabile area Calabria, periodo dal 01.03.2000 al 31.12.2002;


E) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di MARCHIORELLO DINO GIOVANNI MARIA, rappresentante legale della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabile delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e ORTOLAN ENZO quale responsabile del gruppo Calabria Sud e Area Calabria e LORIA DOMENICO e BAGALA' LUIGI quali responsabili del gruppo Calabria Sud e CHERUBINI FULVIO, quale responsabile Area Calabria, nonché OLIVA LUIGI e BORGESE FRANCESCO, quali direttori della filiale di Palmi (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal IV trimestre 1999 e fino al II trimestre del 2001, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10410X, correntista parte offesa DEMASI AGRICOLTURA S.p.A. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIORELLO, ORTOLAN, LORIA, BAGALA', CHERUBINI, OLIVA e BORGESE - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella E: DE MASI AGRICOLTURA S.p.A. C/C n.10410X:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
I/99 1.087.897 12,35 15,570% 10,32 14,940%
II/99 1.001.527 10,89 14,340% 8,88 13,710%
III/99 1.025.774 11,63 13,995% 9,44 13,350%
IV/99 1.722.474 17,64 14,035% 14,66 13,390%
I/00 1.452.043 14,55 14,430% 11,54 13,770%
II/00 1.576.945 15,25 14,970% 12,24 14,295%
III/00 1.712.769 15,78 15,435% 12,80 14,730%
IV/00 2.002.142 17,74 15,990% 13,77 15,285%
I/01 2.020.049 17,50 16,365% 13,44 15,630%
II/01 2.016.383 18,36 16,320% 13,91 15,570%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Palmi fino al 30/06/2001.


Indagati:
GERONZI: rappresentante legale, periodo dal 15.12.1995 al 04.03.2002;
CASELLA: rappresentante legale, periodo dal 04.03.2002 al 01.07.2022;
LIBONATI: rappresentante legale , periodo dal 01.07.2002;
PIRROTTA: direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.1990 al 31.12. 1990;
FALCONE, direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2001;
BONFANTI: direttore e /o preposto, periodo dal 01.01.2002 al settembre 2002;

F) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di GERONZI CESARE, CASELLA MICHELE e LIBONATI BERARDINO, rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e PIRROTTA PAOLO ANTONIO, FALCONEGIUSEPPE e BONFANTI CORRADO, quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I trimestre e fino III trimestre del 1999, e nel periodo dal I trimestre 2001 fino al IV trimestre 2001, nonché nel II e III trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 30358.32, correntista parte offesa DEMASI ANTONINO del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella F: DE MASI ANTONINO C/C n. 30358.32:

Trim./anno Somme richieste dal mutuatario Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. + 50% Taeg (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.) T.S. tipologia c/c oltre 10 min con rilevazione c.m.s. come da D.M.
II/97
III/97
IV/97
I/98
II/98
III/98
IV/98
I/99
II/99
III/99
IV/99
I/00
II/00
III/00
IV/00
I/01
II/01
III/01
IV/01
I/02
II/02
III/02


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel I/99; II/00; II/01 e III/02, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poiché il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari DM ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Reggio Calabria fino al 30/09/2002.

Indagati:
GERONZI: rappresentante legale, periodo dal 15.12.1995 al 04.03.2002;
CASELLA: rappresentante legale, periodo dal 04.03.2002 al 01.07.2022;
LIBONATI: rappresentante legale , periodo dal 01.07.2002;
PIRROTTA: direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.1990 al 31.12. 1990;
FALCONE, direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2001;
BONFANTI: direttore e /o preposto, periodo dal 01.01.2002 al settembre 2002;


G) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di GERONZI CESARE, CASELLA MICHELE e LIBONATI BERARDINO, rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e PIRROTTA PAOLO ANTONIO, FALCONE GIUSEPPE e BONFANTI CORRADO, quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I trimestre 1999 e così per tutti gli anni 2000, 2001 fino al IV trimestre 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 655225.51 correntista parte offesa ZIN.CAL. S.r.l. del gruppo DEMASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella G: DE MASI ZIN.CAL. S.r.l. C/C n. 655225.51:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
c/c oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG(senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
do oltre 10
min come da
D. M.
I/99 1/99 4.551.964 24,75 15,570% 14,36 14,940%
I1/99 7.219.399 21,10 14,340% 13,74 13,710%
111/99 7.177.035 31,80 13,995% 13,55 13,350%
IV/99 13.465.939 37,97 14,035% 13,45 13,390%
1/00 12.791.325 26,08 14,430% 13,86 13,770%
11/00 29.439.853 21,52 14,970% 14,26 14,295%
11I/00 35.807.930 24,08 15,435% 14,51 14,730%
IV/00 47.102.820 25,41 15,990% 15,03 15,285%
_ 1101 37.052.808 26,28 16,365% 15,57 15,630%
+11/01 53.697.282 27,92 16,320% 15,56 15,570%
111101 . 23.190.074 26,14 15,990% 15,23 15,225%
IV/01 3.957,14 36,02 15,780% 15,44 15,000%
1/02 3.074,45 38,41 14,925% 15,09 14,130%
I1102 207,71 34,29 15,375% 19,66 14,550%
III/02 36,01 560,28 15,495% 551,78 14,670%
IV/02 48,08 118,25 15,525% 113,14 14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Reggio Calabria fino al 31/12/2002.


Indagati:
GERONZI: rappresentante legale, periodo dal 15.12.1995 al 04.03.2002;
CASELLA: rappresentante legale, periodo dal 04.03.2002 al 01.07.2022;
PIRROTTA: direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.1990 al 31.12. 1990;
FALCONE, direttore e/o preposto, periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2001;
BONFANTI: direttore e /o preposto, periodo dal 01.01.2002 al settembre 2002;




H) Reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di GERONZI CESARE, CASELLA MICHELE e LIBONATI BERARDINO, rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate nei fogli informativi) e PIRROTTA PAOLO ANTONIO, FAFLCONE GIUSEPPE e BONFANTI CORRADO, quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I trimestre 1999 e così per tutti gli anni 2000, 2001 fino al IV trimestre 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 656507.54 correntista parte offesa RETIFICIO DE MASI S.r.l. del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sottoriportata.
La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali tassi di interesse era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti Ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo n concreto applicato (TAEG terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644, terzo comma, c.p., il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:
1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto TAN (Tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazione e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricompresse nel calcolo del TAEG di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.
Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella H: DE MASI RETIFICIO S.r.l. C/C n. 656507.54:

TRIM/A
NNO SOMME
RICHIESTE DAL
MUTUATARIO TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz.) T. S. tipologia
do oltre 10
min con
rilevazione
c.m.s. + 50% TAEG (senza
le
imposte/tasse,
spese operaz. e
senza c.m.s.) T. S. tipologia
do oltre 10
min come da
D. M.
IV/99 80.404 232286,61 14 035% 232279,98 13,390%
I/00 1.866.247 12,68 14,430% 8,48 13,770%
11/00 4.216.741 11,37 14,970%' 9,00 14,295%
111/00 6.138.066 11,71 15,435%, 10,12 14,730%
IV/00 9.257.955 14,94 15,990% 12,64 15,285%
vol 13.155.823 25,95 16 ,365% 11,53 15,630%
11/01 , 549.418 16,91 16,320% 12,55 15,570%
III/01 2.032.758 61,93 15,990%.. 13,52 15,225%
IV/01 1.747,32 41,91 15,780% 20,57 15,000%
1/02 928,42 13,73 14,925% 11,70 14,130%
11/02 619 61 20,66 15,375% 12,37 14,550%
III/02 756 67 13,90 15,495% 11,92 14,670%
IV/02 1.485,78 13,23 15,525% 11,64 14,700%


Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50%, in linea con la ratio che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644, comma 5, nn. 1, 3 e 4 c.p..

Reggio Calabria fino al 31/12/2002.

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