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Anatocismo e Usura > Testi sentenze 2004/2010 > Sentenze 2005

I

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA N. 90 DEL 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice del Tribunale di Bari — Sez. I Civile in composizione monocratica - Dott. Saverio U. de Simone ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3317/95 R. G. A. C. vertente

TRA

INTESA GESTIONE CREDITI S. p. A. (già Cassa di Risparmio di Puglia S. p. A. — CARISAL -) nonché BANCA INTESA BCI S.p.A., entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Giuseppe TUCCI con mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTA ATTRICE -

CONTRO

PAGLIARA Fernando e ALA Carmela, rappresentati e difesi come da mandato a margine della comparsa di costituzione dall’avv. Carlo RAINONE; successivamente solo PAGLIARA Fernando, rappresentato e difeso come da mandato a margine del ricorso in riassunzione dagli Avv.ti Giorgia RAINONE e Antonio TANZA

- OPPONENTI CONVENUTI -

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 4107/95.

CONCLUSIONI: all’udienza di discussione del 20/10/2004 la causa passava in decisione ex art. 190 c. p. c. sulle conclusioni rassegnate contestualmente dai procuratori delle parti, da intendersi qui pedissequamente trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione notificato il 13/12/95 PAGLIARA Fernando ed ALA Carmela, il primo quale debitore principale e la seconda fideiubente, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la CARIPUGLIA 5. p. A., in persona del suo legale rappresentante pro—tempore, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 4107/95 emesso il 1 9/10/95 e notificato il 4/11/95 con il quale venivano condannati in solido a pagare in favore della banca stessa la somma di £. 64.613.060 oltre gli interessi al tasso del 12,53% annuo dall’11/4/95, quale saldo debitore del dc n. 30210100841/0 intrattenuto dal marzo 1984 fino a quella data.

Gli opponenti eccepivano in primo luogo l’infondatezza della pretesa creditoria, relativa ad un c/c diverso da quello intrattenuto con il correntista: la documentazione di saldaconto, infatti, si riferiva non al conto suddetto ma a quello n. 018010084104.

In secondo luogo lamentavano che mancava la pattuizione scritta del tasso di interesse ultralegale sicché la clausola sia del contratto di c/c, che faceva genericamente riferimento agli usi praticati su piazza, sia di quello di apertura di credito che era seguito all’instaurazione del rapporto, che appunto tale clausola richiamava, doveva considerarsi nulla; la banca, quindi, non solo aveva sempre applicato in costanza di rapporto tassi superiori a quelli di legge, così violando l’art. 1284 comma III, c. c., ma aveva altresì proceduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi, secondo una pratica ormai ripetutamente dichiarata illegittima.

Concludevano chiedendo, oltre alla revoca del D. I. ed alla declaratoria di inadempimento della banca agli obblighi assunti con il contratto, la nullità dei contratti ovvero il loro annullamento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna dell’opposta alla ripetizione del saldo attivo per essi opponenti, ivi comprese le spese indebitamente percepite, ed al risarcimento del danno.

Si costituiva ritualmente in giudizio la CARIPUGLIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro—tempore, impugnando e contestando il contenuto dell’atto di opposizione, del quale chiedeva l’integrale rigetto. Quanto allo scoperto di c/c e quindi all’ammontare del credito preteso, la banca sosteneva per un verso che il richiamo agli usi di piazza era perfettamente valido ed efficace, per l’altro che ogni contestazione del suo ammontare era ormai preclusa, essendosi verificata la decadenza di cui all’art. 1832 C. C. a seguito della mancata impugnazione degli estratti conto trimestrali.

Contestava infine la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, che invece rispondeva ad una prassi del tutto legittima.

Poiché nessun inadempimento contrattuale le era imputabile, la domanda, anche riconvenzionale, andava integralmente rigettata.

