Avv. Antonio Tanza - Vicepresidente ADUSBEF


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Risposta lettera Autorità

Autovelox/Photored

ILLEGITTIMITA’ DELLA TARATURA EFFETTUATA DALLE AZIENDE COSTRUTTRICI DEI PHOTORED ED AUTOVELOX
(dell'Avv. Antonio TANZA - Vicepresidente Nazionale di ADUSBEF adusbef@studiotanza.it - www.studiotanza.it )


Come prevedibile le aziende costruttrici di autovelox e photored si sono mobilitate per assicurarsi i lauti guadagni che in percentuale introitano unitamente ai comuni ed amministrazioni compiacenti.

L’ultima moda è quella di sbandierare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè quello delle Attività Produttive ha chiarito che la taratura può essere effettuata presso il centro di taratura del SIT ovvero presso il produttore del dispositivo stesso.

Ora non v’è chi non veda il plateale conflitto di interessi di una taratura effettuata da chi ci guadagna ad elevare il maggior numero di multe possibile.

Il Certificato di Taratura può, per legge, essere rilasciato validamente solo se eseguito presso Centro di Taratura Accreditato SIT con misuratore di velocità degli autoveicoli in oggetto, con il quale è stata elevata l’infrazione, così come previsto dalla Legge n. 273/91 e dalle norme internazionali UNI EN 30012 in materia di Taratura degli Strumenti di Misura, nonché dalla risoluzione OILM R91 (Organization International de Metrologie Legal – di cui l’Italia è uno Stato membro) che prescrive la taratura periodica dei misuratori di velocità degli autoveicoli presso Centri di Taratura adeguatamente accreditati.

I pareri salomonici rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive o delle Infrastrutture su richiesta delle aziende costruttrici, resi in violazione di norme di legge dello Stato e dell’Europa sono illegittimi e, quindi, tamquam non esset.

Solo i centri SIT previsti dalla legge 273/91 possono garantire la terzietà, ma anche la precisione: c'è il principio di indipendenza dei laboratori di taratura che vige in metrologia legale (cfr. dichiarazione SIT)

Se si accetta una cosa simile, la taratura la buttiamo nella spazzatura.

Ciò premesso, i presunti certificati di taratura rilasciati dalle aziende costruttrici e socie in affari di molte P.A. non hanno un “certificato di Taratura” che risponda ai requisiti imposti dalla legge (cfr www.studiotanza.it)

Le norme UNI EN 30012, infatti, al par. 4.8 – Registrazioni definiscono tutte le indicazioni che devono essere registrate, cioè riportate sul Certificato di Taratura VALIDO (in corsivo blu i commenti alla legge)



4.8 Registrazioni



Il fornitore (nel nostro caso chi effettua la taratura) deve registrare e conservare i dati del fabbricante, del tipo e del numero di serie (o altri dati di identificazioni) di ogni apparecchiatura per misurazione (inclusi i campioni). Le registrazioni devono dimostrare, per ogni apparecchiatura per misurazione, la capacità di ciascuna funzione metrologica. Devono essere disponibili i certificati di ogni taratura ed ogni altra informazione relativa al funzionamento.

I risultati di taratura devono essere registrati in modo sufficientemente particolareggiato affinché possa essere dimostrata la riferibilità di tutte le misure e per consentire che ogni misura possa essere riprodotta in condizioni prossime alle originali, facilitando così la risoluzione delle anomalie.