Disposta l’acquisizione di informative dalla Camera di Commercio di Lecce in ordine alle raccolte provinciali degli usi per l’anno 1988 e successivi ed espletata una C.T. U. per ricalcolare l’ammontare dello scoperto di c/c, all’udienza del 19/1/2000 la causa veniva interrotta per la fusione per incorporazione della CARIPUGLIA in BANCA INTESA S.p.A..

Con ricorso notificato il 26/3/2001, il solo PAGLIARA Fernando riassumeva il giudizio, in cui si costituivano sia BANCA INTESA S.p.A., la quale chiedeva di essere estromessa per le ragioni ivi indicate, sia INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A., società cessionaria di tutti i beni ed i rapporti già appartenenti alla CARIPUGLIA S.p.A..

All’udienza del 21/5/2003 la causa veniva introitata per la prima volta a sentenza ma era rimessa sul ruolo per aggiornare la C. T. U. alla luce dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi nella materia delle c. d. “clausole uso piazza” e della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Depositata la seconda consulenza, la causa veniva assegnata definitivamente a sentenza all’udienza indicata in epigrafe e sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta è fondata e ad essa consegue la revoca del D. I. opposto e l’accoglimento in parte qua della domanda riconvenzionale.

Esclusa la rilevanza dell’eccezione di infondatezza del credito azionato per essere stato indicato nel ricorso per D. I. un numero di c/c diverso da quello effettivo, atteso che per l’espletamento della C.T. U. risulta utilizzata la documentazione effettivamente regolante il rapporto in oggetto, e passando al merito della vicenda, é risaputo che a seguito dell’opposizione viene ad instaurarsi fra le parti un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato da un’inversione della rispettiva posizione processuale, mentre ne resta invariata quella sostanziale: la veste di attore compete al creditore che ha chiesto l’ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente, con le naturali conseguenze in tema di onere probatorio dei fatti costitutivi ed estintivi del credito.

La banca opposta ha provato per tabulas di aver stipulato con il PAGLIARA il 10/3/88 un contratto di conto corrente di corrispondenza e di aver puntualmente rimesso al correntista gli estratti conto trimestrali (la circostanza, infatti, non é stata contestata dall’opponente); è stato pure depositato il contratto con cui il 28/5/92 ALA Carmela - che non ha riassunto il giudizio dopo la sua interruzione-, si è costituita fideiussore per il debitore principale.

Ebbene, tale documentazione non appare però sufficiente a fondare la pretesa creditoria nella misura richiesta con l’opposto decreto.

Invero, dalla lettura del contratto di c/c non si evince quale fosse il tasso debitore concordato, né all’uopo appare sufficiente il richiamo operato dalla banca “...alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza...” (v. clausola n. 7 comma III del contratto): tale richiamo, infatti, non è idoneo a provare la pattuizione di un tasso debitore ultralegale che, come è risaputo, deve risultare espressamente per iscritto ex art. 1284 comma III, c.c.

Tale rilievo basterebbe da solo a far dichiarare la nullità del relativo contratto in forza del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 C. C., essendo indeterminabile un suo elemento essenziale (l’oggetto) ex art. 1346 C. C., se non soccorresse la disposizione dell’art. 1419 comma 2° C. C., recepita dalla costante giurisprudenza della S. C. in tema di sostituzione delle clausole nulle con quelle legali: “La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, è colpita da nullità solo per la parte relativa alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l’ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. 11, 14/1/97 n. 280).

Né può sostenersi che il tasso debitore sia stato accettato dal correntista e non potrebbe più essere contestato per omessa impugnazione degli estratti conto nei termini di legge: tale situazione di fatto non impedisce certo al cliente di contestare in radice la validità e l’efficacia del rapporto giuridico sostanziale con la BANCA che è fonte di quelle annotazioni (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 11/3/96 n. 1978 e Cassaz. Civ., Sez. Il, 14/1/97 n. 280, già innanzi citata).

In ordine al minimum richiesto per l’identificazione dell’oggetto del contratto, l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (cfr., in proposito, Cassaz. Civ., 3/2/94 n. 1110; Cassaz. Civ., 7/3/92 n. 2745 ed altre) riconosceva efficacia alla clausola di rinvio alle “condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” sul rilievo che tali condizioni vengono determinate su scala nazionale, sicché il rinvio al tasso usuale vale comunque ad ancorarlo a criteri oggettivi, di agevole riscontro e non influenzabili ad libitum dal singolo istituto di credito.

Tale orientamento, che legittimava una prassi bancaria che rendeva di fatto incontrollabile da parte del cliente il tasso debitore di volta in volta applicato, è di recente mutato anche a seguito delle sollecitazioni dei Giudici di merito (cfr. Trib. Napoli, 25/3/94, Trib. Pavia, 1/10/93, Trib. Milano, 24/2/92), i quali avevano ripetutamente dichiarato la radicale nullità di tale clausola sia per violazione dell’obbligo imposto dall’art. 1284 C. C. di pattuire per iscritto gli interessi in misura ultralegale sia per la sua assoluta genericità, che non consentiva di determinare l’oggetto della prestazione in violazione dell’art. 1346 C. C.

Tale portato giurisprudenziale, tradottosi sul piano normativo nella espressa previsione della nullità di siffatte clausole, introdotta dall’art. 4 L. n. 154/92 e dall’art. 117 co 6° D. Leg.vo n. 385/93, ha indotto recentemente la S. C. a mutare orientamento ed a statuire che il generico riferimento alle “condizioni di piazza” non soddisfa di per sé il requisito di oggettiva determinabilità del tasso di interesse, il quale, sia pure per relationem, deve essere fissato fin dal momento della stipulazione del contratto in base ad elementi certi ed oggettivi che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della banca (cfr. Cassaz. Civ., 13/3/96 n. 2103; Cassaz. Civ. 29/11/96 n. 10657; Cassaz. Civ., 10/11/97 n. 11042, Cassaz. Civ., 8/5/98 n. 4696 e, più di recente, Cassaz. Civ., Sez. I, 28/3/2002 n. 4490; conforme anche Trib. Trani, 11/7/98 n. 1023 ed altre successive).

Nel caso di specie la BANCA non ha neppure esibito le delibere A. B. I. ovvero gli accordi di cartello cui far riferimento, omettendo così di provare la conformità del tasso debitore applicato alle condizioni di piazza, sicché deve concludersi che il tasso applicato sia espressione di proprie scelte discrezionali, incontrollabili e non preventivamente concordate nelle forme di legge, in insanabile contrasto con le norme codicistiche più volte innanzi richiamate.

Gli interessi passivi, addebitati sulla scorta di una clausola contrattuale nulla, devono quindi ritenersi conteggiati illegittimamente e non possono trasformarsi in crediti incontestabili ex art. 1832 C. C. (come già innanzi rilevato) per il semplice fatto di non essere stati impugnati per tempo: l’inoppugnabilità, infatti, attiene unicamente al profilo contabile degli addebiti ma non impedisce di contestare la validità od efficacia delle singole annotazioni.

Ciò perché, in difetto di una pattuizione del tasso nelle forme legali, il negozio è radicalmente nullo e quindi il rapporto obbligatorio sottostante dal quale le singole partite derivano é consequenzialmente inefficace ed improduttivo di effetti giuridici: l’approvazione degli estratti conto, anche ripetuta, non può sanare una situazione radicalmente viziata e quindi supplire alla mancanza dello scritto (cfr. Cassaz. Sez. I, 18/11/94 n. 9792)

L’esposizione debitoria del PAGLIARA é stata calcolata dalla banca anche in violazione de norma che sancisce il divieto degli interessi anatocistici.