Le informazioni registrate devono includere:

a) la descrizione e l'identificazione univoca dell'apparecchio; (marca, modello, numero di matricola)

b) la data di ciascuna conferma effettuata;

c) i risultati di taratura ottenuti dopo e, se del caso, prima dell'aggiustamento o della riparazione;

ovvero i valori misurati dall’autovelox utilizzando un “campione di riferimento” per le misure, il valore di riferimento e la differenza (errore tra i due). Dovrebbero esserci valori a diverse velocità, es 50, 70, 90, 130 etc

d) l'intervallo di conferma assegnato; ogni quanto deve essere tarato l’autovelox (o la data di scadenza della taratura o prossima taratura)

e) l'identificazione della procedura di conferma; riferimento scritto alla procedura utilizzata per le misure (cioè le operazioni compiute)

f) errori massimi ammessi; valori minimo e massimo consentito per ogni misura (es a 50 Km/h : 48 e 52)

g) l'origine della taratura dei campioni utilizzata per stabilire la riferibilità; l’indicazione dei campioni di riferimento usati (marca, modello, matricola e certificato di taratura)

h) le relative condizioni ambientali e le indicazioni di ogni correzione eventualmente necessaria; temperatura ed umidità (es 23°C +/- 5°C )

i) l'identificazione delle incertezze associate alla taratura dello strumento e dei loro effetti cumulativi; tutti le incertezze che compongono l’incertezza totale della misura (calcolata secondo norme EA-4.02) Non è l’errore dello strumento, ma la somma di tutti i possibili errori che influenzano la misura (es incertezza dei Campioni di Riferimento, influenza della temperatura, etc)

l) i particolari di tutte le operazioni di manutenzione, quali manutenzione ordinaria, aggiustamento, riparazioni, modifiche effettuate;

m) ogni limitazione di utilizzazione;

n) l'identificazione del personale che effettua la conferma; nome leggibile e firma

o) l'identificazione del personale responsabile di assicurare la correttezza delle informazioni registrate; nome leggibile e firma

p) l'identificazione univoca (per esempio, mediante i numeri di serie) di ogni certificato di taratura e di altri documenti pertinenti. Numero progressivo del certificato di taratura

Ciò posto, i certificati di taratura che sono attualmente in circolazione, molti dei quali emessi solo in questi giorni, non possono essere considerati a norma di legge.

ooooooooo

Ecco cosa rispondere alle lettere che inviano agli utenti irrilevanti "Dichiarazioni di Conformità" o documenti equipollenti



Egr. Sig. Comandante

della Polizia Municipale di

(_____) ________________





Spett.le
Vicepresidenza ADUSBEF
Corso porta luce n. 20
73013 Galatina (Le)







Oggetto: Richiesta copia del certificato di taratura dell’autovelox / Photored Mod. ___________ Matr. _____________ in vostra dotazione;



Egregio Comandante,

abbiamo ricevuto la dichiarazione di conformità predisposta dall’azienda costruttrice dello strumento da Voi utilizzato per la rilevazione delle infrazioni e ci duole rilevare quello che da sempre abbiamo sostenuto: quella dichiarazione è contraria alle attuali leggi italiane ed europee.

Il Certificato di Taratura SIT (le dichiarazioni di conformità delle aziende private sono certamente rese in conflitto di interessi: le aziende possono guadagnare nell’incremento delle multe) eseguito presso Centro di Taratura Accreditato SIT del misuratore di velocità degli autoveicoli in oggetto, con il quale è stata elevata l’infrazione, è l’unico Certificato legalmente valido poiché effettuato secondo quanto previsto dalla Legge n. 273/91 e dalle norme internazionali UNI EN 30012 in materia di Taratura degli Strumenti di Misura, nonché dalla risoluzione OILM R91 (Organization International de Metrologie Legal – di cui l’Italia è uno Stato membro) che prescrive la taratura periodica dei misuratori di velocità degli autoveicoli presso Centri di Taratura adeguatamente accreditati (i pareri salomonici rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive o delle Infrastrutture, su richiesta delle aziende costruttrici, resi in contrasto di norme di legge dello Stato e dell’Europa sono illegittimi e tamquam non esset).

A riprova di quanto esposto Le allego dichiarazioni rese da laboratorio SIT che, salvo modifica legislativa, è l’unico accreditato a rilasciare il certificato (cfr. www.studiotanza.it)

_______________________________


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