E’ ormai nota la giurisprudenza della S. C. affermatasi nel corso degli ultimi anni - che questo Giudice condivide in toto e che qui deve intendersi pedissequamente richiamata — che ha definitivamente sancito l’illegittimità di tale pratica perché costituente espressione non di un uso normativo ex art. 1283 C. C. — fondato sulla costanza della pratica (c. d. usus) e sulla convinzione della sua cogenza (c. d. opinio iuris ac necessitatis) - bensì negoziale, ed ha quindi dichiarato la nullità della previsione, contenuta nei contratti di dc bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (cfr. Cassaz. Civ., Sez. III, 30/3/99 n. 3096; Sez. I, 16/3/99 n. 2374, Cassaz. Civ., Sez. I, 28/3/2002 n. 4490 già innanzi richiamata e, da ultimo, Cassaz. Civ. SS. UU. 4/11/2004 n. 21095).

Il C. T.U., avendo rilevato il costante superamento del tasso debitore di legge, nell’effettuare il calcolo della posizione debitoria del correntista scaturente dal contratto di c/c e dalla successiva apertura di credito, ha correttamente applicato il tasso passivo pari a quello legale vigente pro-tempore, in ossequio alla giurisprudenza della S. C. in tema di sostituzione delle clausole nulle con quelle legali già innanzi richiamata.

Non può invece essere applicato, quale tasso sostitutivo rispetto al saggio illegittimo c. d. “uso piazza”, quello previsto dall’art. 117 co 7° del D. Leg.vo n. 385/93: trattasi, infatti, di norma priva di effetti retroattivi, come stabilisce espressamente l’art. 161 co 6° s. 1., secondo cui “i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori” (cfr., a conforto della tesi qui seguita dell’irretroattività del c.d. tasso sostitutivo, Cassaz. Civ., Sez. III, 18/4/2001 n. 5675).

Tenendo conto del capitale, del tempo e del tasso legale vigente, escludendo dal calcolo sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che le commissioni di massimo scoperto e le spese (non previste in contratto), effettuando la capitalizzazione annuale tanto degli interessi attivi che passivi ex artt. 820 e 1284 cc 2° C. C. (trattandosi, questa si, di pratica conforme ad un uso normativo), il C. T.U. - il cui operato, immune da vizi logici e di metodo, questo Giudice condivide appieno - é pervenuto a determinare correttamente l’ammontare del rapporto di dare ed avere tra le parti, ribaltando sostanzialmente la pretesa della banca assertivamente creditrice, che risulta invece debitrice verso l’opponente. La debitoria della banca nei confronti del PAGLIARA all’11/4/95 (data di chiusura del rapporto) ammonta ad € 350,61 (pari a vecchie £. 678.875).

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento negativo del credito altrui e di ripetizione di indebito, la INTESA GESTIONE CREDITI va condannata al pagamento in favore del PAGLIARA della somma suddetta, oltre gli interessi legali correnti pro—tempore dalla data di proposizione della domanda fino all’integrale soddisfo.

Va invece rigettata la generica domanda di risarcimento danni, che l’opponente non ha debitamente coltivato né in punto di an che di quantum.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della banca, ivi comprese quelle della C. T. U., resasi indispensabile proprio per acclarare l’infondatezza della pretesa dell’opposta.

La condanna alla ripetizione d’indebito va pronunciata solo nei confronti di INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A., subentrata alla CARIPUGLIA nella titolarità pro soluto di tutti i suoi crediti a sofferenza, mentre BANCA INTESA BCI S.p.A., nella quale si è fusa per incorporazione la CARIPUGLIA, va estromessa dal presente giudizio.

Irrilevante è, infine, la circostanza che il giudizio interrotto sia stato riassunto a cura del solo PAGLIARA, e non anche di ALA Carmela, in danno della quale sarebbero divenuti definitivi gli effetti del D. I.; in forza del vincolo di sussidiarietà ed accessorietà che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale, la revoca del decreto ingiuntivo consequenziale al riconoscimento di un credito in favore del correntista non riverbera alcun effetto di giudicato sfavorevole nei confronti della fideiubente, ma estingue consequenzialmente il suo preteso debito verso la banca.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo equitativamente, mancando il deposito di una apposita nota specifica.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c. p. c.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bari — Sez. I Civile in composizione monocratica —, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra i procuratori delle parti, sulla opposizione al decreto ingiuntivo 4107/95 proposta con atto di citazione notificato il 13/12/95 da PAGLIARA Fernando ed ALA Carmela nei confronti della CARIPUGLIA S.p.A. e proseguita dal solo PAGLIARA Fernando nei confronti della BANCA INTESA BCI S.p.A. nonché di INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A., così provvede:

1.estromette dal giudizio BANCA INTESA BCI S.p.A.;

2.accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il D. I. opposto;

3.accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e condanna INTESA GESTIONE CREDITI a pagare in favore di PAGLIARA Fernando la somma di € 350,61 (pari a vecchie £. 678.875), oltre gli interessi legali correnti pro-tempore dalla data di proposizione della domanda fino all’integrale soddisfo;

4.condanna INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida equitativamente in complessivi € 3.300,00, di cui € 300,00 per esborsi - oltre le spese di C.T.U. ove effettivamente corrisposte dall’opponente -, € 1.500,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;

5.dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Bari, lì 16/1/2005



IL GIUDICE

Saverio U. DE SIMONE

II

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Nardò

SENTENZA n. 25/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò ha pronunziato la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8210/99 del Ruolo Generale promossa

DA

PRIMICERI Vincenzo e RONZINO Maria Nicla, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Tanza

CONTRO


BANCA DI ROMA S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Fusaro;

All'udienza del 15-7-2004 le parti precisavano le conclusioni nei termini seguenti

per gli attori : richiamando quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali chiedendone l'integrale accoglimento ;

per la convenuta : riportandosi a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi chiedendo il pieno accoglimento.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato a controparte il 29-6-1999 i coniugi Vincenzo Primiceri e Maria Nicla Ronzino con riferimento ad un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c n. 898 intrattenuto dal primo e con fideiussione della seconda chiedevano nel merito che venisse dichiarata l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente riguardo alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della provvigione di massimo scoperto, dei costi, delle- competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e di conseguenza che venisse determinato l'esatto dare-avere tra le parti a mezzo CTU, il costo effettivo annuo del rapporto bancario e la convenuta banca venisse_ condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori ; che venisse dichiarata l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario ; che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza falsamente quantificato, con condanna alle spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Alla prima udienza di comparizione del 30-11-1999 si costituiva la Bancadi Roma S.p.A. e chiedeva il rigetto di quanto chiesto da controparte.

Alla prima udienza di trattazione veniva richiesto che venisse fissata udienza di p.c. e, precisate le conclusioni all'udienza del 3-10-2000, il giudice con sentenza non definitiva dichiarava la nullità della clausola di cui all'art. 7 co. 3° del regolamento contrattuale operante tra le parti.

Nel prosieguo del giudizio veniva disposta ed espletata CTU contabile ; all'udienza del 18­12-2003 il CTU rendeva chiarimenti in udienza ; all'udienza del 15-7-2004 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essendovi stata già una pronuncia sull'invalidità della clausola che ha previsto l'applicazione di interessi convenzionali nei confronti di parte attrice, questo giudice dovrà pronunciarsi sulle restanti questioni.

Precisato in generale che il rapporto bancario di affidamento intercorso tra il Primiceri e la banca convenuta ha avuto inizio il 26-2-1986 e che il CTU ha operato la sua ricostruzione del rapporto di dare - avere sino alla data del 31-3-2002, nulla è stato specificatamente previsto in contratto in merito alla commissione di massimo scoperto (cms), di cui non si censura la fondatezza sul piano causale dovendo l'istituto di credito effettuare una ricerca immediata di fonti di copertura finanziaria in relazione al massimo saldo dare (leggi : scoperto del cliente) verificatosi in un determinato arco temporale eventualmente in costanza di altri elementi, all'art. 7 del contratto si fa solo generico riferimento a "commissioni" da portare in conto "nella misura stabilita", il che, quand'anche si intendesse includervi la cms, condurrebbe alla nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, essendo necessario che le parti specifichino in-contratto oggetto e modalità della cms. Nulla parimenti per violazione dell'art. 1283 c.c. deve ritenersi la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contenuta nel citato art. 7 co. 2° del contratto, che appare non riconducibile alle ipotesi di anatocismo riconosciute dalla predetta norma codicistica (allorché a tal fine sia stata proposta domanda giudiziale ovvero sia stata stipulata convenzione posteriore di almeno 6 mesi dalla scadenza degli interessi produttivi di interessi) in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio - a cui questo giudice ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sez. I del 16-3-1999 n. 2374 e della Sez. III del 30-3-1999 n. 3096 e per finire con la fondamentale decisone di Cass. Sez. Unite Civili n. 21095 del 7-10/4-11-2004, ha ritenuto meri usi negoziali e non già normativi quelli posto a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (in particolare entrambe le citate sentenze hanno precisato che le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI per la prima volta con effetto dall' 1-1-1952 e regolanti trimestralmente la capitalizzazione degli interessi, attestano l'esistenza di una vera e propria consuetudine mai accertata invece dalla Commissione Speciale Permanente presso il Ministero dell'Industria e che gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune Camere di Commercio provinciali sono tutti successi al 1952).

Peraltro per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9-2-2000 non risulta soddisfatto in contratto il criterio di reciprocità di interessi attivi e passivi della banca di cui all'art. 2 co. 2° della delibera citata.

Non è punto dubbio in ogni caso il riconoscimento della capitalizzazione annuale degli interessi passivi in favore della banca, soddisfando il noto principio della fruttificazione del denaro.

La mancata previsione in contratto della determinazione della valuta, importa che nel rapporto dare - avere operante tra le parti si debba tenere conto solo della valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni banca alla valuta effettiva). Inoltre le spese di liquidazione vanno computate annualmente in conformità all'annualità della capitalizzazione degli interessi.

Pertanto nella determinazione del saldo dare - avere tra le parti (per cui non si ha motivo di discostarsi anche da un punto di vista metodologico dall'elaborato del CTU), dovrà applicarsi la combinazione n. 18 della CTU, che prevede il riconoscimento degli interessi al tasso legale, della capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese di liquidazione annuali, che opera la determinazione della valuta effettiva e che esclude la cms.

Per l'effetto il rapporto di dare - avere tra le parti al 31-3-2002 va determinato in euro 10.882,07, di cui euro 4.229,54 per sorte capitale, euro 358,61 per spese di liquidazione tenuta conto ed in euro 6.293,92 per interessi per un totale di euro 10.882,07 dovuti dagli attori alla banca.

Infine va rigettata la domanda attorea di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla -illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza dell'attore falsamente quantificato, considerato che non è stata fornita prova della lamentata segnalazione.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario ;

pone le spese della CTU a carico della banca convenuta

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Primiceri Vincenzo e Ronzino Maria Nicla nei confronti della Banca di Roma S.p.A., con riferimento al rapporto bancario intercorso tra le parti a decorrere dal 26-2-1986 e con saldo al 31-3-2002, dichiara nulle le clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di applicazione della commissione di massimo scoperto, dichiara invalido il riconoscimento della valuta bancaria, determina l'esatto dare - avere tra le parti al 31-3- 2002 in euro 10.882,07 dovuti dagli attori alla banca convenuta, con conseguente obbligo di restituzione agli attori delle somme illegittimamente riscosse ; rigetta la domanda di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia del rischio a sofferenza e falsamente quantificato ;

condanna la banca convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 200,00 per spese, in euro 1.500,00 per diritti ed in euro 2.400,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ;

pone le spese della CTU a carico della banca convenuta. Lecce/Nardò-25-1-2005

Depositata in cancelleria l’11 febbraio 2005




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